Re: x Ugo
l perfezionamento delle posizioni mediante il pagamento a forfait previsto nelle disposizioni contenute nell’articolo 7 «Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione» e nell’articolo 9 «Definizione automatica per gli anni pregressi» della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), cos" come modificate dal dl 282/2002 (legge 27/2003), è possibile solo in presenza di allineamento dei ricavi o dei compensi a quelli puntuali di riferimento per gli studi di settore ovvero al valore di congruità determinato sulla base dei parametri. Ciò anche se avvenuto attraverso adeguamento spontaneamente in dichiarazione dei redditi. Nella previsione dell’articolo 7 (concordato) e dell’articolo 9 (condono tombale), infatti, è consentito agli esercenti attività di impresa e agli esercenti arti e professioni soggetti agli studi di settore e ai parametri di accedere alla definizione automatica mediante il pagamento di un importo prestabilito. Tale particolare modalità di definizione si applica ai predetti contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi «congrui», vale a dire di ammontare non inferiore a quello determinabile sulla base degli studi di settore (art. 10, commi 2 e 10, legge 146/98 e art. 2, dpr 195/99) o dei parametri (dpcm 29 gennaio 1996 e dpcm 27 marzo 1997, dpr 195/99), indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato. Considerato che in sede di definizione automatica non è possibile instaurare alcun contraddittorio, la circolare 12/E conferma l’orientamento secondo il quale per essere considerato congruo un contribuente deve aver dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione: · ai fini degli studi di settore, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli di riferimento puntuale; · ai fini dei parametri contabili, la congruità dovrà essere valutata con riferimento al valore fornito dall’apposito software per l’adeguamento spontaneo in sede di dichiarazione. I contribuenti che si trovano in tali condizioni, anche per effetto dell’adeguamento spontaneo operato in sede di dichiarazione dei redditi, possono pertanto definire le annualità per le quali risultano congrui versando, per ciascuna di esse: · ai fini del concordato, un importo pari a 300 euro, elevato a 600 per i contribuenti destinatari degli studi di settore che presentano anomalie rispetto agli indici di coerenza economica; · ai fini del condono tombale, un importo pari a 500 euro, elevato a 700 per i contribuenti destinatari degli studi di settore che presentano anomalie rispetto agli indici di coerenza economica. Il dubbio nasceva da una precisazione che l’amministrazione finanziaria aveva fatto in due circolari (n. 110/E e n. 148/E del 1999), ai soli fini di un eventuale contraddittorio/accertamento in sede di applicazione degli studi di settore, e in base alla quale veniva considerata la possibilità di un adeguamento parziale, al di sotto del ricavo/compenso puntuale di riferimento determinato da Gerico.
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