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congruità ai fini del concordato articolo 7

D

Donata

Ospite
Gentilissimi,
ho un dubbio per quanto riguarda il condono in oggetto.
Nel 2002 sono risultata congrua e coerente, in quanto i ricavi da me dichiarati (102)superavano il ricavo minimo (100). Non superavano invece il ricavo puntuale (110).
Secondo voi, questo fa sì che ai fini del concordato debba pagare le tasse sulla differenza, come quindi se non fossi congrua, o posso comunque pagare i 300 euro? Cioè, ai fini del concordato la congruità si riferisce al ricavo puntuale, e non al minimo ?
Sarebe una conclusione strana.
 
Re: mi rispondete per favore ??????

purtroppo la congruità è sul ricavo puntuale e non minimo.
ai fini del concordato non sei congrua a mano che non ti sia adeguata al ricavo puntuale
 
x Ugo

Grazie, Ugo, anche se non mi hai dato una bella notizia !! Saresti anche così gentile da farmi avere il riferimento normativo ?
 
Re: x Ugo

Al fine di evitare l’accertamento basato sugli studi di settore l’adeguamento deve avvenire tenendo conto del valore indicato dalla procedura GE.RI.CO quale ricavo di riferimento “puntuale”. Pertanto, considerato che in sede di definizione automatica non è possibile instaurare alcun contraddittorio, per essere considerato congruo un contribuente deve aver dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli di riferimento puntuale.

Circolare 12 del 21.02.2003.


Ciao
 
Re: x Ugo

Grazie mille anche a te !
Ma, mi chiedo, allora che valore ha essere congrui rispetto al ricavo minimo, se poi conta quello puntuale ?? Ci deve essere qualche differenza, no ?
 
Re: x Ugo

l perfezionamento delle posizioni mediante il pagamento a forfait previsto nelle disposizioni contenute nell’articolo 7 «Definizione automatica di redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione» e nell’articolo 9 «Definizione automatica per gli anni pregressi» della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003), cos" come modificate dal dl 282/2002 (legge 27/2003), è possibile solo in presenza di allineamento dei ricavi o dei compensi a quelli puntuali di riferimento per gli studi di settore ovvero al valore di congruità determinato sulla base dei parametri. Ciò anche se avvenuto attraverso adeguamento spontaneamente in dichiarazione dei redditi. Nella previsione dell’articolo 7 (concordato) e dell’articolo 9 (condono tombale), infatti, è consentito agli esercenti attività di impresa e agli esercenti arti e professioni soggetti agli studi di settore e ai parametri di accedere alla definizione automatica mediante il pagamento di un importo prestabilito. Tale particolare modalità di definizione si applica ai predetti contribuenti che hanno dichiarato ricavi o compensi «congrui», vale a dire di ammontare non inferiore a quello determinabile sulla base degli studi di settore (art. 10, commi 2 e 10, legge 146/98 e art. 2, dpr 195/99) o dei parametri (dpcm 29 gennaio 1996 e dpcm 27 marzo 1997, dpr 195/99), indipendentemente dalla natura giuridica e dal regime contabile adottato. Considerato che in sede di definizione automatica non è possibile instaurare alcun contraddittorio, la circolare 12/E conferma l’orientamento secondo il quale per essere considerato congruo un contribuente deve aver dichiarato, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione: · ai fini degli studi di settore, ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli di riferimento puntuale; · ai fini dei parametri contabili, la congruità dovrà essere valutata con riferimento al valore fornito dall’apposito software per l’adeguamento spontaneo in sede di dichiarazione. I contribuenti che si trovano in tali condizioni, anche per effetto dell’adeguamento spontaneo operato in sede di dichiarazione dei redditi, possono pertanto definire le annualità per le quali risultano congrui versando, per ciascuna di esse: · ai fini del concordato, un importo pari a 300 euro, elevato a 600 per i contribuenti destinatari degli studi di settore che presentano anomalie rispetto agli indici di coerenza economica; · ai fini del condono tombale, un importo pari a 500 euro, elevato a 700 per i contribuenti destinatari degli studi di settore che presentano anomalie rispetto agli indici di coerenza economica. Il dubbio nasceva da una precisazione che l’amministrazione finanziaria aveva fatto in due circolari (n. 110/E e n. 148/E del 1999), ai soli fini di un eventuale contraddittorio/accertamento in sede di applicazione degli studi di settore, e in base alla quale veniva considerata la possibilità di un adeguamento parziale, al di sotto del ricavo/compenso puntuale di riferimento determinato da Gerico.

[%sig%]
 
Re: x Ugo

Va preliminarmente chiarito qual è l’orientamento dell’amministrazione finanziaria in ordine al ricavo puntuale e al ricavo ricadente all’interno dell’intervallo di confidenza e, quindi, entro il ricavo minimo ammissibile. In particolare, è stato precisato che in sede di dichiarazione dei redditi i contribuenti, nel verificare la propria posizione rispetto alle risultanze dell’applicazione degli studi di settore, devono tener conto del valore che il software di calcolo Gerico indica quale ricavo puntuale di riferimento (circ. min. 110/E del 21 maggio 1999). Ai contribuenti che ritengono ve ne sia motivo è, peraltro, consentito collocarsi, anche in caso di adeguamento, all’interno dell’intervallo di confidenza e quindi anche al livello del ricavo minimo ammissibile (circ. min. 148/E del 5 luglio 1999). L’orientamento dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo dell’applicazione degli studi di settore è stato chiarito nella stessa circ. min. 148/E: a) in caso di posizionamento o adeguamento al ricavo puntuale, considererà corretta la posizione del contribuente e potrà procedere ad accertamento da studi di settore solo nei casi in cui sulla base di elementi documentali sarà in grado di rettificare i dati presi a base per l’applicazione degli studi di settore; b) in caso di posizionamento o adeguamento all’interno dell’intervallo tra ricavo minimo e ricavo congruo, fermo restando che si tratta, comunque, di un ricavo «possibile», potrà verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi a un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale. Nel caso in commento, pertanto, il contribuente risulta non congruo per due periodi d’imposta su tre. Nella ipotesi prospettata nel quesito, occorre a questo punto richiamare l’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, con il quale sono state definite le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento. In applicazione di tale normativa, gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d’imposta pari a 12 mesi che adottano il regime di contabilità ordinaria per effetto di opzione solo se l’ammontare dei ricavi determinabili sulla base degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei ricavi dichiarati in almeno due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da accertare. Al riguardo, nella citata circolare n. 110/E è stato precisato che, ai fini dell’applicazione di tale modalità di accertamento, i due periodi d’imposta nei quali si verifica lo scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli presunti sulla base degli studi possono anche non essere consecutivi e che il primo periodo di imposta cui fare riferimento ai fini dell’applicazione di tale disposizione è quello a partire dal quale sono applicabili gli studi stessi.
 
Re: x Alberto

Grazie anche a te, Alberto. Ma allora, ribadisco, a che serve essere congrui con rfierimento al ricavo minimo ? C'è qualche beneficio ?
 
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