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Salve Cosimo, la legge di stabilità 2016 ha esteso da 1 a 2 giorni il diritto del padre di usufruire di un congedo entro i 5 mesi dalla nascita del figlio e l'indennità è a totale carico dell'inps anticipata dal datore di lavoro.
Per un approfondimento segnalo la circolare inps
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare numero 40 del 14-03-2013.pdf
Nel caso si voglia usufruire del congedo obbligatorio per il padre, come si fa a comunicare nei 15 giorni precedenti la nascita? Cioè nella comunicazione scritta come si fa ad identificare i giorni della nascita e il successivo (per un totale di 2 giorni), non essendo questi ancora conosciuti? Non si sa il giorno esatto che nasce il bambino...
La risposta è nell'art.3.c.1 del decreto del 22 dicembre 2012 (Modalita' di fruizione):
1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruirne, con un anticipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione puo' essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.
Gazzetta Ufficiale