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Conferma credito e compensazione a cascata, in quali casi?

fabio81

Utente
Chiedo a voi perchè ho ricevuto risposte contrastanti da parte AdE sia allo sportello sia col call center.
Ammettiamo che l'AdE mi dia conferma, tramite civis o allo sportello, di un credito irpef rilevato da un comunicazione di qualche anno fa, quindi parliamo di un credito "conosciuto" dall'AdE, ed ammettiamo che sono prescritti i tempi per chiederlo a rimborso su c/c e quindi resta la sola possibilità di utilizzare l'integrativa per poterlo usare per compensare il debito irpef. La domanda è: con le attuali norme, quali sono le possibili soluzioni di "gestione" dell'integrativa (o integrative) per poterlo portare in compensazione?

Ero partito da questo articolo del 2018 dove mi sembra siano contemplate entrambe le modalità:
L’art. 5 del DL 193/2016 ha profondamente cambiato l’art. 2 del DPR 322/98
[...]
Cosa accade nel caso in cui il maggior credito è individuato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e confermato mediante comunicazione della stessa?
[...]
A parere di chi scrive [...] è possibile procedere in due modi:
1. il maggior credito riconosciuto andrà indicato nella dichiarazione dell’anno di imposta successivo a quello di riferimento mediante un’integrativa e successivamente andrà riportato “a cascata” nelle dichiarazioni degli anni di imposta successivi; lo stesso sarà immediatamente utilizzabile, rientrando nella dichiarazione integrativa entro l’anno.
[...]
2. Il maggior credito riconosciuto andrà inserito nella prima dichiarazione utile e sarà l’Agenzia stessa mediante il controllo automatizzato a verificare e confermare la situazione.

Poi mi sono trovato per le mani questo pdf, redatto sempre nel 2018 ed col medesimo riferimento all'art. 5 del D.lgs. 193/2016, sempre in riferimento a crediti da confermare:
In seguito alle novità introdotte dall’art. 5 del D.lgs. 193/2016 (che, come noto, ha esteso la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative entro il termine di prescrizione dell’annualità) attualmente occorre procedere differenziando il caso in cui si tratti di una integrativa a favore:
- presentata nel termine breve: il recupero del credito avviene indicandolo come eccedenza del periodo precedente nella dichiarazione presentata successivamente, potendo cominciare a compensare fin da tale momento
- in caso contrario: la dichiarazione integrativa “nel termine lungo” dovrà essere accompagnata dalla compilazione del quadro DI nel mod. Redditi relativa al periodo in cui è stata inviata l’integrativa, potendo il credito essere utilizzato solo a partire dal 1/01 di tale anno.
da cui *personalmente* deduco che, riguardo crediti di "termine lungo" come il mio in oggetto, si possa usare solo la modalità che prevede il quadro DI, ovvero non posso subito riscattarlo riportandolo a cascata fino alla dichiarazione di quest'anno (2023x22) nel rigo rn36 col2 "ECCEDENZA D’IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE" (come suggerito nel punto 1. del 1^ estratto) ma, al più breve, potrò usarlo riportarlo sul quadro DI della 2024x23.

Avete idea di come si "comporti" adesso il sistema di controllo automatico? Il mio obiettivo è di portarlo in compensazione il prima possibile ma non vorrei passare guai qualora non sia ammesso il riporto a cascata (o catena, che dir si voglia).
 
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