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Conferimento e successiva cessione quote

Ciao a tutti, una ditta individuale, vorrebbe conferire l’intera attività, in una S.r.l. di nuova costituzione. Successivamente la costituzione, vorrebbe cedere le sue quote. Questa operazione può definirsi elusiva?
Qualcuno mi girerebbe il riferimento di legge?
Grazie.
 
Perchè l'operazione che vuoi fare ti sembra elusiva? I Conferimenti sono disciplinati dall'art.176 Tuir. Le norma antielusive possono essere generali o speciali. L’art. 7 del D. Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, ha introdotto l’art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, costituisce una norma antielusiva di carattere generale e non è applicabile alle imposte diverse da quelle sui redditi. Norme antielusive cosiddette speciali, sono ad esempio l'art. 84, comma 3, del Tuir in materia di limiti al riporto delle perdite fiscali, e gli artt. 172, comma 7, e 173, comma 10, in materia di limiti al riporto delle perdite fiscali in sede di fusione e di scissione.
Un’operazione può definirsi elusiva se contemporaneamente presenta le seguenti caratteristiche:

a) è priva di valide ragioni economiche in quanto il contribuente effettuerebbe l’operazione per i vantaggi fiscali derivanti dalla stessa; tuttavia è considerata lecita qualora anche se priva di valide ragioni economiche non realizza un risparmio d’imposta;

b) è diretta ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario;

c) è finalizzata all’ottenimento di riduzioni o rimborsi di imposte, altrimenti indebiti.

Però affinché possa essere applicata la norma antielusiva è necessario che almeno uno degli atti, fatti e/o negozi riguardi un’operazione tra le seguenti:

- operazioni di gestione straordinaria dell’impresa (trasformazione, fusione, scissione, liquidazione volontaria, conferimenti e negozi di trasferimento o godimento di aziende e di rami aziendali);

- operazioni straordinarie intracomunitarie (fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di azioni);

- distribuzione ai soci di poste del patrimonio netto, come ad esempio, la distribuzione degli avanzi di fusione;

- cessioni di crediti e di eccedenze di imposte;

- cessioni di beni effettuate tra i soggetti ammessi al regime di tassazione di gruppo;

- operazioni comprendenti valutazioni e classificazioni di bilancio aventi ad oggetto partecipazioni, valute estere, ecc.

Si precisa che nel caso in cui manchi anche una delle caratteristiche suddette l’operazione si ritiene lecita.

L‘onere della prova ovvero la dimostrazione che esistano le condizioni per considerare l’operazione elusiva, grava sull’Amministrazione finanziaria, che di conseguenza disconoscerà i vantaggi tributari.






In particolare secondo il disposto dell’art. 37-bis, co. 8, D.P.R. n. 600 del 1973 “le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi”. Un’interpretazione del suddetto disposto potrebbe essere quella di far sì di individuare una norma antielusiva speciale in tutte le ipotesi in cui la norma tributaria limiti deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, dato il carattere dell’indeterminatezza della norma antielusiva generale[16].
 
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