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CONDONO RAI CON FERMO VEICOLO?

G

GABRIELE

Ospite
<HTML>La legge dello Stato n.289 del 27.12.2002, finanziaria 2003, recita all’art.17:
“le violazioni relative al canone... possono essere definite anche nelle ipotesi... in cui vi sia un provvedimento amministrativo o giurisdizionale IN CORSO, con il versamento di una somma pari a 10 euro...”.
La circolare 12/E in data 21.2.2003 della agenzia delle Entrate (il Fisco) al punto 12 richiama quanto sopra e precisa così: “sono invece escluse dalla possibilità di definizione le violazioni che attengono a rapporti ESAURITI, vale a dire... sono decorsi i termini di impugnazione della cartella esattoriale o è intervenuta sentenza passata in giudicato...”.

Ora l’agenzia delle Entrate è la controparte dei cittadini e fa i suoi interessi, non certo quelli di questi ultimi, per cui vorrei avere una risposta, ovviamente sul piano legale, al seguente caso che è diventato usuale.
Mi riferisco al FERMO VEICOLO, che l’Esatri (esattore fiscale per conto della Rai) ha “provveduto a disporre presso il Pra tenuto dall’Aci” nei riguardi dei cittadini che non hanno pagato il canone e non hanno fatto opposizione alla cartella esattoriale.
Sul piano concreto e logico non mi pare proprio che il rapporto si sia esaurito! Ma ahimè, ripeto, il piano legale è tutt’altra cosa.

Dal lato economico trattasi di differenza fra “l’integrale pagamento” (circa 180 euro) e “la somma pari a 10 euro”.
Un parere per tale questione urge (per liberare il veicolo) in quanto Esatri scrive che “a seguito dell’integrale pagamento delle somme a debito... il Concessionario provvederà ad emettere apposito provvedimento di revoca del fermo interessato”.</HTML>
 
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