Omessi e ritardati versamenti di imposte e ritenute.
Per quanto riguarda la regolarizzazione degli omessi e ritardati versamenti di imposte e ritenute, ai sensi dell’art. 9-bis della legge n. 289/2002, la finanziaria ne estende l’applicazione ai pagamenti dovuti alla data della sua entrata in vigore, senza più alcun riferimento alla data di presentazione delle dichiarazioni.
La conseguenza dovrebbe essere l’ammissibilità di sanare senza sanzioni, entro il 16 marzo 2004 (ma con possibilità di ripartire in tre rate le somme eccedenti 3 mila euro per le persone fisiche e 6 mila euro per gli altri soggetti), qualunque versamento il cui termine sia scaduto entro il 31/12/2003, compresi gli acconti.
finanziaria 2004 art. 2 c. 45