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condono art.7

R

remigio

Ospite
<HTML>STUDIO COMMERCIALE
DEI RAGG. FERRANTE CARMINE & PARISI REMIGIO
Via Marconi n. 52 - 80036 - Palma Campania - NA
TELEFONO & FAX 081/8241795 e-mail : [email protected]

Spett.le


Oggetto: quesiti


Si chiedono maggiori informazioni su :

Contribuente inizio attività iva il 15/6/1998 codice attività 18221 decide per la sanatoria di cui all’art.7 (concordato) . Anno 1998 (primo anno di attività) ha eseguito il calcolo della congruità (ricavometro da parametri) in rapporto ai gg. di attività (199) risultando non congruo, ma spontaneamente si è adeguato in sede di compilazione di unico-99. Può il contribuente considerarsi congruo (e quindi pagare €.300.00) o vige la regola (attuale) della non applicabilità sia dei parametri che dei studi nel periodo di inizio/cessazione attività ???. Gradirei risposta con riferimento a norme di legge e se esiste un minimo dubbio gradirei un consiglio per fronteggiare il minor rischio visto che proprio per l’anno in esame ha ricevuto invito/questionario dall’Agenzia delle Entrate.


Remigio Parisi</HTML>
 
<HTML>A mio parere il concordato prende come base la situazione dichiarata per l'anno di riferimento....anche se sbagliata. Perchè se è vero che se non ho compilato i quadri degli studi o parametri non posso farli ora per allora, la stessa regola dovrebbe essere valida per il caso contrario.
Hai provato a leggere la circolare 12 in quest'ottica?</HTML>
 
ecco il passo della circolare

<HTML>.6.8 Dati da prendere a base per il perfezionamento della definizione

Come espressamente previsto dall’articolo 9, comma 15, la definizione automatica non si perfeziona se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli presenti nella dichiarazione originaria. In applicazione di tale principio, in caso di mancata presentazione del modello per gli studi di settore o di mancata compilazione del quadro dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, non è possibile definire le annualità interessate con le modalità di cui comma 3-bis dell’articolo 9.
In sede di definizione non potranno essere modificate le indicazioni per effetto delle quali in dichiarazione il contribuente si è ritenuto:

non assoggettabile né agli studi di settore né ai parametri, per l’ esistenza di una delle cause di esclusione indicate nell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998, quale, ad esempio, l’inizio o la cessazione della attività. In questi casi non è possibile definire l’annualità avvalendosi delle disposizioni contenute nel comma 3 bis;
assoggettabile ai parametri, perché, pur essendo stati approvati studi di settore in relazione alla attività svolta, ha indicato la esistenza di una causa di inapplicabilità, quale, ad esempio lo svolgimento della attività in più punti di produzione e vendita ovvero lo svolgimento di più attività. In questo caso le disposizioni contenute nel comma 3 bis si applicano con riferimento ai parametri;
assoggettabile ad uno studio di settore o a parametri previsti per un codice di attività erroneamente indicato. In questo caso le disposizioni del comma 3-bis si applicano in riferimento allo studio di settore originariamente applicato.
Da tale principio discende, altresì, che la congruità del contribuente va valutata tenendo fermi i dati necessari alla applicazione degli studi di settore e dei parametri indicati negli appositi modelli di dichiarazione, a prescindere dalla circostanza che tali dati siano corretti o meno. In sede di definizione non può, quindi, essere modificato, né in senso favorevole al contribuente, né alla amministrazione finanziaria, il valore, ad esempio, del costo del venduto che nel settore del commercio influenza in maniera considerevole l’entità dei ricavi stimati dallo studio di settore o dai parametri.
Per valutare la posizione del contribuente rispetto agli indicatori di coerenza occorre riferirsi alla valutazione effettuata dal software GE.RI.CO sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, a prescindere dal valore dell’adeguamento. Ciò anche nel caso in cui la valutazione della coerenza potrebbe subire modifiche perché al numeratore dell’indicatore preso in considerazione compaiono i ricavi. La rideterminazione del valore assunto dall’indicatore di coerenza comporterebbe, infatti, difficoltà operative che mal si conciliano con la natura della definizione automatica e in contrasto con la necessità di fondare la definizione stessa sui risultati della originaria applicazione degli studi di settore.

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RE: ecco il passo della circolare

<HTML>il contribuente è da considerare congruo e quindi se la cava con 300 euro.</HTML>
 
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