Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

Condono anno 1998

A

Angelo

Ospite
Sono in crisi. Nel Dic. 1998 ho chiuso l'azienda. Ho presentato regolare dichiarazione, omettendo i versamenti Irpef/IVA per impossibilità. Nel 2003 ho ricevuto una cartella esattoriale. Vorrei sapere se posso condonare tale anno ed eventualmente con quale art. di Legge. Grazie a tutti coloro che vorrano rispondermi.

[%sig%]
 
come già esaminato in altri post, non dovevi far scadere la cartella per poter accedere alla regolarizzazione omessi/ritardati versamenti art. 9bis l.289/2002
ti allego anche questo articolo di oggi.

"ItaliaOggi (Imposte e Tasse)
Numero 074, pag. 22 del 27/3/2004
di Duilio Liburdi

È quanto si desume dalla Finanziaria 2004 che lascia qualche chance in caso di rate non versate.
Cartelle scadute fuori dal condono
Il mancato versamento entro 60 giorni impedisce la sanatoria
Cartelle scadute fuori dalla sanatoria. Nessuno spazio pare esistere per porre rimedio a eventuali comportamenti che hanno di fatto eliminato la possibilità di accedere alla sanatoria, come modificata dalla Finanziaria 2004. Qualche possibilità, invece, per le rate da condono non pagate e per le imposte sostitutive non versate che sono fuori dalla sanatoria sugli omessi versamenti, come modificata dalla Finanziaria 2004.


Cartelle notificate nel 2003 e scadute. È questa la problematica che con maggiore frequenza ricorre nell'analisi della possibile casistica che ricorre nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis della legge 289 del 2002 alla luce delle modifiche apportate alla norma dalla Finanziaria per il 2004. Dopo questa legge, infatti, è fuori discussione che per i ruoli emessi alla data dell'1 gennaio 2004, il contribuente possa accedere allo specifico condono in presenza di cartella notificata sanando entro la data prevista per legge. Il problema, invece, riguarda quei contribuenti che, raggiunti da una cartella nel corso del 2003 non pagata nei 60 giorni successivi alla notifica intendono ricorrere alla procedura prevista dal comma 2 dell'articolo 9-bis. Su questo aspetto, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 7 del 18 febbraio 2004 pare condurre a una soluzione negativa sulla possibilità di entrare nel condono anche in presenza di cartella notificata dopo il 15 febbraio 2003. Se infatti per le cartelle notificate prima il comma 2 dell'articolo 9-bis esclude espressamente la possibilità di definizione, per quelle notificate successivamente la circolare dell'Agenzia delle entrate ammette, in linea di principio, la possibile loro inclusione nel condono ricordando però, in un passaggio precedente dalla circolare, che opera comunque la norma generale di cui all'articolo 25 del dpr 602 del 1973 che prevede l'obbligo del pagamento della cartella entro i 60 giorni successivi alla notifica della stessa. Pertanto, sulla base della lettura della circolare sembrerebbe che solo nell'ipotesi di cartella notificata dopo il 16 febbraio 2003 ma non ancora scaduta, sia possibile accedere alla sanatoria degli omessi versamenti con le modalità specificatamente previste per le cartelle (comma 2).


Rate da condono non pagate. È questa un'altra ipotesi abbastanza ricorrente, vale a dire quella del contribuente che, avendo attivato la sanatoria di cui all'articolo 9-bis abbia però versato soltanto l'importo iniziale di 3 o 6 mila euro e non abbia invece versato, al 1° dicembre 2003, la prima rata della sanatoria. L'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 22 del 2003 aveva precisato che tale carenza rendeva nullo il condono non essendo previsto nell'articolo 9-bis, un meccanismo analogo a quello disciplinato per gli altri condoni (concordato, integrativa semplice e tombale). Nell'ambito degli articoli 7, 8 e 9, infatti, il mancato pagamento delle rate successive consente all'amministrazione finanziaria di effettuare l'iscrizione a ruolo delle somme dovute maggiorate degli interessi senza che il condono sia posto nel nulla. La Finanziaria 2004 prevede la possibilità di sanare con le modalità dell'articolo 9-bis, comma 1, della legge 289 del 2002 le imposte e le ritenute dovute alla data di entrata in vigore della legge 350 del 2003 (1° gennaio 2004) e, dunque, si deve comprendere se le rate di condono non pagate rientrano in tale concetto. In mancanza di espliciti chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate non appare così scontato che le rate di condono di cui all'articolo 9-bis non versate il 1° dicembre 2003 possano essere sanate entro il prossimo 16 aprile 2004 ma è pur vero che le predette rate rappresentano, di fatto, imposte o ritenute originariamente dovute (e ancora dovute alla data del 1° gennaio 2004) e non ancora sanate con il condono. Pertanto, in questa specifica ipotesi qualche maggiore spazio di movimento appare possibile nel senso di poter dare una soluzione positiva al problema anche se, ovviamente, una conferma esplicita della possibilità di sanare sarebbe opportuna.


Imposte sostitutive. Per certi versi analoga al punto precedente è la questione legata alla possibilità di far rientrare nelle disposizioni di cui all'articolo 9-bis l'ammontare delle imposte sostitutive ovvero delle rate delle stesse non versate dal contribuente alla data di entrata in vigore della legge 350 del 2004. In linea di principio, tutte le volte in cui si tratta di imposta sostitutiva è scontato che il pagamento è legato a un comportamento meramente facoltativo del contribuente (si pensi, per esempio, all'imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni o sui terreni) che, in genere, non trova riscontro nella norma in termini di previsioni relative alla riscossione coattiva. Pertanto, appare difficoltoso individuare queste somme come ´dovute' in senso tecnico.

Va però osservato, in proposito, che l'eventuale accesso al condono tombale da parte del contribuente che aveva indicato in dichiarazione un'imposta sostitutiva, ha comportato il calcolo delle percentuali anche su questa imposta, il che renderebbe in qualche modo difficoltoso il recupero delle stesse quando non pagate non esistendo, come si è detto, una generale previsione di riscossione coattiva. (riproduzione riservata) "
 
omessi versamenti condono

se un contribuente omette di versare le rate successive del condono tombale, quanti interessi deve versare e come vengono calcolati, io ho fatto la seguente operazione

rata 12.000,00

tasso 15%

giorni di ritardo: 30

quindi: capitale x tasso x gg
_________________


36.000
risultato 150,00 é giusto?
 
Alto