anche io la penso come te, ma ecco l'ennesima risposta dell'agenzia:Testo risposta:
Gentile contribuente,
l'art. 2, c. 45, della L. 350/2003 prevede che: "le disposizioni dell'art. 9 bis, c. 1 e 2, della L. 289/2002 si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, e il relativo versamento è effettuato entro il 16 aprile". Pertanto, per le modalità di versamento, si rinvia a quanto disposto con Ris. n. 9/2004: "L'articolo 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, stabilisce che le disposizioni dell'art. 9 bis commi 1 e 2 si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data del 1 gennaio 2004 (data di entrata in vigore della legge n. 350/2003). Al fine di consentire il versamento delle somme dovute, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'art. 17 dello stesso decreto, si istituisce il seguente codice tributo: "8093" denominato: "Definizione dei ritardati o omessi versamenti --Articolo 9 bis, comma 1, legge n. 289/2002, e articolo 2, comma 45, legge 24/12/2003, n. 350".
Nella compilazione del modello "F 24", il codice tributo sopra istituito deve essere esposto nella "Sezione Erario", con indicazione, quale periodo di riferimento, dell'anno in cui si effettua il versamento.
il punto e' che la risoluzione che stabiliva il codice tributo nel precedente condono precisava che esso si riferiva all'art. 9 bis comma 1, invece adesso come precisato nella risposta fa riferimento all'art. 2 della finanziaria. che fare? tu hai definito quest'anno o il precedente?Grazie
[%sig%]