purtroppo il post di prima si applica al vecchio condono e non a quello di cui alla finanziaria 2004,
i termini riferimenti temporali son stati unificati dalla legge finanziaria 2004 art. 2 c.44 per tutte e 3 le modalità di condono..
"44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 "
si richiama il periodo di imposta in corso al 31/12/2002 relativamente al quale la dichiarazione è stata presentata entro il 31/10/2003, quindi le dichiarazioni presentate dopo anche se nei 90 gg non avrebbero valenza...
e si considererebbero omesse con la conseguenza di dover sanare con 1500/3000 euro..
quindi dovrebbe valere quanto detto prima:
"ai fini delle definizioni, sono considerate “utili” le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2003, mentre non rilevano quelle presentate successivamente, pur se prodotte entro i novanta giorni successivi il termine di scadenza, ancorché quest’ultime, ai sensi del co.7 dell’art.2 del DPR n.322/98, siano considerate validamente presentate. I contribuenti che hanno prodotto la dichiarazione in data successiva al 31 ottobre 2003, pertanto, potranno accedere esclusivamente alle sanatorie di cui agli artt.8 e 9, dovendo applicare, ai fini delle definizioni, le regole previste per le omesse dichiarazioni;"
aspettiam di vedere le circolari esplicative...
ciao e grazie a Sabrina per avermi fatto notare la cosa...
buon weekend