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CONDONO 2002

P

paolo

Ospite
SALVE A TUTTI. VOLEVO SAPERE UNA COSA:HO PRESENTATO IL MODELLO UNICO OLTRE IL 31/10/2003 MA ENTRO I 90 GIORNI PER CUI LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA PRESENTATA. HO ADERITO AL CONDONO PRECEDENTE PER TUTTI GLI ANNI DAL 97 AL 2001. POSSO ACCEDERE AL CONDONO PER L'ANNO 2002?GRAZIE A TUTTI
 
domanda di condono
paolo Scrivi:

> SALVE A TUTTI. VOLEVO SAPERE UNA COSA:HO PRESENTATO IL
> MODELLO UNICO OLTRE IL 31/10/2003 MA ENTRO I 90 GIORNI PER CUI
> LA DICHIARAZIONE SI CONSIDERA PRESENTATA. HO ADERITO AL CONDONO
> PRECEDENTE PER TUTTI GLI ANNI DAL 97 AL 2001. POSSO ACCEDERE AL
> CONDONO PER L'ANNO 2002?GRAZIE A TUTTI
 
Il Sole 24Ore 29.01.2003 (telefisco 2003)

L’Agenzia delle Entrate aveva precisato che non possono essere oggetto di definizione,
mediante il concordato per annualità pregresse di cui all’art. 7 della legge 289/2002, le dichiarazioni tardive, ma valide, relative al 2001, presentate nei 90 giorni successivi al 31.10.2002. Infatti, il termine del 31.10 è da intendersi perentorio.

ai fini delle definizioni, sono considerate “utili” le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2003, mentre non rilevano quelle presentate successivamente, pur se prodotte entro i novanta giorni successivi il termine di scadenza, ancorché quest’ultime, ai sensi del co.7 dell’art.2 del DPR n.322/98, siano considerate validamente presentate. I contribuenti che hanno prodotto la dichiarazione in data successiva al 31 ottobre 2003, pertanto, potranno accedere esclusivamente alle sanatorie di cui agli artt.8 e 9, dovendo applicare, ai fini delle definizioni, le regole previste per le omesse dichiarazioni;
 
a precisazione di quanto detto prima e in riferimento alla circolare 12 21/02/2003 punto 2.2:

restano escluse dall’applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 7 l.289/2002(definizione automatica redditi impresa e lavoro autonomo) le dichiarazioni tardive presentate nei novanta giorni successivi al 31 /ottobre.
 
purtroppo il post di prima si applica al vecchio condono e non a quello di cui alla finanziaria 2004,
i termini riferimenti temporali son stati unificati dalla legge finanziaria 2004 art. 2 c.44 per tutte e 3 le modalità di condono..

"44. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalita' ivi
rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta
in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento
entro il 16 marzo 2004 "

si richiama il periodo di imposta in corso al 31/12/2002 relativamente al quale la dichiarazione è stata presentata entro il 31/10/2003, quindi le dichiarazioni presentate dopo anche se nei 90 gg non avrebbero valenza...
e si considererebbero omesse con la conseguenza di dover sanare con 1500/3000 euro..

quindi dovrebbe valere quanto detto prima:
"ai fini delle definizioni, sono considerate “utili” le dichiarazioni presentate entro il 31 ottobre 2003, mentre non rilevano quelle presentate successivamente, pur se prodotte entro i novanta giorni successivi il termine di scadenza, ancorché quest’ultime, ai sensi del co.7 dell’art.2 del DPR n.322/98, siano considerate validamente presentate. I contribuenti che hanno prodotto la dichiarazione in data successiva al 31 ottobre 2003, pertanto, potranno accedere esclusivamente alle sanatorie di cui agli artt.8 e 9, dovendo applicare, ai fini delle definizioni, le regole previste per le omesse dichiarazioni;"


aspettiam di vedere le circolari esplicative...

ciao e grazie a Sabrina per avermi fatto notare la cosa...
buon weekend
 
Ed il credito Iva evidenziato nella dichiarazione cosiderata quindi omessa, ai fini del tombale che fine farà?
 
Con il nuovo condono (finanziaria 2004) posso sanare il ritardato invio dell'unico 2003 oltre i 90 giorni successivi al termine di scadenza?
Grazie
 
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