<HTML>IPOTESI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (ART. 7)
I titolari delle imprese familiari che procedono all'integrazione della dichiarazione/i, devono comunicare l'avvenuta integrazione, entro il 16.4.2003, ai propri collaboratori.
I collaboratori procedono all'integrazione della propria dichiarazione antro il 20.6.2003 presentando la propria dichiarazione integrativa e versando contestualmente le maggiori imposte senza sanzioni nè interessi.
Va sottolineato che una volta intervenuta l'integrazione della dichiarazione da parte del titolare dell'impresa familiare, la mancata integrazione da parte del/i collaboratore/i, legittima nei loro confronti l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis DPR 600/73.
IPOTESI CONDONO TOMBALE
Per quanto riguarda il condono l'automatismo sopra indicato non opera: in altri termini, non è applicabile nei confronti del collaboratore l'art. 41-bis DPR 600/73.</HTML>