Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

concordato preventivo

A

andrea a.

Ospite
un commerciante congruo e coerente che nel 2001 aveva un unico esercizio commerciale e che nel 2002 ha aperto un secondo punto vendita puo usufruire del concordato preventivo?
 
Si.. a patto che nella seconda sede venga svolta un'attività con codice confluente nello stesso studio di settore di quello del 2001 per la quale l'attività è risultata congrua.
Ved. circ. 53 del 04/02/2004 sotto riportata.
2.3 Continuità dell’attività svolta sotto l’aspetto oggettivo e soggettivo
Per esigenze di sistematicità e di semplificazione, deve ritenersi che
possano accedere al concordato preventivo soltanto i contribuenti che nel biennio
2003 - 2004 svolgono attività che per caratteristiche di continuità possono essere
considerate sostanzialmente omogenee a quelle svolte nel 2001. Tale omogeneità
è funzionale all’attendibilità dei raffronti postulati dalla norma tra i dati del
2003/2004 e quelli del 2001 e, quindi, alla significatività degli impegni assunti
dai contribuenti sulla base del predetto raffronto.
In linea generale il requisito della omogeneità sussiste se le attività sono contraddistinte da uno stesso codice di attività. A tal fine, tuttavia, siconsiderano ininfluenti le modifiche di classificazione derivanti dal solo fatto
dell’applicazione della nuova codifica ATECOFIN 2004. E’ il caso, ad esempio,
di un contribuente che svolge l’attività di produzione di aceto, che nella vecchia
codificazione (ATECOFIN 1993) era classificato con il codice 15.89.3, e nella
nuova ha, invece, il codice 15.87.0. Appare del tutto evidente che se tale contribuente continua nel 2003 e nel 2004 a produrre aceto, non opera alcuna causa che impedisca la prosecuzione del regime di concordato preventivo.
Possono ritenersi, altresì, omogenee le attività contraddistinte da codici d’attività compresi nel medesimo studio di settore. E’ il caso, ad esempio, dello studio di settore identificato con il codice SD07B che raccoglie fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia (codice attività 17.72.0), di altra maglieria esterna (17.73.0), di maglieria intima (17.74.0) e di altri articoli e accessori a maglia (17.75.0). Conseguentemente è ammesso al concordato
preventivo, ad esempio, un contribuente che nel 2001 fabbricava pullover e cardigan, anche se nel 2003 ha smesso di produrre tali articoli per dedicarsi alla produzione di maglieria intima.
I raggruppamenti di codici riguardanti studi di settore approvati con decorrenza 2002 e 2003 possono assumere rilievo in relazione all’omogeneità delle attività svolte dai contribuenti ai quali sono applicabili i parametri. Ad esempio, un contribuente che avesse svolto nel 2001 l’attività di costruzione di opere idrauliche (codice attività 45.24.0) e nel 2003 quella di lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile (45.21.0) può essere ammesso al concordato preventivo perché le due attività sono confluite in un unico studio di settore (identificato con il codice SG69U) approvato con decreto ministeriale del 6 marzo 2003.
In presenza del requisito in esame, è ininfluente che le attività siano svolte con l’utilizzazione di più punti di produzione o vendita. Non impedisce, quindi, l’accesso al concordato preventivo l’apertura di una nuova sede o il trasferimento della stessa.
Per converso, non possono avvalersi dell’istituto i contribuenti che nei periodi d’imposta oggetto di concordato preventivo svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo non omogenea a quella svolta nel 2001. Si tratta di un’esigenza giustificata dalla necessità di operare confronti significativi. Tale esigenza sarebbe vanificata se la comparazione fosse eseguita tra i ricavi o compensi prodotti da un’attività soggetta a un determinato studio di settore nel 2001, e i ricavi o compensi prodotti nel 2003 o nel 2004 da un’attività soggetta ad un diverso studio di settore.
Analoghe esigenze di omogeneità e semplificazione, riconducibili alla stessa ratio dell’articolo 33, comma 12, lettera a) del decreto, che esclude dal concordato preventivo i contribuenti non in attività il 31 dicembre 2000, inducono ad affermare il principio della continuità anche da un punto di vista soggettivo.
Conseguentemente, non possono accedere al concordato preventivo ovvero perdono il diritto a beneficiarne, i contribuenti che, successivamente al 2001, avviano un’attività commerciale dopo aver rilevato attività svolte da altri contribuenti nonché le società interessate, nel periodo 2001-2004, da operazioni straordinarie di fusione e scissione, anche parziale.
Per i casi di liquidazione e trasformazione di società, si rinvia rispettivamente ai capitoli 2 e 9.
 
grazie per il parere
riguardo alla omogeneità richiamata dalla circolare, sotto il mero aspetto reddituale mi sembra che con due esercizi commerciali i redditi debbano essere maggiori anche per gerico quindi :
2001 reddito di un solo punto vendita 3 dipendenti
2003 reddito di due punti vendita 4 dipendenti

rimane confermata l' omogeneità ?
l' apertura di un nuovo punto vendita rispetto al 2001 non è una disomogeneità?
 
Alto