E' solo la società che può aderire al concordato e non il singolo percettore di reddito di partecipazione.
La circ. n. 5/e cita:
Per i periodi d’imposta oggetto del concordato preventivo, il reddito
dichiarato dalla società è imputato a ciascun socio e tassato per trasparenza:
· ad aliquota ordinaria, limitatamente alla quota commisurata al reddito
che la società ha complessivamente dichiarato nel 2001;
· ad aliquota agevolata per la parte riferibile al reddito che eccede
quello che la società ha complessivamente dichiarato nel 2001. Per
conoscere quale delle due aliquote (23 o 33 per cento) debba essere
applicata da ciascun socio, occorre determinare la quota parte di
reddito del 2001 che, tenendo conto delle attuali quote di
partecipazione, sarebbe stato attribuito ai soci esistenti nel 2003 e
2004.