Dare una risposta certa è difficile.. di certo so che secondo la circolare 5e "Ai predetti fini l’apertura della fase di liquidazione è assimilabile alla
cessazione dell’attività." sono tentato di dire che, essendo la fase di liquidazione una fase non di normale attività, ma di straordinaria attività, per la quale oltretutto non si ha l'obbligo di compilazione degli studi di settore, non sia possibile avvalersi dell'istituto del concordato preventivo.