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Comunione dei Beni non Trascritta per un Immobile

GDLAN

Utente
COMUNIONE DEI BENI non trascritta per un IMMOBILE
Mio suocero è deceduto in data 14/9/07. Possedeva 4 immobili. Sto facendogli la successione. Ho verificato che per un immobile non e' stata mai fatta la trascrizione e la relativa voltura del 50% alla moglie (mia suocera) dopo che nel lontano 1978 (13.1.1978) da un notaio avevano fatto un atto di comunione dei beni rifacendosi alla legge del Nuovo diritto di famiglia del 1975 la 151 del 19.5. Nell'atto non avevano fatto mensione dell'immobile di cui vi parlo sopra.
Forse perche' era tacito che tutti gli acquisti fatti dopo il 19.5.1975, con questo atto di comunione dei beni, avessero anch'essi le stesse caratteristiche come quelli elencati nell'atto di cui si descrivevano le caratteristiche catastali.
Mio suocero e' morto come dicevo e mia suocera non sa niente di queste cose legali ed anche il Notaio e' morto.L'atto di comunione dei beni l'ho rintracciato all'archivio notarile. Fatto è che io crederei essere forse piu' semplice per tutti gli eredi : mia suocera e 2 figlie (di cui una mia moglie), fare come se l'immobile non fosse al 50% con mia suocera ma al 100% di mio suocero trascurando la comunione dei beni. Anche perche' tutti e tre gli eredi non hanno problemi. Credo che diversamente sarebbe necessario davanti ad un notaio con tutti gli eredi presenti fare in modo di riconoscere che il bene era gia' in comunione con la moglie pur non essendo trascritto in conservatoria ne' al catasto.

Che mi potete dire in proposito?
Il problema e' l'incongruenza tra lo specificare nella parte iniziale della dichiarazione di successione la comunione dei beni e mettere invece il possesso su quel bene al 100% a mio suocero. Ma d'altra parte una scelta va pur presa.Non so che pesci prendere.

sia nei vari 740-unico che si sono succeduti sia ai fini ICI sempre al 50% e di fatto si e' sempre agito come appunto la proprieta' fosse stata sempre al 50%, ma con immensa sorpresa ho verificato che gli atti formali e cioè il catasto e la conservatoria riportano invece il 100% a mio suocero.

La mia intenzione infatti era proprio quella di denunciare in successione il 50% anche perche' sinceramente la cifra da pagare scalava di circa 1500 Euro essendo questa una casa dove devono essere comunque pagate le tase ipotecarie e catastali 2% + 1% .

Poi pero' sentendo il conservatore (conservatoria di Lucca) , mi ha fatto notare come fosse complesso con la morte del de cuius andare a formalizzare la situazione essendo morto il titolare (mio suocero) senza contare le relative spese di notaio. E quindi il suo consiglio era quello di far finta che questo bene fosse a differenza degli altri 3 solo del de cuius .
Pero' c'è , facendo cosi' , un'incongruenza nella dichiarazione di successione. Perche' da un lato si dichiara in prima pagina la dichiarazione dei beni (fatta con atto notarile il 19.1.1978 ) e dall'altro si mette come possesso 1/1 su un bene comprato nel gennaio del 1976. La nuova legge sul diritto di famiglia la 151 del maggio del 1975 prevede che con la comunione dei beni stipulata davanti ad un notaio(cosa ripeto fatta nel gennaio del 1978 ) tutti i beni acquistati dagli sposi dalla data del matrimonio fino all'entrata in vigore della legge 151 vanno in comunione dei beni e naturalmente quelli succesivi sono ovviamente in comunione dei beni.

Io potrei quindi tranquillamente mettere nelle osservazioni del bene la scritta: erroneamente imputata al de cuis ma di fatto anche questo bene e' al 50% come da rogito del Notaio.....del 18.1.1978.....
dati da correggere ovviamente al catasto. ma questo non mi preoccupa perche' ovviamente metterei io come possesso alla moglie 4/6 ed alle due figlie 1/6 ed 1/6 ciascuna.

Insomma come faccio probabilmente sbaglio sempre. Non so proprio quale sia la strade meno scabrosa.
POtete consigliarmi per il meglio. Grazie Infinite.

Roby da Lucca.
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Riferimento: Comunione dei Beni non Trascritta per un Immobile

Non avendo a disposizione l'atto di comunione dei beni (ma perché hanno stipulato quest'atto quando la legge già aveva previsto l'automatica comunione per quanti fossero rimasti inerti ai nuovi dettami?) è difficile dare un parere al quesito.

Ti consiglierei di rivolgerti direttamente ad un legale o ad un notaio per risolvere radicalmente e definitivamente il problema.

Un atto di successione imperfetto può lasciare imprevedibili strascichi di natura legale in futuro tra gli eredi ed, in particolare, potrebbe far sorgere antipatiche complicazioni quando si volesse vendere il bene.

ciao
 
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X Fabiano Corna.

Ti ringrazio del tuo (Suo) prezioso interessamento.

Ti dico ancora questi particolari per maggiore precisione e per renderTi ancora piu' chiara la situazione:

Matrimonio nel 1954.

Acquisto del bene di cui parlavo : 1976

Legge nuova 151 del Diritto di Famiglia 19.5.1975

Atto per la comunione dei beni 18.1.1978 dove si parla di altri Immobili in loro possesso acquistati tra la data del Matrimonio e il 1975 ma non di quello di cui si sta parlando acquistato nel 1976.

Perche' il NOtaio non lo ha messo? Perche' mio suocero non ne' ha fatto mensione?
Mah?

Io credo proprio perche' nell'atto si dovevano mettere in evidenza solo quei cespiti acquistati tra la data del Matrimonio e l'entrata in vigore della legge, perche ' per quelli acquistati dopo con l'atto di Comunione fatto era tacito che fossero anch'essi in comunione.

Pero' era senz'altro meglio specificare tutti i beni anche quelli dalla data di entrata della legge 19.5.1975 alla data di stipula dell'atto dal notaio (atto di comunione dei beni) 18.1.178. In questo modo si sarebbero evitati problemi e con la presenza dell'immobile nell'elenco dei beni automaticamente si sarebbe provveduto alla trascrizione ed alla relativa voltura. Cosa che invece non e' stata fatta e che quindi avrebbe dovuto essere fatta autonomamente in un secondo momento.

Le quadra questo che le ho scritto?

Grazie.

Roby da Lucca
 
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tratto da Wikipedia alla voce "comunione dei beni":

"La scelta per la comunione dei beni è stata operata dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che ha disposto per tutti i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975 l'applicabilità, in mancanza di contraria pattuizione, del regime della comunione dei beni. Precedentemente al 1975 ai matrimoni si applicava il diverso regime della separazione dei beni. Per tali matrimoni la legge di riforma del diritto di famiglia ha disposto un periodo di tempo transitorio (fino al 15 gennaio 1978) entro il quale ciascuno dei coniugi, anche unilateralmente, avrebbe potuto dichiarare di non voler aderire al nuovo regime, lasciando pertanto immutato il regime della separazione.""

Perché hanno stipulato quell'atto se già la legge concedeva di aderire spontaneamente al nuovo regime, per gli immobili acquistati dopo il matrimonio, attraverso la semplice inerzia?

ciao
 
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Gentilissimo Fabiano Corna ti leggo testualmente dal Rogito di un Vecchio NOtaio di Lucca purtroppo gia' da diversi anni deceduto e che ha fatto numerosi atti a noi di famiglia ed anche l'atto di cui stiamo parlando:

" L'anno 1978 e questo giorno 13 Gennaio in Lucca ........sono conparsi i coniugi.....
Lucchesi Giuseppe G. e Mazzei M......quali comparenti della cui identita' sono certo ....mi hanno richiesto di procedere al presente atto mediante il quale i comparenti , premesso di avere contratto matrimonio in Lucca in data 8 Maggio 1954 come risulta dall'estratto riassuntivo del registro atti di Matrimonio , avvalendosi della norma di cui all'articolo 228 della Legge 19.5.1975 n. 151 alla presenza di me Notaio e testimoni concordemente dichiarano di volere che il loro matrimonio sia regolato dal regime della comunione dei beni e di estendere detto regime a tutti i beni acquisiti tra la data del matrimonio e la data dell'entrata in vigore della legge.......In relazione alla dichiarazione che precede ed ai fini della trascrizione nei Registri Immobiliari , della voltura catastale i coniugi.....danno atto...che il Sig. Lucchesi G. e' proprietario dei seguenti beni.....
1) ....fabbricato di abitazione..........mappali e subalterni......
..... e che la Sig.ra Mazzei M. .......e' proprietaria del seguente immobile.....
1)......quartiere di civile abitazione ........mappali sub....
.....
Danno atto ai soli fini degli onorari notarili che i beni hanno un valore di ........
richiedono all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione a margine dell'Atto di matrimonio.

Il presente atto e' stato da me notaio redatto......"

Questo e' quanto. Ripeto atto fatto in data 13.1.1978.

In questo atto non si parla dell'ulteriore Immobile di cui Ti ho parlato fino a questa mia ultima e che invece era stato acquistato in data 10.1.1976.

Non so che cosa dire. Fatto e' che questo immobile e' risultato sia al Catasto che alla Conservatoria ancora a nome di Lucchesi G. e non a nome di entrambi.

Cosa pensi e cosa mi consigli?

Grazie.

Roby
 
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Ecco l'articolo a cui faceva riferimento l'atto notarile:

Art. 228.

"Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio.

Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.

Gli atti di cui al presente articolo compresi i trasferimenti eventuali e conseguenti di diritti sono esenti da imposte e tasse e gli onorari professionali ad essi relativi sono ridotti alla metà. Essi non possono essere opposti a terzi se non sono annotati a margine dell'atto di matrimonio.
"

* * * * * * ***

Diamo atto che il bene di cui trattasi è stato acquistato nel 1976, dopo l'entrata in vigore della legge.

Pertanto, giustamente, non è stato menzionato nell'atto, in quanto di diritto entrava a far parte della comunione legale. Anche se intestato solo a Tuo suocero esso è naturalmente da ritenersi suddiviso in quota paritaria tra il marito e la moglie.

Quindi entrerà a par parte della successione solo il 50% dell'immobile da suddividersi a norma di legge. L'altro 50 è già di Tua suocera. Come rilevarlo nei pubblici registri è un problema di tecnica catastale che penso non sia di difficile soluzione vista la norma di legge.

ciao
 
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La tua precisione e puntualita' non ammette commenti e' semplicemente eccezionale. Grazie ancora.

Roberto Antonelli da Lucca.
 
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