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Comunicazione dei beni d'impresa concessi in godimento a soci o familiari

Dani

Utente
Riporto quanto leggo nel sito dell'Ade :

"Gli imprenditori devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari.

L’obbligo della comunicazione si estende:

ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente
ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci inclusi i familiari
ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi sempre i familiari, di altra società appartenente al medesimo gruppo
ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 e anche per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso, sempre, nello stesso periodo.

Non occorre effettuare la comunicazione per i beni diversi da quelli rientranti nelle categorie autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, se il loro valore non supera i 3.000 euro. "


Visto quanto su esposto, in un'impresa familiare costituita da 1 titolare e da 1 collaboratore familiare ovvero ditta individuale in contabilità ordinaria per opzione, gli apporti di denaro effettuati tramite versamento contanti sul c/c della ditta e/o con bonifico bancario da c/c privato del titolare a c/c della ditta sono oggetto della comunicazione da effettuare all'ADE ai sensi dell'art.2 comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 ? Grazie del tempo che vorrete dedicarmi .
 
Il 14/11/2011 è stato emanato dal Direttore dell'Agenzia un provvedimento che stabilisce il termine per l'invio della comunicazione relativa al periodo 2011 al 31/3/2012. In tale provvedimento sono affrontati alcuni aspetti ma non sono risolti i molti dubbi sull'argomento. Sicuramente da qui alla scadenza seguirà una circolare esplicativa.
Stando al tenore letterale dei provvedimenti disponibili sembrerebbe che anche gli apporti di denaro effettuati alla ditta individuale dai familiari ( se aventi le caratteristiche di capitalizzazione o finanziamento) debbano essere comunicati.
Non sembrerebbero oggetto di comunicazione invece i versamenti effettuati dallo stesso titolare.

Studio Pontecorvi
 
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Riporto quanto leggo nel sito dell'Ade :

"Gli imprenditori devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell’impresa (articolo 2, comma 36-sexiesdecies del Dl n. 138/2011). La comunicazione può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari.

L’obbligo della comunicazione si estende:

ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati dai soci nei confronti della società concedente
ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci inclusi i familiari
ai beni concessi in godimento dall’impresa ai soci, inclusi sempre i familiari, di altra società appartenente al medesimo gruppo
ai beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011 e anche per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso, sempre, nello stesso periodo.

Non occorre effettuare la comunicazione per i beni diversi da quelli rientranti nelle categorie autovettura, altro veicolo, unità da diporto, aeromobile, immobile, se il loro valore non supera i 3.000 euro. "


Visto quanto su esposto, in un'impresa familiare costituita da 1 titolare e da 1 collaboratore familiare ovvero ditta individuale in contabilità ordinaria per opzione, gli apporti di denaro effettuati tramite versamento contanti sul c/c della ditta e/o con bonifico bancario da c/c privato del titolare a c/c della ditta sono oggetto della comunicazione da effettuare all'ADE ai sensi dell'art.2 comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148 ? Grazie del tempo che vorrete dedicarmi .

Concordo con precedente intervento.

Il Provvedimento AE 16.11.2011, Prot. n. 166485 ha fornito precisazioni riguardo il nuovo obbligo telematico per i soggetti economici che svolgono attività d’impresa e, danno a titolo gratuito o previo corrispettivo, beni aziendali ai soci/familiari.

Il Provvedimento da attuazione all’art. 2, comma 36-sexiedecies, D.L.138/2011, estendendo altresì l’obbligo di comunicazione anche ai finanziamenti o capitalizzazioni realizzati nel periodo d’imposta di riferimento, effettuati nei confronti dell’impresa dai soci o loro familiari che hanno in godimento i beni della stessa impresa.

La ratio della comunicazione dei finanziamenti è quella di verificare se gli apporti di capitali effettuati dai soci/familiari hanno lo scopo di finanziarie l’acquisto dei beni poi concessi in godimento al socio/familiare stesso.

Non avrebbe invece senso monitorare il finanziamento del titolare verso la sua impresa.

Buon 2012
 
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