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COMUNICAZIONE ART.62

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388 MICHE

Ospite
<HTML>IN DATA 28/02/2003 HO INVIATO IL MODELLO DI COMUNICAZIONE PREVISTA DALL'ART.62 RELATIVA AD UN CREDITO D'IMPOSTA POST.8 LUGLIO, REGOLARMENTE ACCETTATA DAL CENTRO DI SERVIZI DI PESCARA IN DATA 25/07/2002.
LA RICEVUTA DELLA COMUNICAZIONE, DATATA 10/03/2003, CHE HO PRELEVATO OGGI MI INFORMA CHE TALE COMUNICAZIONE E' STATA SCARTATA PERCHE' IL CREDITO PRESENTE NELL'ISTANZA RISULTA DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELLA COMUNICAZIONE STESSA.
POICHE' IL SISTEMA ENTRATEL NON PREVEDE LA POSSIBILITA' DI CORREZIONE DELL'ERRORE VI CHIEDO QUALE COMPORTAMENTO ADOTTARE CONSIDERANDO CHE LA COMUNICAZIONE E' STATA PRODOTTA NEI TERMINI, MA LA RICEVUTA DEL SISTEMA ENTRATEL E' DATATA 10/03/2003, QUINDI FUORI DAI TERMINI - SECONDO LORO- PERENTORI DEL 28/02/2003</HTML>
 
ENTRATEL

<HTML>quando spedisci un files entratel ti viene rilasciata una ricevuta nel cui numero è indicato data ora di spedizione.....

quindi se è stata spedita tempestivamente è documentato dal numero di ricevuta

l'ammininistrazione può anche elaborare successivamente il files...ed emettere una ricevuta con data successiva

se il files viene scartato per qualsiasi motivo hai 5 giorni (da quando lo scarichi sul computer) per reinviare quello corretto e la dichiarazione verra considerata tempestiva.</HTML>
 
RE: ENTRATEL

<HTML>se eventualmete l'errore di tardiva spedizione è stato commesso dall'intermediario telematico .....la dichiarazione è tempestiva....e verrà sanzionato l'intermediario telematico</HTML>
 
RE: ENTRATEL

<HTML>IL SISTEMA ENTRATEL, INTERPELLATO TELEFONICAMENTE, HA RISPOSTO CHE PER QUESTO TIPO DI INVIO NON SONO PREVISTI I 5 GIORNI PER EFFETTUARE LE RETTIFICHE</HTML>
 
RE: ENTRATEL

<HTML>l'operatore telefonicamente ti puo comunicare quello che vuole ma il sistema entratel è un servizio ed è regolamentato con norme che stabiliscono diritti e doveri di entrambe le parti....

se "sbaglio"...loro scartano il files...ma io ho la possibilità di correggerlo e reiviarlo

se "sbaglia" l'intermediario...deve essere sanzionato l'intermediario....</HTML>
 
RE: ENTRATEL

<HTML>Vorrei gentilmente sottolineare all'interlocutore che tale procedura messa in atto dal sistema Entratel è esattamente in linea con le istruzioni ministeriali dei modelli che prevedono solo la correzione nei termini (28 febbraio 2003) ma non contemplano la correzione fuori termine dovuta a scarto della comunicazione per ritardo nel rilascio della ricevuta dal sistema Entratel.</HTML>
 
mod cts

<HTML>Modalità e termini di presentazione della comunicazione
La comunicazione dei dati relativi agli investimenti nelle aree svantaggiate deve essere effettuata all’Agenzia
delle Entrate esclusivamente in via telematica dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.

La trasmissione dei dati contenuti nel modello di comunicazione può essere effettuata:

• direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall’Agenzia delle Entrate;

• tramite una società del gruppo, qualora il soggetto che effettua la comunicazione appartenga ad un gruppo
societario.

• tramite i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel


ovvero

utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.

In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al contribuente, contestualmente alla ricezione della comunicazione o della assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta.

La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell’intermediario ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica.

Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se la comunicazione che l’intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.

L’intermediario deve, altresì, rilasciare al contribuente un esemplare della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che ne attesta l’avvenuto ricevimento.

Si ricorda che la comunicazione si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall’Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuto ricevimento.</HTML>
 
RE: mod cts

<HTML>le istruzioni sono molto chiare e dettagliate e prevedono tutte le possibilità di trasmissione e i relativi adempimenti.


ti ripeto che se la ricevuta di accettazione è data 28 febbraio 2002 (lo rilevi dal numero di protocollo del files) il fatto che il files sia stato elaborato dall'amministrazione finanziaria dieci giorni dopo e sia stato scartato non pregiudica la tempestività nell'invio della dichiarazione.

Eventualmente verrà sanzionato chi ha commesso materialmente l'errore di trascrizione che ha causato lo scarto del files.

se invece hai utilizzando il servizio telematico Internet (entratel) a cui puo accedere solo il contribuente tramite codice pin le norme entratel che tutelano il contribuente dagli errori degli intermediari non sono applicabili</HTML>
 
RE: mod cts

<HTML>In data 22 aprile 2003 il Centro Operativo di Pescara mi ha inviato comunicazione di accoglimento della comunicazione inviata telematicamente perchè si sono accorti dell'errore in cui erano incorsi argomentando: "Tuttavia la comunicazione, sebbene scartata in fase di ricezione, essendo finalizzata a confermare un beneficio già in precedenza acquisito a seguito di presentazione di apposita istanza e formazione della relativa graduatoria per gli investimenti iniziati a decorrere dall'8 luglio 2002, viene accolta se presentata nei termini ed individuata sotto il profilo soggettivo ed oggettivo".</HTML>
 
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