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COMUNICAZIONE ANNUALE IVA

R

Renato

Ospite
Buon gIORNO AIUTATEMI

lE DITTE INDIVIDUALE CON PARTITA IVA CON UN VOLUMENE D'AFFARI INFERIORE A € 25822,24 DEVONO INVIARE LA COMUNICAZIONE ANNUALE IVA?'

GRAZIE
 
Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:
• le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale.
Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000,deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente,
dalla comunicazione dati.

• i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
– i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni
esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36 -bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione
annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art.19- bis2. L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331 del 1993) ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni normative, l’imposta è dovuta da parte del cessionario (es. acquisti di oro e argento puro, rottami ecc.);
– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, primo e secondo periodo (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 2.582,28, elevato a euro 7.746,85, se esercitano l’attività agricola nei comuni montani, sempre sussistendo le altre condizioni indicate dalla norma);
– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
– i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
– i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
– i soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinques per l’assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti
in Italia o in altro Stato membro.
• i soggetti di cui all’articolo 74 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
– gli organi e le amministrazioni dello Stato;
– i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le
comunità montane, le province e le regioni;
– gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali.
• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
cIAO
Emilio
 
Emilio
ma quando dice non sono tenuti a presentare la comunicazione iva annuale le persone fisiche che hanno avuto un volume d'affari inferiore a € 25822,24 ....

pER PERSONE FISICHE SI INTENDE DITTE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI CON PARTITA IVA??

GRAZIE ANCORA
 
Beh è un po' difficile che si riferisca a privati, tu che dici?
Ciao
Emilio
 
Non riesco a scaricare il software dell'Agenzia delle Entrate!!!!
Voi siete riusciti?
 
QUANDO DICI CHE SONO ESONERATI

"i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, primo e secondo periodo (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 2.582,28, elevato a euro 7.746,85, se esercitano l’attività agricola nei comuni montani, sempre sussistendo le altre condizioni indicate dalla norma);

I PRODUTORI AGRICOLI CHE SUPERANO I 2582 EURO DI RICAVI DEVONO FARLA ALLORA?
 
Non seguo aziende agricole, ho solo riportato parte delle istruzioni della comunicazione annuale dati iva. Mi dispiace.
Emilio
 
SE UN SOGGETTO HA CESSATO IL 31.5.2004
REALIZZANDO UN VOLUME DI E.20000,00
(SOGGETTO INDIVIDUALE)LA COMUNICAZIONE
IVA NON VA PRESENTATA?E'ESATTO?O VA RAPPOR-
TATO IL VOLUME D'AFFARI ALL'ANNO???
 
.PUOI CONFERMARMI????IL MESSAGGIO SOPRA...GRAZIE MOLTO GENTILE..
 
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