Allora.. io ho scritto:
Autore: maurizio (---.pool80116.interbusiness.it)
Data: 26-Feb-2004 14:57
Considerando che la comunicazione annuale dei dati IVA non è una dichiarazione, non sono previste le sanzioni di omessa o infedele dichiarazione, nè quelle relative al ravvedimento operoso ex art. 13 Dlgs 472/1997.
Non essendo neppure previsto il ritardo di trasmissione, potrei essere tentato di pensare che trascorso il termine ultimo la comunicazione possa essere ritenuta dall'amministrazione finanziaria "OMESSA" e quindi soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa da €. 258 ad €. 2.065.
Ma evidentemente non mi sono spiegato bene..
Le sanzioni sono previste.. non lo sono quelle applicate dall'art. 13 dlgs. 472/1997, nè quelle per "OMESSA DICHIARAZIONE o INFEDELE DICHIARAZIONE", ma di "COMUNICAZIONE": le cose sono molto diverse.. ovvero non si applicano le sanzioni relative alle omissioni per dichiarazioni (vd. redditi, irap, iva, sostituti d'imposta).. Scusa se non mi sono spiegato bene..
Tanto che le istruzioni della comunicazione IVA dicono:
L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro, prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, per la omessa o inesatta comunicazione di dati, richiamato dal comma 6 dell'articolo 8-bis del D.P.R. n. 322.
Non essendo prevista la possibilità di rettificare o integrare una comunicazione già presentata, i dati definitivi saranno correttamente esposti nella dichiarazione annuale.
Quindi nessuna sanzione ridotta per applicazione di ravvedimento operoso.. o per omessa dichiarazione.. ma solo omessa comunicazione..
Quanto alla possibilità di correggere gli errori: questo è previsto con la dichiarazione IVA e non con un ulteriore invio di una comunicazione rettificativa.. questa fattispecie non esiste..
Spero ora di essermi fatto capire.. Ciao