Pagina 2 delle istruzioni ministeriali:
Sono tenuti alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili ovvero non siano tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche, con le eccezioni di seguito elencate.
Non sono tenuti alla presentazione della comunicazione dati IVA:
• i contribuenti che per l’anno cui si riferisce la comunicazione sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA e cioè:
– i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni
esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi
di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto
operazioni esenti, ancorché siano tenuti per lo stesso anno alla presentazione della dichiarazione annuale IVA in conseguenza dell’effettuazione delle rettifiche di cui all’art.
19-bis2. L’esonero non si applica invece qualora il contribuente abbia registrato operazioni intracomunitarie (art. 48, comma 2, D.L. 331/1993) ovvero siano stati effettuati acquisti ai sensi dell’art. 17, commi 3 e 5 (oro e argento con il metodo del reverse-charge);
– i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, primo e secondo periodo (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a euro 2.582,28, pari a 5 milioni di lire, elevato a euro 7.746,85, pari a 15 milioni di lire, se esercitano l’attività agricola nei comuni montani, sempre sussistendo le altre condizioni indicate dalla norma);
– gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, come modificata dall’art.
1 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari;
– le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (cfr. circolari n. 26 del
19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli
effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione;
– i soggetti passivi d’imposta, residenti in altri stati membri della Unione Europea e senza stabile organizzazione in Italia, nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo del
D.L. n. 331/1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
– le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e
all’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n.133 e successive modificazioni, nonché le
associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco di cui all’art. 9-bis del D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992,
n. 66, che avendo esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla
citata legge n. 398/1991, sono esonerate dagli adempimenti IVA per tutti i proventi
conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.
• i soggetti di cui all’articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e cioè:
– gli organi e le amministrazioni dello Stato;
– i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi, le comunità montane, le province e le regioni;
– gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali.
• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali.
• le persone fisiche che hanno realizzato nell’anno d’imposta cui si riferisce la comunicazione (e quindi per il primo anno è l’anno 2002 cui occorre fare riferimento) un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro (pari a 50 milioni di lire) ancorché tenuti a presentare
la dichiarazione annuale. Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché
gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.