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Competenze utila al TFR

susyname

Utente
Salve, ad agosto ho risolto il mio rapporto di lavoro con dimissioni giusta causa. Nella busta paga del TFR non ho trovato inserite nell'imponibile le ferie non godute, le ex festività e l'indennità per mancato preavviso.Precisando che il mio contratto era CCNL Commercio, mi chiedevo se fosse giusto.
Avevo letto che le suindicate somme confluivano nel calcolo utile al TFR, invece il consulente dell'azienda mi ha detto che non vanno considerate.
Premetto che sono stata assunta il 1 marzo 2012 e mi sono dimessa il 4 agosto 2013, e non riesco neanche a capire come abbiano fatto a calcolare le ferie non godute, mi hanno detto che poichè lì'orario di lavoro è di 40 ore settimanali e che spettano 26 giorni di ferie compresi i sabato, le ferie maturate durante il rapporto di lavoro (17 mesi), sono pari a 245,08 ore di ferie e non 294 come pensavo ; ( avevo calcolato 2,17 giorni x 17 mesi ed era uguale a € 36,89 X 8 ore era 295,12 ore che pensavo mi spettassero di ferie).
Poichè il rapporto di lavoro è finito molto male per motivi piuttosto delicati, temo che mi possano fare calcoli non esatti, mi potreste aiutare a capire?
Grazie ve ne sarò grata
 
Salve susyname, in effetti gli importi indicati non vanno compresi nella quota annua valida per il tfr per espressa previsione del ccnl ( art. 236 sotto-riportato);

per quanto riguarda le ore di ferie nei 17 mesi pare corretto quanto ti è stato detto dal consulente.

Ferie annuali spettanti 26; gg settimanali di computo 6; ore settimanali di lavoro 40;

calcolo: 26/6 * 40 = 173,33 ( ore di ferie annue);

173 /12 *5 ( mesi) 72,22

Quindi: 173,33 + 72,08 = ore dovute 245,08.

Art. 236 (Trattamento di fine rapporto)
In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato secondo le norme della legge 29/5/1982, n. 297, e secondo le norme del presente articolo.
Per i periodi di servizio prestato sino al 31/5/1982 il trattamento di fine rapporto è calcolato con le modalità e con le misure previste dall’art. 97 del CCNL 17/12/1979 (all. 9).
Ai sensi e per gli effetti del 20 comma dell’art. 2120 c.c., come modificato dalla legge 29/5/1982, n. 297, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme:
i rimborsi spese; le somme concesse occasionalmente a titolo di “una tantum” gratificazioni straordinarie non contrattuali e simili; i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo;
la contribuzione di cui agli art. 95, 96 e 115; l’indennità sostitutiva del preavviso, di cui agli artt. 188, 235, 238 e 239; l’indennità sostitutiva di ferie di cui all’art. 147;
le indennità di trasferta e diarie non aventi carattere continuativo nonché, quando le stesse hanno carattere continuativo, una quota di esse pari all’ammontare esente dall’IRPEF;
le prestazioni in natura, quando sia previsto un corrispettivo a carico del lavoratore;
gli elementi espressamente esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa.
 
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