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compenso amministratore

P

paolo

Ospite
<HTML>Ho un auto data d uso promiscuo ad un amm.re con queste caratteristiche:

- spese autovettura 20 ml di cui 12,5 ammortamenti e 7,5 spese di gestione.

E' inoltre attribuito un compenso in natura di 5ml.

Fiscalmente qual'è la quota deducibile ai fini irpeg per l'impresa?

grazie</HTML>
 
<HTML>Le quote di ammortamento nonché i costi sono deducibili al 50%.</HTML>
 
<HTML>L'amministarore quale co.co.co. percepisce reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente e pretanto allo stesso può essere applicato lo stesso criterio per l'auto data in uso al dipendente.

In base alle regole previste dall'articolo 121-bis, Tuir, i costi relativi agli automezzi aziendali sono interamente deducibili se il mezzo stesso è concesso in uso promiscuo al dipendente per la maggiore parte del periodo di imposta.
L'utilizzo deve essere adeguatamente dimostrato mediante una clausola inserita nel contratto di lavoro.
La società quindi dedurrà tutti i costi sostenuti per il mezzo (non si applicano né le limitazioni dell’80%, né il valore di 50 ml).
In capo al dipendente, invece, si determinerà un presupposto impositivo relativo al fringe benefit sull'uso personale del mezzo. Questo beneficio è quantificato in base alle regole previste dall'articolo 48, comma 4, lettera a), cioè in base a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, considerata al 30% e calcolata sulla base del costo chilometrico delle tariffe Aci.
Il fringe benefits puo’ essere intero o parziale, nel senso che si puo’ chiedere al dipendente un contributo per l’utilizzo dell’automezzo, che andrà fatturato con Iva.</HTML>
 
<HTML>Attenzione Elena a dare per scontati problemi sui quali vi sono circolari ministeriali che hanno una posizione diametralmente opposta alla tua (C.M. 26.1.12001) e posizioni di organi subordinata al Ministero che hanno una posizione uguale alla tua (La Direzione >Regionale delle Entrate per il Piemonte e la Lombardia, hanno ritenuto che la disposizone du cui all'art. 121-bis co. 1, lett.a) n. 2 del TUIR "possa essere estesa anche alle auto date in uso promiscuo agli amministratori, sempre che il relativo incarico non sia riconducibile all'ggetto proprio dell'attività professionale esercitata".
Peraltro, questa posiszione delle DRE è stata contraddetta dalla C.M. 26.1.2001, 5/E.</HTML>
 
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