Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

COMPENSAZIONE CREDITI

Gaia

Utente
L'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso articolo 31 ha introdotto la possibilità, sempre a partire dall'1 gennaio 2011, del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
La definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui al D.L. 193/2016, convertito con modifiche dalla Legge 225/2016, non ammette alcuna possibilità di compensazione ai fini del pagamento degli importi dovuti in via agevolata.
Chi ha aderito alla definizione agevolata può compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti (non iscritti a ruolo) prima del termine del pagamento delle somme dovute in via agevolata?
 
A mio avviso la risposta dovrebbe essere negativa, se si considera che la definizione agevolata si intende perfezionata con l'integrale pagamento delle somme dovute.
Attendi comunque altri pareri in merito.
Saluti.
 
Alto