L'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2011, un divieto di compensazione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. n. 241 del 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. A fronte del descritto divieto di compensazione, lo stesso articolo 31 ha introdotto la possibilità, sempre a partire dall'1 gennaio 2011, del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
La definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui al D.L. 193/2016, convertito con modifiche dalla Legge 225/2016, non ammette alcuna possibilità di compensazione ai fini del pagamento degli importi dovuti in via agevolata.
Chi ha aderito alla definizione agevolata può compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti (non iscritti a ruolo) prima del termine del pagamento delle somme dovute in via agevolata?
La definizione agevolata delle cartelle esattoriali di cui al D.L. 193/2016, convertito con modifiche dalla Legge 225/2016, non ammette alcuna possibilità di compensazione ai fini del pagamento degli importi dovuti in via agevolata.
Chi ha aderito alla definizione agevolata può compensare i crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti (non iscritti a ruolo) prima del termine del pagamento delle somme dovute in via agevolata?