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compensaz cred IVA

G

gianna

Ospite
Questo è il 1 esercizio, posso gia' compensare con f24 il credito IVA infrannuale accumulato ad oggi???
Vi prego AIUTATEMI!!!
 
se hai presentato la richiesta iva infrannuale ..è compensabile
 
a chi devo presentarla e dove trovo il modello?
grazie x l'aiuto
 
No, a meno che, rientrando in certi requisiti non possa tu fare richiesta di compensazione del relativo credito, con le stesse modalità e termini della richiesta di rimborso infrannuale.
 
Con l’abolizione della dichiarazione periodica IVA, con effetto dalle liquidazioni periodiche relative all’anno 2002, tali soggetti dovranno presentare apposita richiesta nella quale indicare le eccedenze che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso. In pratica viene ripristinata la “vecchia” procedura che prevedeva, appunto, l’obbligo di presentazione di una apposita istanza per l’esercizio del diritto.

Prima di analizzare la procedura prevista dalla legge è opportuno richiamare brevemente le norme che regolano il rimborso infrannuale IVA.

Requisiti

I rimborsi infrannuali sono trimestrali e si riferiscono ai primi tre trimestri dell’anno; la richiesta di rimborso può riguardare sia i contribuenti con liquidazioni mensili che quelli che effettuano le liquidazioni con periodicità trimestrale. Possono essere richiesti dai contribuenti che nel trimestre abbiano effettuato:

· cessioni o prestazioni con aliquota inferiore a quella sugli acquisti, maggiorata del 10%. Nel calcolo non si tiene conto degli acquisti e cessioni di beni strumentali. Qualora sussista il requisito, comunque, il rimborso può essere chiesto per tutto il credito maturato nel trimestre comprensivo, dunque, dell’IVA riferita all’acquisto di beni ammortizzabili;

· operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% del volume d’affari, anche in tale ipotesi senza considerare cessioni e acquisti di beni ammortizzabili;

· acquisti di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili ai fini IVA.

In merito a tale ultimo punto il Ministero ha avuto modo di chiarire recentemente che il rimborso infrannuale può riguardare anche le fatture di acconto delle attrezzature, nonché quelle riguardanti gli stati di avanzamento dei lavori eseguiti nell’ambito di contratti di appalto per la realizzazione di beni ammortizzabili a condizione, ovviamente, che venga rispettato il limite dei 2/3 sopracitato.

In tutte le ipotesi viste il rimborso può essere chiesto per i soli crediti maturati nel corso del trimestre e per un importo non inferiore a 2.582,28 euro (lire 5.000.000) con esclusione, pertanto, della possibilità di riporto dei crediti da liquidazioni precedenti.

Contenuto dell’istanza

I contribuenti che intendono chiedere il rimborso dell’eccedenza IVA detraibile del trimestre devono presentare apposita istanza prevista dal decreto ministeriale 23 luglio 1975 (allegata in fac-simile nella sezione dedicata ai formulari). Deve inoltre essere prodotta idonea garanzia, salvo trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- effettuazione di cessioni di beni o prestazione di servizi con aliquota media inferiore a quella sugli acquisti;

- effettuazione operazioni con l’estero per un ammontare superiore al 25% del volume d’affari.

Ai sensi dell’art. 38-bis, comma 7 del DPR 633/72 si allega all’istanza di rimborso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la presenza delle condizioni di esonero.

A chi va presentata l’istanza

L’istanza deve essere presentata all’ufficio IVA competente o all’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Qualora il termine scada di sabato deve ritenersi prorogato al lunedì successivo.

Il rimborso

Gli uffici di cui sopra liquidano il rimborso con ordinativo di pagamento, che deve essere eseguito entro il 20 del secondo mese successivo a ciascun trimestre e in caso di ritardo vanno corrisposti gli interessi a favore del contribuente, attualmente previsti nella misura del 5% annuo.

Compensazione dei crediti trimestrali

In alternativa al rimborso infrannuale i contribuenti possono utilizzare il credito IVA in compensazione nel modello F24 per l’ammontare massimo corrispondente alla eccedenza detraibile del trimestre di riferimento. La compensazione si effettua utilizzando i seguenti codici tributo: 6036 per il primo trimestre, 6037 per il secondo trimestre, 6038 per il terzo trimestre.

Anche i contribuenti che effettuano la compensazione devono presentare all’Ufficio competente una dichiarazione contenente i dati richiesti per l’istanza di rimborso. La dichiarazione ha forma libera e deve essere presentata entro gli stessi termini previsti per la richiesta di rimborso.
 
Grazie Marlin. Sei stato/a più veloce di me nel copia e incolla. Buon lavoro.
 
Se ha i requisiti certamente.
La domanda da porsi è il motivo per cui è a credito.
buon lavoro
 
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