Riferimento: Commissioni bancarie ed intracee
Il criterio da seguire è di stabilire se i servizi sono imponibili nel paese del committente, quindi in questo caso in Italia. Ti richiamo a proposito la circ. 43/E del 2010 che a proposito dice:
"L’art. 50, comma 6, ultimo periodo, del D.L. n. 331 del 1993, convertito
dalla legge n. 427 dello stesso anno, stabilisce, in conformità all’art. 262, lett. c),della Direttiva 2006/112/CE, che gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di
servizi rese o ricevute non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario. ....Per accertare se una determinata prestazione di servizio non deve essere
inclusa negli elenchi riepilogativi è, dunque, necessario appurare se per essa è
dovuta l’IVA nel Paese di stabilimento del committente.
Il committente stabilito in Italia deve fare riferimento alla normativa
domestica che contempla il regime di non imponibilità o il regime di esenzione:
se la prestazione di servizio acquistata è assoggettata ad uno di tali regimi, il
committente italiano non include la stessa nell’elenco riepilogativo dei servizi
ricevuti."
Quindi il problema è appurare se le spese per home banking in italia sarebbero soggette a iva, in tal caso sono da includere.