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commercialista o consulente ?!

G

Giuseppe

Ospite
Sono un laureato in Economia e Commercio e qualche mese fa ho deciso di iniziare l'attività di Consulente Aziendale (codice attività 74.14.4)offrendo consulenza sui Sistemi di Qualità e di Gestione Ambientale.
Premettendo che non sono iscritto a nessun Albo, gradirei sapere se posso offrire anche consulenze contabili, fiscali e tributari, in particolar modo se posso portare la contabilità e tenere le scritture dei clienti presso la sede del mio ufficio.
Quale la differenza tra un Commercialista, un Ragioniere ed un Consulente Aziendale ??!!

Grazie,
Giuseppe
 
...la differenza sostanziale tra te e 1 commrcialista/ragioniere sta nella Preparazione Riconosciuta (..e indiscussa)dall'iscrizione all'albo (peraltro non facile);.. ora al di là del discorso di tenuta delle scritture contabili non so se 1 cliente scelga il suo consulente sulla base di una presunta preparazione.

Cordialmente
Dott. Commercialista
Gustavo Linsalata
Roma
 
..ma chi è qs?

.....sono convinto che qs dott. presunto Commercialista (dove è iscritto?) era in preda ad in raptus .... mahh!!!!!
 
Caro Commercialista,
la "presunta" preparazione lasciamola giudicare ai clienti.
L'iscrizione all'Albo è importante e nessuno lo mette in dubbio ma non ti da l'autorizzazione ad offendere!!

O forse... hai paura di confrontarti con il mercato e preferisci nasconderti dietro i titoli??!!

Cordialmente,
Antonio
 
Credo senza offendere nessuno, che gli albi siano addirittura 3 e precisamente dottore commercialisti, ragioneri e iscritti a varie associazioni,vedi LAPET a cui si accede per esame, che non garantiscono comunque al 100%,la correttezza e la professionalità dei propri iscritti.
Ciao.
 
beh scusa si può dire tutto ma nn questo..

gli albi e gli ordini son sotto il controllo del ministero di grazia e giustizia, gli altri son libere associazioni... dai..

buon lavoro
 
Albo Commercialisti

.....ho forse esagerato....
ma secondo voi è possibile offrire consulenze contabili, fiscali e tributarie, e tenere le scritture dei clienti presso la sede dell' ufficio del "presunto" consulente?.

....e per favore rispondetemi con riferimenti nonmativi.

Grazie
 
Re: Albo Commercialisti

La consulenza contabile e fiscale non è attività riservata.
Questo significa che i 2 albi professionali (dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali) non hanno alcuna esclusiva in merito.
I codici ATECOFIN (codici attività) previsti per l'dentificazione delle categorie contabili sono 3:
7412A - servizi forniti da dottori commercialisti;
7412B - servizi forniti da ragionieri e periti commerciali;
7412C - servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione , contabilità e tributi.
Ai consulenti tributari (Tributaristi) ai sono attribuite:
·con l’art.12, c.2, D.Lgs 546/92 la difesa del contribuente in commissione tributaria;
·con l’art 35, D.Lgs 9/7/1997 l’apposizione del visto di conformità formale e l’asseverazione degli elementi contabili ed extracontabili comunicati all’amministrazione finanziaria;
·con l’art.3, Dpr 22/o7/1998 n. 322 la trasmissione in qualità di intermediari delle dichiarazioni fiscali;
·la tenuta dei libri contabili ed IVA, la compilazione delle dichiarazioni fiscali, la consulenza in materia tributaria e fiscale, l’asseverazione delle dichiarazioni ai fini degli studi di settore, la predisposizione delle dichiarazioni di successione, l’attivazione presso lo studio di uno sportello automatizzato decentrato ai fini del rilascio dei certificati camerali, del deposito bilanci e di ogni altra pratica camerale.
·Con gli stessi, inoltre, le Agenzie regionali delle Entrate hanno stipulato convenzioni riconoscendo il ruolo di tali professionisti come intermediari qualificati nel rapporto fisco/cittadino, anche nel Friuli Venezia Giulia;
·l’INPS ha attribuito ai consulenti tributari il compito di acquisire, previo controllo dell’identità e della legittimazione dei dichiaranti, le dichiarazioni dei titolari delle prestazioni a carico dell’Istituto, a riscontrarne la corrispondenza con la documentazione fiscale ed a trasmettere all’Istituto le dichiarazioni rese con l’attestazione di conformità alla documentazione fiscale;
·l’INAIL ha stipulato con i consulenti tributari un protocollo che prevede la partecipazione di questi a consultazioni a livello centrale e locale per l’emanazione di nuove disposizioni;
·Sono CTU, consulenti tecnici ausiliari del giudice, e C.T.P., consulenti tecnici di parte, presso i Tribunali.
La normativa che sancisce il diritto all’esercizio delle attività non riservate nasce e si consolida dalle seguenti fonti, tutela dei diritti del cittadino della Repubblica:
Costituzione
·Art. 1: L’Italia è una repubblica fondata sul lavoro;
·Art. 2: La repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendono effettivo questo diritto;
·Art.35: La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;
·Art.41: L’iniziativa economica è libera.

Codice civile
·Art. 2060 : Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme
Normativa CE
·Le direttive comunitarie sul libero stabilimento delle professioni e la libera prestazione professionale a garanzia della concorrenza sono in fase di consolidamento.
·L’Europarlamento ha varato, il 13 gennaio 2004, una proposta per agevolare la concorrenza transfrontaliera nei servizi, e agevolare lo sviluppo all’estero delle imprese e delle libere professioni come medici, architetti o servizi di consulenza legale e fiscale. Affidando alle associazioni professionali, che evidentemente nel resto d’Europa sono riconosciute, il compito di varare codici e condotta comuni
Normative regionali
·Sono già in corso le prime iniziative sulla regolamentazione delle attività regionali, iniziative già attuate da altre regioni.(Friuli Venezia Giulia, Molise, Toscana, Calabria, Lombardia etc.)
Autorità per la concorrenza (Antitrust)
·L’autorità ha più volte denunciato la pubblicità ingannevole attuata dagli albi, l’applicazione delle tariffe e la distorsione della concorrenza.
Il libero esercizio delle attività non riservate per Legge ad alcuna categoria professionale è stato più volte sancito sia dalla Suprema Corte Costituzionale, sia dalla Cassazione.

Pertanto il consulente non è più tanto "presunto".
Che poi la categoria dei Tributaristi, che si riconoce nelle Associazioni ANCoT, INT, ANCIT e LAPET possa dar fastidio alle categorie provviste di albo è sotto gli occhi di tutti, come dovrebbe essere altrettanto chiaro il perchè (€€€€€).

Riassumendo:
1) l'attività di consulente tributario e fiscale è liberamente esercitabile;
2) non occorre essere iscritti allalbo dei dott. o rag.
3) è consigliabile, se non iscritti ad un albo, iscriversi ad una associazione.

Spero di essere stato esaustivo.

Davide Losso
Presidente ANCoT FVG
Responsabile COLAP
Coordinamento Libere Associazioni Professionali FVG

[%sig%]
 
"Che poi la categoria dei Tributaristi, che si riconoce nelle Associazioni ANCoT, INT, ANCIT e LAPET possa dar fastidio alle categorie provviste di albo è sotto gli occhi di tutti, come dovrebbe essere altrettanto chiaro il perchè (€€€€€)."


...dai, è vero, ma qualche cosa che nn potete fare c'è.. e cmq nn è solo fatto di soldi, perchè se si vuol dirla tutta, ci sono le associazioni artigiani, commercianti, e pure l'agenzia entrate .. a far concorrenza.. senza contare i dopolavoristi..

dico solo una cosa... visto che gli iscritti all'albo ragionieri e dottori commercialisti per abilitarsi a questa professione (che cmq, par di capire, che anche il primo con un minimo di sapore di ragioneria, possa alzarsi la mattina e far sto lavoro) devon far tirocinio, laurea, esame di stato formazione obbligatoria permanente.. dico.. o siam coglioni (senza beep) noi che l'abbiam fatto.. o è piu furbo chi l'ha schivata.. se è così, complimenti..(pare sia così, te lo dicono pure in faccia)
è anche vero che anche i tributaristi posson esser laureati, ma perchè nn superare sto esame di stato? perchè è difficile, perchè si vuol entrare prima nel settore.. o perchè nn serve a niente

a me sospendono dall'albo se nn pago la quota di iscrizione, la cassa mi raddoppia i contributi, stipulo assicurazioni obbligatorie (obbligatorie) ecc ecc ecc.. tutto sotto l'egida del ministero grazia giustizia..

quasi quasi ...ma chi se ne frega dell'unificazione dell'albo con l'ordine.. ma si.. anzi.. mi cancello e mi iscrivo alla lapet, magari risparmio pure..

ciao
 
tanto per completezza..

"ppare da evidenziare, a riguardo, come in giurisprudenza, la piena legittimità dell’esercizio di tale professione non è ancora del tutto acclarata. L’esercizio della professione identificata con il codice 74.12.C: «Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi», potrebbe andare a costituire esercizio di una professione abusiva, ossia quella esercitata dai dottori e ragionieri commercialisti con iscrizione al relativo albo. Difatti, raramente il confine tra attività lecite e illecite è risultato più labile ed evanescente di quanto lo stesso non risulti nelle attività inerenti alla consulenza e alla pratica in campo contabile e fiscale. L’oggetto del contendere scaturisce, nella fattispecie, dai decreti presidenziali che stabiliscono l’oggetto della professione per i dottori commercialisti e per i ragionieri e periti commerciali. In particolare, nell’art. 1 del dpr 27 ottobre 1953, n. 1067, riguardo all’oggetto della professione di dottore commercialista, si dispone: ai dottori commercialisti è riconosciuta competenza tecnica nelle materie commerciali, economiche, tributarie e di ragioneria. Analogamente l’art. 1 del dpr 1068/53 dispone «a coloro che sono iscritti nell’albo dei ragionieri e periti commerciali è riconosciuta competenza tecnica in materia di ragioneria, di tecnica commerciale e di economia aziendale, nonché in materia di amministrazione e tributi». In generale, nel corso degli anni 90 e nei primi anni del 2000 la VI sezione penale della Cassazione ha assunto un atteggiamento sostanzialmente «liberista» nei confronti dell’esercizio di professione in materia tributaria, attraverso una serie di sentenze finalizzate a non ravvisare l’esercizio abusivo della professione ai sensi dell’art.348 c.p. nei confronti di chi si dedicasse alla tenuta delle scritture contabili, redazioni di bilanci, compilazione e presentazione di denunce di redditi e Iva. In tale senso, si vedano le sentenze della Cassazione sezione VI Penale del 2 aprile 2001 n. 13124, del 27 gennaio 2000 n. 904 e del 23 aprile 1996 n. 4276. Più recentemente, alla luce di una recente sentenza, la numero 49 dell’8 gennaio 2003 della VI Sezione della Cassazione penale, andando verso la direzione opposta rispetto alle precedenti sentenze, ha fornito un’interpretazione maggiormente «estensiva» rispetto al passato dell’art. 348 cp, il quale, si ricorda, punisce chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato. Sulla base di tale sentenza si può affermare che il compimento anche di un solo atto «riservato», persino se a titolo gratuito, costituisce esercizio abusivo della professione, mentre se si tratta di atti caratteristici, ma «relativamente liberi», esercita la professione abusivamente, solo chi abitualmente li compie, facendosi retribuire per il solo compimento. Su un orientamento di tipo «restrittivo» si pone ormai da qualche anno la VI sezione del Consiglio di stato (dec. n. 353 e 358, rispettivamente del 14 e del 17 maggio 1993) e più recentemente con la sentenza n. 3789/2000, secondo cui, fra l’altro, le funzioni di ausilio e consulenza del contribuente di carattere tributario «. non possono che essere affidate a esperti, quali sono i soggetti che superano esami di stato e si iscrivono a collegi di alta professionalità, gestiti da strutture di autogoverno e di sorveglianza sulla dignità, correttezza e professionalità degli appartenenti». "
 
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