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come chiudo ammortamenti dei cespiti alla chiusura p.i.?

PAVLINA

Utente
Salve, scusate la domanda banale, ma non sono commercialista. Come procedo con rimanenti ammortamenti dei cespiti alla chiusura di p. iva? Cioè ammortizzo tutto rimanente oppure solo spetante rata e rimanente viene perso??? grazie a chiunche mi vuole dare una mano....
 
Riferimento: come chiudo ammortamenti dei cespiti alla chiusura p.i.?

Alla chiusura della partita iva tutti i cespiti devono risultare dismessi. L'Agenzia delle Entrate spesso chiede di vedere le fatture di vendita delle rimanenze di merci e dei cespiti (richiedendo in visione anche il libro dei cespiti.)
I beni materiali devono essere venduti, ed è meglio se sono venduti a un "estraneo" piuttosto che autoconsumati o assegnati ad un socio, perchè dall'estate scorsa in caso di autoconsumo si presume che il valore di cessione ai fini dell'iva sia uguale a quello di acquisto: una vera fregatura, specie se si tratta di beni vecchi ormai inutilizzabili! In questo caso, è possibile anche dismettere i cespiti per rottamazione, purchè tracciabile.
I cespiti materiali saranno quindi scaricati al valore di cessione, o a valore zero in caso di rottamazione, e influiranno nel bilancio come plusvalenze o minusvalenze a seconda che il valore di cessione sia superiore o inferiore al residuo da ammortizzare.
I cespiti immateriali, invece, come manutenzioni pluriennali, spese rappresentanza, avviamento, allacci utenze e così via, diventano costo nell'esercizio di chiusura per tutta la parte ancora da ammortizzare.
 
Riferimento: come chiudo ammortamenti dei cespiti alla chiusura p.i.?

I beni materiali devono essere venduti, ed è meglio se sono venduti a un "estraneo" piuttosto che autoconsumati o assegnati ad un socio, perchè dall'estate scorsa in caso di autoconsumo si presume che il valore di cessione ai fini dell'iva sia uguale a quello di acquisto: una vera fregatura, specie se si tratta di beni vecchi ormai inutilizzabili!

scusa ma non è così. E' vero che la base imponibile di cui all'art. 13 dpr 633/72 è cambiata dall'entrata in vigore della legge 88/2009, per cui si è passati dal valore normale a quello del costo, però quest'ultimo deve essere determinato al momento in cui si effettuano le operazioni.
ciao, Marica
 
Riferimento: come chiudo ammortamenti dei cespiti alla chiusura p.i.?

scusa ma non è così. E' vero che la base imponibile di cui all'art. 13 dpr 633/72 è cambiata dall'entrata in vigore della legge 88/2009, per cui si è passati dal valore normale a quello del costo, però quest'ultimo deve essere determinato al momento in cui si effettuano le operazioni.
ciao, Marica

Sì, questo è vero, ma probabilmente solo per alcune fattispecie di cespiti.
Infatti il nuovo articolo 13 comma 2 lett. c dice così:

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma
dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo
dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni;


e seguendo un'interpretazione letterale del testo, si direbbe che il prezzo di cui si deve tenere conto è quello di acquisto. Solo se questo manca, si potrebbe far riferimento al prezzo attualizzato.

La questione è controversa, e in mancanza di chiarificazioni dell'AdE, sarebbe prudente attenersi ad una interpretazione restrittiva. Opinione mia personale, ovviamente ;)
 
Riferimento: come chiudo ammortamenti dei cespiti alla chiusura p.i.?

Sì, questo è vero, ma probabilmente solo per alcune fattispecie di cespiti.
Infatti il nuovo articolo 13 comma 2 lett. c dice così:

c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma
dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo
dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni;


e seguendo un'interpretazione letterale del testo, si direbbe che il prezzo di cui si deve tenere conto è quello di acquisto. Solo se questo manca, si potrebbe far riferimento al prezzo attualizzato.

La questione è controversa, e in mancanza di chiarificazioni dell'AdE, sarebbe prudente attenersi ad una interpretazione restrittiva. Opinione mia personale, ovviamente ;)

ascolta, non voglio insegnare niente a nessuno però la risposta te la sei data da solo. E' vero bisognerà attendere le chiarificazioni ufficiali, però dare un'interpretazione così restrittiva alla norma significa tradire la ratio della stessa. Non credi? Ciao, Marica :yes2:
 
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