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I beni materiali devono essere venduti, ed è meglio se sono venduti a un "estraneo" piuttosto che autoconsumati o assegnati ad un socio, perchè dall'estate scorsa in caso di autoconsumo si presume che il valore di cessione ai fini dell'iva sia uguale a quello di acquisto: una vera fregatura, specie se si tratta di beni vecchi ormai inutilizzabili!
scusa ma non è così. E' vero che la base imponibile di cui all'art. 13 dpr 633/72 è cambiata dall'entrata in vigore della legge 88/2009, per cui si è passati dal valore normale a quello del costo, però quest'ultimo deve essere determinato al momento in cui si effettuano le operazioni.
ciao, Marica
Sì, questo è vero, ma probabilmente solo per alcune fattispecie di cespiti.
Infatti il nuovo articolo 13 comma 2 lett. c dice così:
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma
dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo
dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali
operazioni;
e seguendo un'interpretazione letterale del testo, si direbbe che il prezzo di cui si deve tenere conto è quello di acquisto. Solo se questo manca, si potrebbe far riferimento al prezzo attualizzato.
La questione è controversa, e in mancanza di chiarificazioni dell'AdE, sarebbe prudente attenersi ad una interpretazione restrittiva. Opinione mia personale, ovviamente