Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. . Dovresti aggiornarlo oppure usarne uno alternativo, moderno e sicuro.
Si, è sempre previsto: art 2138 n. 11 del C.C; art 2397 e seg. c.c.
Non sempre è invece obbligatoria la presenza del revisore contabile di cui all'art 2409 bis del c.c in quanto lo statuto può prevedere che la funzione sia esercitata dallo stesso collegio sindacale.
Non sempre è invece obbligatoria la presenza del revisore contabile di cui all'art 2409 bis del c.c in quanto lo statuto può prevedere che la funzione sia esercitata dallo stesso collegio sindacale.
una precisazione ... credo che questo valga solo se la spa non redige il consolidato ... altrimenti la presenza del revisore dovrebbe essere obbligatoria.
ciao.
Il secondo comma dell'articolo 2409 bis del c.c. prevede che l'incarico sia conferito ad una società di revisione quando le società fanno ricorso al mercato di capitale di rischio.
Il secondo comma dell'articolo 2409 bis del c.c. prevede che l'incarico sia conferito ad una società di revisione quando le società fanno ricorso al mercato di capitale di rischio.
si lo so ... ma non intendevo la spa quotata, ma semplicemente quella che redige il consolidato ...
in quel caso credo occorra un revisore oltre al collegio sindacale.
ciao.