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collaborazione occasionale

C

cristina

Ospite
<HTML>All'interno del sito e sviluppato molto bene l'argomento della collaborazione coordinata e continuativa, io avrei bisogno di sapere di più sulla collaborazione occasionale, diritti e doveri di committente e commissionario....

grazie mille in anticipo
cristina</HTML>
 
<HTML>Ti allego il ccnl dei co.co.co. dove troverai utili informazioni.Purtroppo l'ho divuto incollare per intero perchè non ricordo più il sito da cui l'ho scaricato.
Ciao! Stefania


IL PRIMO CONTRATTO PER I COLLABORATORI

Dal 1° maggio anche i collaboratori potranno fare riferimento a un contratto collettivo nazionale di lavoro e una cassa di assistenza e previdenza che sarà alimentata dai contributi che le aziende dovranno versare nella misura del 6% sul trattamento corrisposto mensilmente. Lo scorso aprile è stato infatti stipulato tra alcuni sindacati e associazioni di categoria il primo CCNL per le aziende e le cooperative relativo alle collaborazioni coordinate e continuative. Il protocollo, riservato esclusivamente alle aziende e alle cooperative associate alle organizzazioni datoriali e a tutti i soggetti rappresentati dalle parti stipulanti, spunta a regolamentare e tutelare una vasta gamma di attività parasubordinate. Amministratori, sindaci revisori, giornalisti, procacciatori d’affari, collaborazioni sportive, recupero crediti, marketing, realizzazione fiere e congressi; insomma, una piccola parte dell’universo delle collaborazioni trova una prima struttura contrattuale che inquadra i livelli di contrattazione, il trattamento economico, l’orario di lavoro, la previdenza, il trattamento di fine rapporto, la tutela della salute e dell’integrità fisica del collaboratore.

Il contratto nazionale.
Il CCNL disciplina i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sia a tempo determinato che indeterminato, che prevedono la prestazione di attività atipiche a contenuto professionale nell’ambito di rapporti unitari e continuativi con l’azienda che non devono essere riconducibili né alla tipologia di lavoro subordinato, né a quella di lavoro autonomo. Il CCNL dei collaboratori ha valenza da 1° maggio 1998 fino a tutto il 30 aprile 2004 e sarà verificato dalle parti ogni anno. Il contratto ha una durata annuale e verrà rinnovato automaticamente di anno in anno, a meno che non sia stato disdetto da una delle parti tre mesi prima della scadenza. Il contratto prevede una clausola specifica anche per i telelavoratori, vale a dire a quei soggetti che effettuano prestazioni, attraverso strumenti telematici, prevalentemente al di fuori dei locali dell’azienda.

Livelli di contrattazione.
L’accordo raggiunto tra le organizzazioni sindacali e datoriali stabilisce due livelli di contrattazione. La prima riconosce il diritto per le aziende di impostare le collaborazioni e le attività produttive derivanti in funzione degli oneri derivanti dal costo del lavoro, alla luce delle spese deducibili per tutta la durata contrattuale. Compito delle organizzazioni sindacali sarà quello di verificare la correttezza impostazione adottata dalle aziende e dalle cooperative. La contrattazione di secondo livello, di ambito territoriale, dovrà disciplinare le materie stabilite nel CCNL, oltre a regolamentare il servizio mensa, la costituzione degli organismi territoriali di conciliazione.

Il rapporto di collaborazione.
Tutto nero su bianco. Questa la regola prima del CCNL relativamente all’instaurazione del rapporto di collaborazione. Le parti dovranno mettere in evidenza data di inizio e luogo dove si svolgerà la prestazione, la durata del rapporto e del periodo di prova, il corrispettivo e la clausola di non esclusività. Per i casi specifici sono inoltre richiesti altri documenti, nel caso di amministratori, per esempio, il collaboratore dovrà esibire il verbale di nomina. L’azienda potrà chiedere un periodo di prova che dovrà essere fissato nella lettera di incarico, ma comunque non dovrà superare i due mesi di tempo. Il contratto disciplina anche l’orario di lavoro del collaboratore che, in linea di principio, non è vincolato all’orario. Tuttavia, per quelle attività per cui dovesse rendersi necessario, saranno le parti a concordare modalità e tempi di lavoro.
Trattamento economico.
Analogo discorso vale per il consenso che l’azienda dovrà riconoscere al collaboratore. In funzione della particolarità della prestazione, il corrispettivo sarà fissato dalle parti. Ma dovrà comunque riflettere la quantità, la qualità e il tempo della collaborazione prestata. In linea di massima, il compenso dovrà avere una cadenza mensile, ameno che non si tratti di nomine o mandati che prevedono diverse forme di pagamento, a fronte del quale le aziende dovranno emettere ricevuta entro 15 giorni. Per quanto riguarda le trasferte, sarà riconosciuto al collaboratore un rimborso, anch’esso da pattuire con il datore di lavoro. Ciascuno dei contraenti potrà decidere di risolvere il rapporto di collaborazione, purché sia dato preavviso a mezzo raccomandata almeno 30 giorni prima della cessazione. In tal caso al collaboratore viene riconosciuta un’indennità del 3% sul corrispettivo totale annuo. Se, invece, il collaboratore opta per il versamento alla cassa di assistenza previdenza (CAO) a fini previdenziali, l’azienda o la cooperativa dovrà maggiorare l’indennità di un altro 2%.
Cassa di previdenza.
Il CCNL prevede anche il varo di una cassa di previdenza per la categoria e spetterà alla Cap di Chieti provvedere entro un anno all’elaborazione dei regolamenti per l’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. La Cassa prenderà corpo grazie al contributo di 300 mila lire versato dall’azienda per ciascun collaboratore (a titolo costitutivo una tantum) per l’assistenza sanitaria . Sul fronte previdenziale, invece, sarà alimentata dai contributi che aziende e cooperative sono tenute a versare, mensilmente, nella misura del 6% sul trattamento corrisposto al collaboratore. Metà di tale accantonamento servirà per coprire la quota di fine rapporto di collaborazione e l’altro 3% verrà ripartito tra quote contrattuali e per mantenere la struttura dei Cap e degli organismi bilaterali.
Organismi bilaterali.
Controversie, vertenze, correttezza dell’applicazione contrattuale saranno gestite da una commissione provinciale di garanzia e conciliazione, che avrà una sede in ciascuna provincia italiana. L’organismo, formato da quattro membri (due esponenti sindacali e due rappresentanti delle organizzazioni datoriali), dovrà controllare la correttezza dell’applicazione del contratto presso le aziende e le cooperative, evitando eventuali situazioni di contenzioso tra le parti contrattuali. In questo senso, il CCNL prescrive il tentativo di conciliazione in sede sindacale, che viene affidato alla commissione. Ci sarà poi un centro di assistenza contrattuale per l’esame delle problematiche contrattuali, oltre ad approfondire tematiche connesse all’evoluzione normativa contrattuale, anche in relazione alle direttive comunitarie, relativa ai rapporti di collaborazione.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
PER COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

L’anno millenovecentottantotto il giorno 8 (otto) del mese di aprile, in Roma tra
- Cnai - Coordinamento nazionale associazioni imprenditori rappresentata dal presidente nazionale Orazio Renzo Di Renzo e assistito da Eugenio Porta, Giangiacomo Pagliaro e Guglielmo Marcone;
- Ucict - Unione cristiana italiana commercio turismo rappresentata da Orazio Renzo Di Renzo;
- Unapi – Unione nazionale dell’artigianato e della piccola impresa rappresentata da Giangiacomo Pagliaro;
- Anilf – Associazione nazionale imprese a lavorazione i a façon rappresentata da Guglielmo Marcone;
- Anti – Associazione nazionale teleradio indipendenti rappresentata da Eugenio Porta;
e
- Cisal – Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori rappresentata dal segretario confederale Pietro Venneri;
- Sape – Sindacato attività professioni emergenti rappresentata da Adriano Cosima
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale per le aziende, le cooperative, gli enti e gli organismi in genere relativo alle collaborazioni coordinate e continuative



TITOLO I
Disposizioni generali – Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1
Il presente contratto collettivo nazionale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato e a tempo determinato posti in essere dalle aziende o dalle cooperative, da enti o da organismi in genere.
Le prestazioni in oggetto del presente accordo si caratterizzano sia in ragione delle loro atipicità operative, sia per il loro contenuto professionale (economico- giuridico- informativo- promozionale- scientifico); devono essere rese nell’ambito di rapporti unitari e continuativi, anche se plurimi, devono essere rese senza impieghi di mezzi organizzati da parte del collaboratore, non devono essere riconducibili né alla tipologia di lavoro subordinato né a quella di lavoro autonomo.
Il presente CCN si applica anche ai telelavoratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
L’adozione del presente CCN è riservata esclusivamente alle aziende o alle cooperative associate alle organizzazioni datoriali stipulanti e si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle parti stipulanti.
Le disposizioni del presente Ccn sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non né è ammessa la parziale applicazione, né la cumulabilità con altre regolamentazioni pattizie.
Ferma restando l’inscindibilità di cui sopra, le organizzazioni stipulanti dichiarano che il presente accordo non intende sostituire le condizioni eventualmente più favorevoli praticate al collaboratore in forza alla data della sua applicazione, che restano a lui assegnate «ad personam», fatta eccezione di quelle derivanti da accordi provvisori che ne prevedono la scadenza.
Per quanto riguarda non espressamente previsto dal presente Ccn valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.
In via esemplificativa, non esaustiva, le attività di collaborazione coordinate e continuative sono:
Collaborazioni coordinate e continuative in attività del mercato
1. Amministratori in genere
2. Sindaci e revisori di società e di enti in genere;
3. Partecipazioni a collegi e commissioni;
4. Collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e libri e similari(traduttori, correttori di bozze, sbobinatori, articolisti ecc.);
5. Collaborazioni ad attività radiotelevisive;
6. Collaborazioni ad attività sportive;
7. Collaboratori e procacciatori di agenzia d’affari, agenzia d’affari, multiproprietà uffici residence;
8. Collaboratori e procacciatori di agenzie di assicurazioni in gestione libera;
9. Collaboratori e procacciatori di agenzie di brocheraggio assicurativo e finanziario;
10. Collaboratori e procacciatori di finanziarie, promotori finanziari, società d’intermediazione;
11. Collaboratori e procacciatori di pratiche auto; autoscuole;
12. Collaboratori informatici, telematici, eidonistici;
13. Collaboratori a istituti d’informazione in genere;
14. Collaborazioni in istituti di ricerca di mercato; ricerche economiche; ricerche motivazionali;
15. Collaborazioni in attività di formazione del personale;
16. Collaborazioni in attività pubblicitaria;
17. Collaborazioni in attività in campo della moda;
18. Collaborazioni in realizzazioni di fiere, mostre, convegni, congressi;
19. Collaborazioni per agenzie di mediazioni pubbliche e private;
20. Collaboratori e procacciatori di commissionarie in genere;
21. Collaborazioni in attività di marketing;
22. Collaborazioni alla promozione alla vendita e all’immagine;
23. Collaborazioni nel recupero dei crediti;
24. Collaborazioni per centri ed elaboratori di ricerca, di collaudi, di certificazioni, della qualità, della certificazione in genere;
25. Collaborazioni per vendite a domicilio.

Collaborazioni coordinate e continuative in istituzioni sociali e sanitarie

26. Collaborazioni ad attività, iniziative organiche nel campo educativo, sociale- assistenziale e sanitario, nonché nelle attività di assistenza e beneficenza;
27.Collaborazioni in enti non profit in genere;
28.Collaborazioni prestate ad attività in fondazioni, associazioni, movimenti in genere, organizzazioni sindacali, partiti politici;
29. Collaborazioni ad enti di patronato.
Tutte quelle tipologie di collaborazioni che non sono espressamente elencate ma che possono essere inquadrate nel settore delle collaborazioni coordinate e continuative.

Dichiarazioni a verbale
Si definisce telelavoratore il collaboratore che effettua la propria prestazione, con l’ausilio di strumenti telematici, prevalentemente al di fuori de i locali dell’azienda e della cooperativa cui la stessa si riferisce

TITOLO II
Livelli di contrattazione
Art.2

La contrattazione nazionale riconosce alle aziende o alle cooperativa il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, deducibili da elementi predeterminati e validi per tutta la durata dell’accordo, nonché alle Os stipulanti il diritto a verificare la suddetta impostazione.

Art. 3

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal Ccn diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alla contrattazione integrativa territoriale sono demandate inoltre le seguenti materie:
1. Regolamentazione del servizio mensa;
2. Costituzione e funzionamento dell’organismo territoriale paritetico di conciliazione;
3. Ogni altra materia o istituto che siano espressamente demandate alla contrattazione territoriale dal Ccn mediante specifiche clausole di rinvio. Le organizzazioni territoriali possono con le organizzazioni nazionali, proporre soluzioni diverse dal Ccn, motivate da esigenze territoriali e/o leggi regionali.

TITOLO III
Decorrenza e durata
Art. 4

Il presente Ccn nella sua globalità decorre dall’1/5/1998 e scadrà ed è soggetto a formale verifica annuale fra le parti. Eventuali modifiche decorreranno dal primo giorno del sesto mese successivo alla sottoscrizione dell’accordo di verifica.
Il contratto si intenderà successivamente rinnovato di anno qualora non venga data disdetta, da una delle parti, tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

TITOLO IV
Esclusività di stampa- Archivi contratti-
Distribuzione contratti
Art. 5

Il presente Ccn conforme all’originale è stato edito dalle parti, le quali ne hanno insieme l’esclusività a tutti gli effetti. È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione. In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle organizzazioni firmatarie.

Art. 6

In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull’organizzazione dell’archivio della contrattazione collettiva e ai sensi dell’art. 11 della legge 963/88, le parti contraenti si impegnano a inviare al Cnel (Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), archivio contratti, via Davidi Lubin, 2 Roma, copia del presente Ccn. Inoltre ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del dl n. 318, del 14/6/1996, il presente Ccn, a cura di una delle parti, sarà inviato nei termini di 30 (trenta) giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e agli enti previdenziali e assistenziali.

Art. 7

Le parti in coerenza con lo spirito di cui alla premessa convengono di assegnare al presente Ccn anche un ruolo di strumento di documentazione e di lavoro finalizzato all’estensione, di comune accordo, della rappresentanza delle parti firmatarie, nonché di servizi in favore dei collaboratori, che scaturiscono dall’applicazione del Ccn. Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l’edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente Ccn.

Art. 8

Le aziende o le cooperative sono a distribuire gratuitamente a ogni singolo collaboratore in servizio e neo assunto copia del presente Ccn.

TITOLO V
Instaurazione rapporto di collaborazione-
Documenti- visite mediche
Art. 9

L’instaurazione del rapporto di collaborazione sarà effettuata secondo le norme di legge.
Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dovrà risultare da atto scritto contenente le seguenti indicazioni:
1. Data inizio e luogo dove è destinato a svolgere la collaborazione;
2. La durata del rapporto di collaborazione, nel caso fosse a tempo determinato;
3. La durata del periodo di prova;
4. Il corrispettivo;
5. La clausola di non esclusività;
la lettera di assunzione deve inoltre indicare il nome e cognome e/o la ragione sociale dell’azienda o della cooperativa, l’indirizzo, il codice fiscale, nonché tutti quei dati previsti dalla legge.
L’azienda o la cooperativa deve consegnare al collaboratore, gratuitamente e contemporaneamente alla lettera di assunzione, copia del presente accordo.

Art. 10

Per l’instaurazione del rapporto di collaborazione, di massima, sono richiesti i seguenti documenti:
1. Dichiarazione del collaboratore di non svolgere attività autonoma;
2. Autorizzazione a poter svolgere lavoro di collaborazione per gli occupati presso strutture pubbliche, ove previsto;
3. Fotocopia del libretto di lavoro se il collaboratore già svolge attività lavorativa;
4. Per gli amministratori e similari verbale di nomina;
5. Fotocopia del tesserino del codice fiscale;
6. Libretto di idoneità sanitaria per i collaboratori da adibire ad attività che lo prevedono per legge;
7. Accettazione della lettera di incarico;
8. Altri certificati o documenti che l’azienda o la cooperativa richiederà per le proprie esigenze.
Il datore di lavoro potrà anche eventualmente richiedere il certificato penale nei termini previsti dalle norme di legge.
Il collaboratore dovrà dichiarare all’azienda o alla cooperativa la sua residenza o dimora e notificare i successivi mutamenti.
L’azienda o la cooperativa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene, anche nel rispetto delle norme sulla privacy.


Art.11

Il collaboratore, se richiesto, prima dell’instaurazione del rapporto di collaborazione, deve produrre certificato medico rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, da cui risulti di possedere i requisiti fisici e psico- attitudinali per l’espletamento dell’incarico che è destinato a svolgere.

TITOLO VI
Periodo di prova
Art. 12

Per determinare attività l’azienda o la cooperativa potrà richiedere un periodo di prova da stabilire nella lettera di incarico, che comunque non potrà essere superiore a 60 giorni di calendario.

TITOLO VII
Orario di lavoro
Art. 13

Il collaboratore non è soggetto a vincoli d’orari. Per le attività per cui dovesse rendersi necessario il rispetto di un orario, questo deve essere concordato tra le parti e deve risultato da atto scritto.


TITOLO VIII
Congedo matrimoniale - maternità –
Sevizio militare
Art.14

Il collaboratore in occasione del suo matrimonio ha diritto a un periodo d’assenza di 15 (quindici) giorni non retribuiti.
Previo accordo con il datore il collaboratore durante il periodo d’assenza matrimoniale può farsi sostituire da altra persona di fiducia.

Art. 15

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle vigenti leggi sulla tutela fisica ed economica delle collaboratrici madri.
Durante il periodo di maternità, la collaboratrice potrà farsi sostituire da persona di sua fiducia previo accordo con l’azienda e cooperativa.
In mancanza l’azienda o la cooperativa può sostituire la collaboratrice con persona di sua fiducia, per tutto il periodo di gravidanza o maternità.
Nel caso di rapporto di collaborazione a tempo determinato esso termina alla scadenza stabilita contrattualmente.

Art. 16

In caso di chiamata alle armi per svolgere obblighi di leva si fa riferimento alle leggi e disposizioni vigenti.
Il collaboratore può farsi sostituire da persona di sua fiducia per il proseguimento degli impegni assunti, previa autorizzazione scritta da parte dell’azienda o della cooperativa.
In mancanza, l’azienda o la cooperativa può sostituire il collaboratore con persona di sua fiducia, per tutto il periodo di chiamata alle armi.
Nel caso di rapporto di collaborazione a tempo determinato essa termina alla scadenza stabilita contrattualmente.

TITOLO IX
Malattia- infortuni
Art. 17

Per le attività già programmate, l’assenza per malattia deve essere comunicata dal collaboratore, nelle 24 (ventiquattro) ore, salvo casi eccezionali e motivati.
Durante la malattia il collaboratore può farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa autorizzazione scritta dell’azienda e della cooperativa.
In mancanza, l’azienda o la cooperativa può sostituire con persona di sua fiducia il collaboratore per il periodo di malattia.
Per il periodo di malattia l’azienda o la cooperativa deve assicurare al collaboratore un periodo di conservazione di almeno 90 giorni.
Per periodi di assenza per malattia o infortuni spettano al collaboratore le prestazioni previste in sede di attuazione dell’art.18 del presente accordo.


TITOLO X
Cassa assistenza previdenza
Art.18

Mensilmente le aziende o le cooperative sono tenute a versare alla “Cap- Cassa assistenza previdenza” gli importi ottenuti dalla percentuale del 6% (sei per cento) sul trattamento corrisposto mensilmente o con diverse scadenze.
La percentuale di cui sopra è così ripartita: il 3% è computato alla quota di fine rapporto di collaborazione e il restante 3 % viene ripartito tra quote contrattuali, funzionamento Cap e organismi bilaterali.
L’azienda o la cooperativa deve versare la somma di lire 300 mila (trecento) a titolo costitutivo, una tantum, per l’assistenza sanitaria. Tale importo relativo a ciascun collaboratore è indivisibile e va versato per intero all’atto dell’incarico, cioè con la prima denuncia mensile.
Indipendentemente dal tipo di rapporto di collaborazione a tempo determinato o indeterminato, all’inizio di ogni annoi l’azienda o la cooperativa deve versare la somma di lire 200 mila per ogni collaboratore in forza, per l’assistenza sanitaria.
La “Cap- Cassa assistenza previdenza “ di Chieti provvederà entro un anno ad elaborare i regolamenti per l’erogazione delle prestazioni.

TITOLO XI
Trattamento economico
Art. 19

Il corrispettivo del collaboratore viene concordato tra le parti. Esso di massima scaturisce dalla quantità, dalla qualità e dal tempo della collaborazione effettivamente prestata.
Il corrispettivo deve essere di massima mensilizzato, salvo esso derivi da nomine o mandati che prevedano per iscritto diverse forme di pagamento.
Sui corrispettivi mensili vengono emesse ricevute secondo i crismi delle leggi vigenti, e pagate dall’azienda o dalla cooperativa entro 15 giorni.
L’azienda o la cooperativa può concordare con il collaboratore di erogargli acconti mensili sulle prestazioni effettuate, salvo conguaglio a fine anno ovvero a fine rapporto .

TITOLO XII
Mense aziendali
Art. 20

Il collaboratore che sia presente nelle aziende o nelle cooperative, dove esiste il servizio mensa, il che durante l’orario di mensa, ha lo stesso trattamento dei lavoratori dipendenti, salve diverse pattuizioni.


TITOLO XIII
Trasferte
Art. 21

Al collaboratore chiamato a svolgere la propria attività in luogo diverso da quello iniziale dovrà essere corrisposto un rimborso da pattuire con il datore di lavoro.

TITOLO XVI
Indennità caso morte
Art. 22

In caso di morte del collaboratore, il corrispettivo per il lavoro svolto fino al momento del decesso, aumentato del 10% (dieci) deve essere corrisposto ai superstiti a norma dell’art. 2122 del codice civile.

TITOLO XV
Risoluzione rapporto di collaborazione
Art. 23

Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di collaborazione a tempo determinato danda preavviso scritto con raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento almeno 30 giorni prima della data di cessazione.
Nei casi di collaborazioni stabilite da mandati e/o da nomine, la cessazione del rapporto termine per decadenza e/o cessazione, ovvero per dimissioni volontarie del collaboratore.

TITOLO XVI
Trattamento di fine rapporto
di collaborazione
Art. 24

Al collaboratore viene riconosciuta un’indennità del 3% sul corrispettivo totale annuo.
Detto corrispettivo può essere versato alla Cap, dietro richiesta del collaboratore, e impiegato per usi previdenziali.
Qualora il collaboratore decidesse il versamento dell’indennità di cui sopra alla Cap l’azienda o la cooperativa integrerà l’indennità di latro 2% (due per cento).

TITOLO XVII
Tutela delle collaboratrici
pari opportunità
Art. 25


Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma di risoluzione Cee 29 maggio 1990, misure intese a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile, al fine dell’effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Le parti s’impegnano a elaborare un codice di condotta per la tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro per azioni positive conseguenti.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell’ambito della regolamentazione delle aziende o delle cooperative ove potrà costituire titolo per l’individuazione di specifiche misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco nell’ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona a evitare che possa essere da qualsiasi comportamento.

Art. 26

Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione Cee del 13 dicembre 1984, n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo- donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo- donna nel lavoro, anche attraverso attivitàa di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attuazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto a favore delle collaboratrici.

TITOLO XVIII
Tutela della salute e dell’integrità fisica
del collaboratore –Ambiente di lavoro
Art. 27


Valgono le stesse norme norme stabilite dal Ccn adottato dall’azienda o dalla cooperativa per i lavoratori dipendenti. Qualora l’azienda o la cooperativa non abbia dipendente si farà rinvio al Ccn di riferimento per la stessa tipologia di lavoro.

TITOLO XIX
Divieti
Art. 28

Al collaboratore è fatto divieto di fornire qualsiasi tipo di informazione o di quant’altro sia venuto a conoscenza o in suo possesso di pertinenza dell’azienda o della cooperativa, ad altre aziende in cui presta la sua collaborazione.

TITOLO XX
Trattenuta per risarcimento danni
Art. 29

I danni che comportino trattenute per risarcimento a carico del collaboratore debbono essere comunicati a quest’ultimo non appena essi siano venuti a conoscenza dell’azienda o della cooperativa.
L’importo del risarcimento, in relazione all’entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile calcolato.
In caso di risoluzione del rapporto di collaborazione il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi spettanti al collaboratore.

TITOLO XXI
Commissione provinciale di garanzia
e conciliazione
Art. 30


In ciascuna provincia è costituita una commissione provinciale di garanzia e conciliazione composta da quattro membri di cui due nominati dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1. Esaminare e risolvere le controversie inerenti all’interpretazione e all’applicazione nell’azienda o nella cooperativa del presente contratto e dei contratti provinciali;
2. Tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo che segue, delle vertenze di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
3. Verificare e valutare l’effettiva applicazione nelle singole aziende o cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente Ccn e dalle sue modifiche e integrazioni, anche in ordine all’attuazione della parte economica e contributiva. La verifica è effettuata a richiesta anche di un solo collaboratore dell’azienda o delle cooperativa: quest’ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l’applicazione del presente Ccn è riservata esclusivamente alle aziende o alle cooperative associate alle organizzazioni firmatarie.

TITOLO XXII
Composizione delle controversie
Art. 31

Per tutte le controversie individuali e collettive relative all’applicazione del presente Ccn; è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal precedente articolo.
La Commissione di cui al precedente articolo, ricevuta la richiesta di conciliazione, è tenuta a comunicare alla parte contrapposta, oltre al motivo della controversia. Il luogo, il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione: l’incontro tra le parti deve avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di avvenuto invio della raccomandata alla parte contrapposta.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatto in quattro copie, dovranno essere sottoscritti dagli interessati collaboratori e datore di lavoro:; due copie saranno inviate all’ufficio provinciale del lavoro.

TITOLO XXIII
Centro assistenza contrattuale
Art. 32

Le parti sentono la necessità di costituire un centro di assistenza, a composizione paritetica, per l’esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
1. Esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
2. Esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine dalle parti contrattuali;
3. Esame dell’intera problematica inerente alle collaborazioni coordinate e continuative in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie da apportare agli istituti contrattuali, anche in relazione all’evoluzione della dinamica del fenomeno e alle normative che dovessero intervenire;
4. Assistenza alle aziende o alle normative che dovessero intervenire;
5. Assistenza alle aziende o alle cooperative che ne facciano richiesta nell’ambito di un efficace rapporto di collaborazione;
6. Esame delle questioni connesse alle direttive dell’Unione europea.

TITOLO XXIV
Diritti del collaboratore- diritti sindacali
Art. 33

Il collaboratore ha diritto alle seguenti informazioni essenziali e ogni successivo aggiornamento, relative all’azienda o alla cooperativa riguardanti:
1. dimensioni dell’azienda o della cooperativa;
2. organigramma;
3. nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
4. nominativi dei rappresentanti sindacali;
5. nominativi dei rappresentanti della sicurezza; circolari e disposizione di servizio;
6. comunicazione per iscritto ai collaboratori della volontà dell’azienda o della cooperativa di assunzioni di lavoratori subordinati, aventi le loro medesime qualifiche.

Art. 34

L’azienda o la cooperativa, qualora intenda assumere lavoratori dipendenti aventi le stesse mansioni dei collaboratori, né dà preventiva comunicazione ai collaboratori con i quali ha in corso un rapporto di lavoro di collaborazione autonoma coordinata e continuativa, i quali possono esercitare il diritto di prelazione sui posti di lavoro disponibili.
In caso di più richieste di collaboratori che intendano avvalersi del suddetto diritto di prelazione nell’assunzione, è data precedenza a coloro che sono titolari di maggiore anzianità.

Art.35

Al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applica, in quanto attuabile per quanto compatibile, la normativa stabilita dalla legge 20 maggio 1970 n.300. il collaboratore è libero di associarsi alle organizzazioni sindacali di categoria, di settore, ovvero intercategoriali, conferendo loro delega di rappresentanza sindacale.
Egli comunque è titolare degli stessi diritti di libertà, di dignità e di tutela sindacale stabiliti dalla legge per i lavoratori subordinati.
Egli ha altresì diritto a partecipare a tutte le attività e riunioni sindacali, all’interno e all’esterno dell’azienda o cooperativa, al pari dei lavoratori dipendenti.</HTML>
 
<HTML>la collaborazione occasionale è una prestazione di lavoro (di concetto) con organizzazione autonoma delle prestazioni...

di norma "diritti e doveri" sono regolamentati da una lettera di incarico.

se viene a mancare l'organizzazione autonoma della prestazione o se la mansione svolta non è "di concetto" in sede d'ispezione ispettorato del lavoro o di vertenza da parte del "pseudo-collaboratore" è considerato un lavoratore dipendente a tutti gli effetti.

Come per i co.co.co le aziende lo utilizzano impropriamente......senza rendersi conto dei rischi che corrono..</HTML>
 
<HTML>Considero occasionale la prestazione una tantum.
Es. il nostro programmatore che una volta l'anno aggiorna il sito ci emette una parcella con semplice ritenuta d'acconto al 20%.
Ovviamente il legamente come per i co.co.co. è dovuto alla prestazione non all'orario ma non è continuativa come per un co.co.co. se ogni mese chiedessi un aggiornamento lo considererei un co.co.co.</HTML>
 
<HTML>chi mi può dare delucidazioni in merito la mio problema?
io ho emesso una "fattura" per una prestazione occasionale (non preceduta da una lettera di affidamento incarico) in data di ottobre 2002. ad oggi (febbraio 2003) non mi è ancora stata pagata.
posso richiedere gli interessi? se si in quale percentuale? esiste un obbligo di pagare entro un certo limite di tempo? non essendoci stata alcuna lettera di affidamento dell'incarico non ci sono i termini di pagamento.

grazie

Roby</HTML>
 
<HTML>l'importante che tu possa dimostrare che la prestazione è stata effettuata.....

puoi sollecitare il pagamento in quanto la prestazione è stata effettuata e deve essere pagata

.e metterli in mora...


attenzione ai termini prescrizionali....che nel tuo caso sono di tre anni...</HTML>
 
<HTML>grazie della risposta!
ma cosa intendi per sollecitare il pagamento? posso richiedere una maggiorazione della fattura (ad esempio del 10-20%) o posso solo minacciare la messa in mora della società? ci sono dei termini entro cui deve essere pagata e dopo cui posso agire di conseguenza (richiesta interessi o messa in mora)?
grazie ancora...</HTML>
 
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