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Colf a tempo indeterminato, puo' usufruire dell'agevolazione triennale??

una colf che è assunta a tempo indeterminato, può essere assunta da una società come lavoratrice e rientrare nello sgrvio contributivo triennale??

oppure dato che ha gia un contratto a tempo indaterminato non può rientrare??

grazie
 
una colf che è assunta a tempo indeterminato, può essere assunta da una società come lavoratrice e rientrare nello sgrvio contributivo triennale??

oppure dato che ha gia un contratto a tempo indterminato non può rientrare??

grazie

A mio parere non è possibile l'assunzione agevolata, per il secondo motivo indicato.
 
Ultima modifica:
si, se lo si vede come un contratto a tempo indeterminato impedisce l'agevolazione triennale.

però è anche vero che il "contratto colf" non rientra nell'agevolazione quindi non dovrebbe impedire lo sgravio, è come se fosse non considerato!!
 
si, se lo si vede come un contratto a tempo indeterminato impedisce l'agevolazione triennale.

però è anche vero che il "contratto colf" non rientra nell'agevolazione quindi non dovrebbe impedire lo sgravio, è come se fosse non considerato!!

Non sono d'accordo sulle ragioni cui sei pervenuto/a.

E' fuori discussione che dall'assunzione agevolata sono esclusi i datori di lavoro domestici, ma questo a mio parere è altra cosa.

Sotto l'aspetto soggettivo, l'esonero contributivo è rivolto all'assunzione di lavoratori che nei sei mesi precedenti non hanno avuto rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro ( a nulla rilevando nella circostanza che quest'ultimo sia datore di lavoro domestico)

Tuttavia, è di conforto in quest'occasione un “passo” della circolare Inps nr.17/2015, che ritengo tu conosca alla perfezione:

“Venendo, infine, ai vincoli introdotti dalla Legge di stabilità 2015, la fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 1, comma 118, secondo periodo, legge n. 190/2014). Al riguardo, si ricorda che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato...
 
si è vero, l'ultima parte della lettera a)

Al riguardo, si ricorda che, ancorché escluso dall’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto, il contratto di apprendistato, seppur soggetto a disciplina speciale, costituisce un rapporto a tempo indeterminato; pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo triennale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato.

grazie mille
 
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