Salve giovannac79, a mio avviso è possibile a fronte di prestazione occasionale sporadica e quindi non con carattere di prevalenza e abitualità, prestare attività lavorativa, senza incorrere in sanzioni.
Cito per per indicare un fonte normativa, la Circolare del Ministero del Lavoro del 4 luglio 2007 – Prot 25/I/8906, che stabilisce:
“In caso di impiego di collaboratori familiari, coadiuvanti ed imprenditori o soci di imprese artigiane E' applicabile la maxisanzione nelle ipotesi di rapporti di lavoro di collaboratori familiari che, partecipando con carattere sia di abitualità che di prevalenza al lavoro aziendale, siano inquadrabili come "coadiuvanti" delle imprese familiari e conseguentemente soggetti all'obbligo di iscrizione nel libro matricola; lo stesso dicasi per i coadiuvanti delle imprese artigiane che devono essere iscritti alla gestione speciale INPS e per i soci di attività commerciale che sono tenuti all'iscrizione nel libro matricola.
Anche la prestazione resa dal socio dell'impresa artigiana che partecipi con caratteri d abitualità e prevalenza al lavoro aziendale è sanzionabile qualora si riscontri che non siano stati adempiuti i prescritti obblighi documentali.”.