uhmmm
vediamo un po..a rettifica della precedente mia frettolosa:
non sono tenuti all’adempimento in esame:
• i contribuenti che per l’anno 2004 sono esonerati
dalla presentazione della dichiarazione
annuale Iva e cioè:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta
«2004»;
a)hanno registrato esclusivamente operazioni
esenti di cui all’art. 10 del decreto Iva;
b)si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi
di fatturazione e di registrazione ai sensi
dell’art. 36-bis del decreto Iva;
c) hanno effettuato solamente operazioni esenti,
anche se sono tenuti alla presentazione
della dichiarazione annuale Iva in conseguenza
dell’effettuazione delle rettifiche di
cui all’art. 19-bis2 del decreto Iva;
tenendo presente, in ogni caso, che l’esonero
non si rende applicabile se il contribuente:
- ha registrato operazioni intracomunitarie
(art. 48, comma 2, del dl 331/1993);
e/o:
- ha effettuato acquisti, per i quali, in relazione
a specifiche disposizioni normative,
l’imposta si rende dovuta da parte del
cessionario, come, per esempio, nelle ipotesi
di acquisizioni di oro e/o di argento
puro, di rottami, ecc. (metodo del reversecharge);
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti
ai sensi dell’art. 34, comma 6, primo
e secondo periodo, del decreto Iva (cioè
i produttori agricoli che nell’anno solare
precedente hanno realizzato un volume
d’affari non superiore a euro 2.582,28 elevato
a euro 7.746,85 se esercitano l’attività
nei comuni montani, sempre sussistendo,
ovviamente, le altre condizioni indicate
dalla norma);
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e altre attività indicate nella tariffa allegata al decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti Iva ai sensi dell’art. 74, sesto comma, del decreto Iva e che non hanno optato per l’applicazione del tributo nei modi ordinari;
- le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e, quindi, non hanno
esercitato altra attività rilevante agli
effetti dell’Iva nell’anno 2004;
- i soggetti passivi d’imposta, residenti in
altri stati membri della Unione europea,
nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo
periodo del dl 331/1993, se hanno
effettuato nell’anno 2004 solamente operazioni
non imponibili, esenti, non soggette
o, comunque, senza obbligo di pagamento
dell’imposta;
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione
per l’applicazione delle disposizioni di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (es.:
le associazioni sportive dilettantistiche) che
sono esonerati dagli adempimenti Iva per
tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di
attività commerciali connesse agli scopi
istituzionali;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori
dall’Unione europea, non identificati in ambito
comunitario, che si sono identificati
ai fini dell’Iva nel territorio dello stato con
le modalità previste dall’art. 74-quinques
del decreto Iva per l’assolvimento degli
adempimenti inerenti ai servizi resi tramite
mezzi elettronici a committenti non
soggetti passivi d’imposta domiciliati o residenti
in Italia o in altro stato membro;
• i soggetti di cui all’art. 74 del Testo unico
delle imposte sui redditi, e cioè:
- gli organi e le Amministrazioni dello stato;
- i comuni;
- i consorzi tra enti locali;
- le associazioni e gli enti gestori di demani
collettivi le comunità montane;
- le province;
- le regioni;
- gli enti pubblici che svolgono funzioni statali,
previdenziali, assistenziali e sanitarie,
comprese le aziende sanitarie locali;
• i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
• le persone fisiche che hanno realizzato
nell’anno 2004 un volume di affari uguale o
inferiore a 25.822,84 euro, anche se tenuti
a presentare la dichiarazione annuale.