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Cessione ramo d'azienda

M

Marco

Ospite
Una ditta individuale artigiana ha ceduto nel dicembre 2003 una parte della sua attività (licenze per mercati itineranti, bancarelle, vecchio furgone) ad un altro artigiano. Il tutto viene specificato in un atto notarile ke evidenzia un tot. per avviamento, un tot. per attrezzature e un tot. per il furgone.
Altri documenti non esistono.
Contabilmente che operazioni occorre effettuare?
Questi importi vanno assoggettati a Iva?
Occorre emettere fatture?
Grazie per l'attenzione.
 
1) contabilità ordinaria o semplificata?
2) le cessione di ramo aziendale non sono soggette ad IVA bensì ad imposta di registro
3)non occorre emettere fattura.
 
Giusto, è una contabilità semplificata, e l'imposta di registro dovrebbe essere stata versata in occasione dell'atto notarile.
Quello che non ho chiaro è se in qualche modo occorre considerare la cessione come incremento dei redditi e quindi regolarsi di conseguenza con le tasse.
Grazie ancora
 
La differenza tra il residuo contabile dei beni eduti ed il prezzo di cessione costiruisce plusvalenza da assoggettare a tassazione; qualora la differenza tra i due valori sia negativa, tale differenza costituirà minusvalenza deducibile dal reddito d'impresa.
 
Intanto grazie,
ma per quanto riguarda l'importo imputato ad avviamento, questo va inserito quale ricavo?
 
l'avviamento lo iscrivi nell'attivo dello stato patrimoniale e lo ammortizzi.
 
Il quesito è posto da parte del soggetto cedente e non dal soggetto cessionario: pertanto, il soggetto cedente, ovviamente, non deve iscrivere nulla nell'attivo.
per rispondere al quesito di marco il valore rivavata dalla cessione dell'avviamento costituisce plusvalenza non ricavo
 
Nella'mbito di cessione di ramo d'azioneda gli obblighi contabili in capo al cedente sono:
eliminazione dalla propria contabilità delle attività cedute e delle passività accollate a valori di libro.
Tali valori contabili saranno predisposti con un bilancio che avrà arco temporale 01.01 -> xx.xx (data di atto di cessione) tenendo però di conto il fatto che:
se presente il tfr questo dovrà essere calcolato in riferimento al periodo succitato;
i beni ammortizzabili daranno un'imputazione delle quote di ammortamento maturate alla data di cessione in ragione del periodo di possesso;
i ratei ed i risconti saranno anch'essi calcolati tenendo conto della data di cessione.
Non possono invece essere trasferite al cessionario le spese di manutenzione eccedenti il 5% anche se riferite a beni strumentali oggetto di cessione.
 
Grazie a tutti.
A scanso di equivoci: la plusvalenza in questione deve essere tassata.......
 
Si e con le nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2004
 
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