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cessione d'azienda

Un saluto atutti
In caso di cessione d'azienda,al fine di determinare il valore della vendita, quale poste del bilancio debbono essere prese in considerazione?
E' obbligatoria la perizia di stima?
Grazie
linostanzione
 
Riferimento: cessione d'azienda

La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile.

La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore netto dell'azienda.

Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente, comprensivo dell'eventuale prezzo dell'avviamento e dell'eventuale prezzo dei beni (che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e non a plusvalenze) .

Il valore netto dell'azienda corrisponde al patrimonio netto, cioè alla differenza tra il valore delle attività, al netto degli ammortamenti e delle altre rettifiche di valore, e il valore delle passività. Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile rilevano i valori fiscalmente riconosciuti e non già quelli contabili.

Se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta, ai fini della determinazione del reddito del cedente:

- gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione ;
- lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione
; - i fondi di previdenza e quelli per il TFR si trasferiscono al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono ;
- il fondo per rischi su crediti non si trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata, concorre, come passività, a formare il valore netto dell'azienda);
- le cessioni di beni-merce effettuate nell'esercizio della cessione possono essere valutate a un costo determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino .

Per il cedente persona fisica valgono le seguenti regole particolari:
- se l'azienda è posseduta da più di 5 anni, l'imprenditore può optare per la tassazione separata della plusvalenza o per la tassazione in quote;
- se l'azienda è l'unica posseduta e quindi con la cessione cessa l'attività d'impresa, l'imprenditore può optare per la tassazione separata, ma non per la tassazione in quote costanti;
- se l'unica azienda posseduta è affittata o data in usufrutto a terzi ovvero è stata acquistata per successione o donazione senza che sia stata esercitata l'attività d'impresa, la cessione non si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, pertanto la plusvalenza è tassata come reddito diverso, per cui concorre a formare il reddito nel periodo di percezione del corrispettivo, e non è possibile l'opzione per la tassazione separata, né quella per la tassazione in quote costanti.
 
Riferimento: cessione d'azienda

Un saluto atutti
In caso di cessione d'azienda,al fine di determinare il valore della vendita, quale poste del bilancio debbono essere prese in considerazione?
E' obbligatoria la perizia di stima?
Grazie
linostanzione

secondo me nella cessione d'azienda la perizia di stima non è obbligatoria, ma potrebbe essere utile.
ciao
 
Riferimento: cessione d'azienda

La cessione d'azienda è considerata come cessione di un bene unitario, che produce una plusvalenza imponibile o una minusvalenza deducibile.

La plusvalenza o la minusvalenza si determina come differenza tra il corrispettivo pattuito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione, e il valore netto dell'azienda.

Il corrispettivo è quello complessivo stabilito contrattualmente, comprensivo dell'eventuale prezzo dell'avviamento e dell'eventuale prezzo dei beni (che, se ceduti autonomamente, danno luogo a ricavi e non a plusvalenze) .

Il valore netto dell'azienda corrisponde al patrimonio netto, cioè alla differenza tra il valore delle attività, al netto degli ammortamenti e delle altre rettifiche di valore, e il valore delle passività. Ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile o della minusvalenza deducibile rilevano i valori fiscalmente riconosciuti e non già quelli contabili.

Se la cessione avviene nel corso del periodo d'imposta, ai fini della determinazione del reddito del cedente:

- gli ammortamenti vanno ragguagliati ai giorni intercorsi tra l'inizio del periodo d'imposta e la data della cessione ;
- lo stesso ragguaglio si applica al costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili per determinare il limite di deduzione nell'esercizio delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione
; - i fondi di previdenza e quelli per il TFR si trasferiscono al cessionario con il rapporto di lavoro cui afferiscono ;
- il fondo per rischi su crediti non si trasferisce al cessionario (tuttavia, per la parte tassata, concorre, come passività, a formare il valore netto dell'azienda);
- le cessioni di beni-merce effettuate nell'esercizio della cessione possono essere valutate a un costo determinato in proporzione alle stratificazioni del magazzino .

Per il cedente persona fisica valgono le seguenti regole particolari:
- se l'azienda è posseduta da più di 5 anni, l'imprenditore può optare per la tassazione separata della plusvalenza o per la tassazione in quote;
- se l'azienda è l'unica posseduta e quindi con la cessione cessa l'attività d'impresa, l'imprenditore può optare per la tassazione separata, ma non per la tassazione in quote costanti;
- se l'unica azienda posseduta è affittata o data in usufrutto a terzi ovvero è stata acquistata per successione o donazione senza che sia stata esercitata l'attività d'impresa, la cessione non si considera effettuata nell'esercizio d'impresa, pertanto la plusvalenza è tassata come reddito diverso, per cui concorre a formare il reddito nel periodo di percezione del corrispettivo, e non è possibile l'opzione per la tassazione separata, né quella per la tassazione in quote costanti.


Grazie per la tua esauriente risposta.
linostanzione
 
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