IVA
La cessione d'azienda o di ramo d'azienda non si considera cessione di beni e quindi non è soggetta a IVA (art. 2, c. 3, lett. b, D.P.R. n. 633/1972).
L'acquirente subentra negli obblighi IVA relativi all'azienda dalla data in cui ha effetto la cessione. In particolare la prassi ministeriale (ris. 14.7.1993, n. 523166; circ. 15.5. 1997, n. 137/E; circ. 9.6.1998, n. 144/E; ris. 29.7.1998, n. 93/E; ) e le istruzioni relative alla dichiarazione annuale hanno elaborato le seguenti regole:
- se l'operazione riguarda un ramo d'azienda non gestito con contabilità separata o comunque non comporta la cessione del credito o del debito IVA, il cedente dovrà presentare la comunicazione dati e la dichiarazione annuale relative alle operazioni IVA effettuate fino alla data in cui ha avuto effetto la cessione d'azienda, mentre il cessionario includerà nella propria comunicazione e nella propria dichiarazione le operazioni IVA successive;
- se l'operazione riguarda un'azienda o un ramo d'azienda gestito con contabilità separata e comporta la cessione del credito o del debito IVA, l'acquirente dovrà includere nella propria liquidazione periodica anche le operazioni IVA relative all'azienda ceduta effettuate nel mese o trimestre in cui è avvenuta la cessione. Inoltre dovrà dichiarare, oltre alle proprie, le operazioni IVA relative all'azienda ceduta effettuate dal cedente fino all'ultima liquidazione periodica anteriore alla cessione in un'apposita comunicazione dati annuali e in un modulo aggiuntivo della dichiarazione annuale.
Il plafond relativo agli acquisti in sospensione d'imposta per le esportazioni si trasferisce all'acquirente di un'azienda o di un ramo d'azienda (anche non gestito con contabilità separata) a condizione che siano stati ceduti pro-soluto anche tutti i debiti e crediti relativi all'attività ceduta (ris. 15.1.1996, n. 16/E).
Nel caso in cui l'azienda ceduta sia l'unica posseduta da una persona fisica, il cedente dovrà autofatturare gli eventuali beni non ceduti con l'azienda (art. 2, c. 2, n. 5, D.P.R. n. 633/1972) e presentare entro 30 giorni la dichiarazione di cessazione dell'attività (art. 35, D.P.R. n. 633/1972).