Titolo del provvedimento:
Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative
alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.
art. 7
Titolo:
Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle
liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto.
Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: DPR del 07/12/2001 n. 435 art. 11
Note: Per gli effetti della presente versione vedi l'art. 19, comma 4, d
1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire
un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono
optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non
superi il limite di lire 50.000 il versamento e' effettuato insieme a quello
dovuto per il trimestre successivo;
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun
anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute
in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da
versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o
frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta
annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un
miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme
devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.
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