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CESSIONE BENI/P.SERVIZI?aiuto

F

FABRIZIO75

Ospite
BUONA SERA,una societa che esercita l'attivita di minimarket e anche come attivita secondaria quella di vendita cibi precotti(produzione propria), il limite da far riferimento è secondo voi 309.000 euro(e rotti) o 516.000,per le liquidazioni iva,trimestrali sotto tali limiti e mensili sopra;
Leggendo la normativa ho visto che si applioca il limite di 309.000 per prest,di servizi,ma quest'attivita prevedendo cessione di beni posso far riferimento al limite di 516000 euro?
Grazie tante
 
Titolo del provvedimento:
Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative
alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

art. 7

Titolo:
Semplificazioni per i contribuenti minori relative alle
liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto.


Testo: in vigore dal 01/01/2002
modificato da: DPR del 07/12/2001 n. 435 art. 11
Note: Per gli effetti della presente versione vedi l'art. 19, comma 4, d

1. I contribuenti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a lire 600 milioni per le imprese aventi per oggetto
prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni, ovvero lire
un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', possono
optare, per:
a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche, di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100,
e dei relativi versamenti dell'imposta entro il 16 del secondo mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari; qualora l'imposta non
superi il limite di lire 50.000 il versamento e' effettuato insieme a quello
dovuto per il trimestre successivo;
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16 di marzo di ciascun
anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute
in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da
versare degli interessi nella misura dello 0.40 per cento per ogni mese o
frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente
prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta
annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di lire un
miliardo relativamente a tutte le attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 le somme
devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.

Pagina 1
 
Grazie Marco,quindi allora se sto sotto il miliardo delle vecchie lire,posso tranquillamente continuare con liq.trimestrale giusto?tieni presente che la ditta è configurata come QUATER,nle senso che registro i movimenti relativi al supermercato su un codice ditta ad esempio 1 con e altro(prod.cibi precotti) sul codice ditta 2,questo per distinguere i conti e per leggere bene il bilancio,poiche quest'ultimo poi raggruppa tutto,quindi non la posso considerare come contabilità separata no?Per gli studi di settore invece come mi comporto?AS?o normale,in presenza di due attività differenti?
Grazie ancora
 
La annotazione separata e' obbligatoria a certe condizioni che trovi illustrate dalla circolare n. 134 del 3.7.2000. Ricorrendone i presupposti, mi sembra, da come descrivi la tenuta della tua contabilita', che tu possa adempiere all'eventuale obbligo in questione.
 
Re: cessione appartamenti. aiuto!

il problema si pone su l'iva da pagare.
sto' costruendo 3 appartamenti dei quali uno rimane di mia proprieta e 2 successivi
le vendo come privato. la cosiderazione da fare e' proprio l'iva. i lavori li ho dati in appalto ad una ditta edile, alla quale
devo versare il 20 per cento d' iva che incidono sul costo dell' appartamento. quindi io come privato la devo pagare e basta? oppure posso avere il modo di riprenderla oppure ci sono altre forme per poter abbassare il costo di costruzione?
 
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