vedi gli art.2558, 2559 e 2560 del codice civile.
vedi anche la c.m 180. /e 10/07/1998 (
La dichiarazione 730 precompilata)
Attraverso il contratto di cessione di azienda si realizza di norma il trasferimento di tutti i rapporti giuridici in capo all’acquirente, compresi crediti e debiti non aventi carattere personale. Al fine di evitare facili elusioni, il legislatore ha tuttavia opportunamente introdotto una serie di garanzie a favore dei terzi, che potrebbero essere danneggiati dal trasferimento dell’azienda. Si pensi, per esempio, alla fittizia cessione di un’azienda fortemente indebitata a favore di una persona fisica nullatenente. In tale ipotesi, in mancanza di apposite norme legislative di carattere cautelativo, il venditore si sarebbe liberato dei propri debiti, senza tuttavia averli onorati e senza che i creditori abbiano la possibilità di rifarsi sul nuovo titolare. In quest’ottica, si spiega come l’art. 2560 (primo comma) del codice civile preveda che il venditore sia comunque sempre responsabile dei debiti relativi all’azienda ceduta (sorti naturalmente in epoca antecedente al trasferimento), salvo che i creditori non abbiano dato il proprio assenso alla cessione. Nella prassi tuttavia si assiste spesso a una situazione differente, in cui crediti e debiti rimangono nella sfera patrimoniale del venditore. La normativa consente infatti alle parti di limitare il trasferimento integrale dei rapporti giuridici in capo all’acquirente (art. 2558 cc). Nella cessione di aziende, specialmente di piccole dimensioni, solitamente non viene trasferita l’intera azienda, ma esclusivamente una parte dei suoi componenti. In altri termini, si assiste alla cessione di un ramo di azienda in genere composto da: · immobilizzazioni; · magazzino; · autorizzazione commerciale, con esplicita esclusione dei rapporti di credito e debito, che rimangono rispettivamente a favore e a carico del venditore. Ma, per converso, l’espressa l’esclusione del trasferimento dei debiti non tutela completamente l’acquirente dal dover rispondere per eventuali obbligazioni contratte dal venditore e da questi non onorate. Infatti, a tutela dei terzi che potrebbero essere danneggiati dal trasferimento dell’azienda, l’art. 2560 (secondo comma) del codice civile prevede che l’acquirente risponde in ogni caso in solido con il venditore dei debiti relativi all’azienda trasferita, se i debiti stessi risultano dai libri contabili obbligatori. Ciò si ripete, anche in caso di esclusione del trasferimento dei debiti, che per espressa previsione contrattuale rimangono a carico del soggetto venditore. L’acquirente deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, specialmente se la situazione patrimoniale del venditore non appare rassicurante. Agendo con leggerezza, l’acquirente potrebbe dover rispondere anche di debiti non propri ma contratti dal venditore, che non risulta tuttavia in grado di onorarli. A tal fine appare opportuno chiedere apposite garanzie al venditore, quali per esempio idonee fideiussioni bancarie, che rispondano per un dato tempo e per un dato importo di eventuali somme che l’acquirente è chiamato a corrispondere per debiti contratti dal venditore. Naturalmente, perché sorga una responsabilità solidale per l’acquirente, i debiti devono risultare dalle scritture contabili del venditore. L’acquirente non sarà perciò chiamato a rispondere di eventuali debiti occulti, non figuranti nel bilancio del venditore. Discorso a parte merita la responsabilità solidale in merito ai debiti: a) nei confronti dell’erario; b) nei confronti dei dipendenti. Quanto al primo aspetto, ai sensi dell’art. 14 del dlgs 472/1997, l’acquirente è responsabile in solido con il venditore per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Tale responsabilità trova tuttavia un contemperamento nelle due seguenti considerazioni: · la responsabilità dell’acquirente è sussidiaria, nel senso che vi è il beneficio della preventiva escussione nei confronti del venditore. Solo dopo aver esperito infruttuosamente tale procedimento, l’ufficio potrà rivolgersi, per la somma eventualmente mancante, all’acquirente; · la responsabilità dell’acquirente è limitata al valore dell’azienda trasferita, cos" come accertato dall’ufficio delle entrate, ovvero dichiarato dalle parti in caso di mancanza di accertamento o rettifica. In sintesi, una sorta di paracadute nei confronti di eccessive pretese erariali o di cifre esorbitanti reclamate dagli uffici stessi. Vi è tuttavia un altro mezzo ancor più efficace per tutelare l’acquirente in tal senso. Infatti, gli uffici sono tenuti a rilasciare, su richiesta del venditore, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite, per i quali siano tuttora pendenti debiti per imposte e sanzioni non assolte. Qualora da tale certificato non risultino pendenze a carico del venditore, anche l’acquirente è automaticamente liberato da qualsiasi responsabilità solidale nei confronti dell’erario. Parimenti, il certificato produce un effetto liberatorio qualora non venga rilasciato dagli uffici entro quaranta giorni dalla richiesta. Quanto al punto sub b), particolare attenzione viene dedicata dal legislatore ai diritti dei lavoratori dipendenti, meritevoli di maggior tutela rispetto ai terzi in genere coinvolti nel trasferimento dell’azienda. Ai sensi dell’art. 2112 cc, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
spero di esserti stato utile.....
ciao