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cessione azienda

U

ugo

Ospite
una srl sta per comprare un ramo d'azienda da una ditta individuale.
Sapreste consigliarmi su quali accorgimenti prendere per non incorrere nella responsabilità solidale con il cedente?
Grazie
 
vedi se ti può servire questo:

"non c’è un termine di scadenza per il certificato fiscale liberatorio nel caso della cessione d’azienda. A più di sei mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie non penali, nonostante l’emanazione di una circolare ministeriale (numero 180/E del 10 luglio 1998), parecchi contribuenti che si trovano a dovere affrontare l’acquisto di un’azienda sono ancora incerti sulle modalità pratiche per la predisposizione della richiesta del certificato fiscale liberatorio previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo numero 472/97(«certificato sull’esistenza di contestazione in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti») da presentare agli uffici dell’amministrazione finanziaria e degli enti preposti all’accertamento dei tributi di loro competenza. Non esistendo un termine di scadenza si ritiene che il certificato possa essere richiesto in qualsiasi tempo da parte dell’interessato. Inutile dire che l’ipotesi più comune di richiesta è quella dell’acquirente in fieri che, prima di firmare l’atto di acquisto dell’azienda davanti al notaio, vuole conoscere quali responsabilità in materia di sanzioni fiscali dovrà affrontare per l’azienda che si appresta ad acquistare. Quando è il cessionario in fieri, quindi, a richiedere il certificato, la citata circolare ministeriale numero 180/E/1998 ha precisato che è necessario che su tale certificato venga apposta esplicitamente anche la dichiarazione di consenso del venditore in fieri, adempiendo in tal modo anche l’osservanza delle disposizioni sulla privacy. Si propone di seguito una bozza di richiesta di certificato da presentare (da parte del cessionario in fieri) agli uffici delle entrate, uffici distrettuali delle imposte dirette, uffici Iva, uffici del registro, comuni, province, regioni ecc. È importante la data in cui la richiesta perviene all’ufficio o all’ente, in quanto, come precisato dalla circolare ministeriale, è da tale data che decorre il termine dei 40 giorni, trascorsi inutilmente i quali il cessionario è liberato da ogni obbligazione. È consigliabile pertanto o spedire la richiesta a mezzo di raccomandata senza plico a.r. o di consegnare la stessa direttamente agli uffici facendosi mettere il timbro a calendario sulla copia. Oltre alla richiesta è opportuno predisporre una delega affinché il professionista incaricato possa ritirare il certificato richiesto presso gli uffici interessati. Occorrerà infine essere muniti di una marca da bollo da lire 20 mila che gli uffici richiederanno sul certificato che verrà rilasciato (oltre all’eventuale pagamento dei previsti tributi speciali). Ditta Sede Luogo Codice fiscale e partita Iva n. Spett. (Ufficio o ente competente) Oggetto: Richiesta di certificato esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono ancora stati soddisfatti alla data della richiesta (ex art. 14 dlgs n. 472/97) Il sottoscritto ..........., nato a ........, il .......... e residente a ............., via ................, codice fiscale n. ..., in qualità di ......... della ditta ..........., con sede in ........., partita Iva ......... premesso · che tra la ditta ............ sopra indicata e la ditta ............ con sede in ........., codice fiscale ......., partita Iva n. ........, iscritta al registro imprese di .........., al n. .... e alla Cciaa di ............ Rea n. ....... verrà stipulato un contratto di acquisto di azienda di proprietà della ditta stessa; · che in base all’art. 14 dlgs n. 472 del 18 dicembre 1997, e alla circolare ministeriale n. 180/E del 10/7/98, vista l’estensione della responsabilità per i debiti tributari della ditta cedente anche in capo al cessionario, è prevista la possibilità da parte dell’interessato di conoscere la situazione debitoria del cedente l’azienda. con la presente Chiede il rilascio di un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti di ..............., di cui sopra. Luogo, li ......... Distinti saluti Firma Dichiarazione di consenso Il sottoscritto............., nato a ......., il ........, in qualità di .........., della ditta ........., con sede in, partita Iva ........, con la presente esprime il proprio consenso alla richiesta del certificato fiscale di cui in oggetto e alla delega conferita al sig. ............... per la consegna e il ritiro del documento richiesto. In fede Firma Ditta Sede Luogo Codice fiscale e partita Iva n. Spett. (Ufficio o ente competente) Il sottoscritto ..........., nato a ........., il .......... e residente a ............, via ............., codice fiscale n. ......., in qualità di ........... della ditta ........, con sede in ........., partita Iva ......... con la presente delega il sig. ..........., nato a, il ......., domiciliato in ............., codice fiscale ........, per la consegna e il ritiro del seguente documento: certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti della ditta , ai sensi dell’art. 14 del dlgs 472/97, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge e i più ampi poteri e considerando già da ora per rato e valido il suo operato. Distinti saluti Luogo, li ......... Firma "
 
Grazie..approfitto ancora della tua gentilezza..
E' possibile in qualche maniera limitare la responsabilità solidale per quel che riguarda i debiti e i crediti commerciali?
Sempre considerando che si tratta di una ditta individuale, concordi con me che gli eventuali debiti Inps del titolare sono di natura personale e quindi non esiste alcuna responsabilità del cessionario?
Grazie ancora
 
vedi gli art.2558, 2559 e 2560 del codice civile.
vedi anche la c.m 180. /e 10/07/1998 (www.agenziaentrate.it)

Attraverso il contratto di cessione di azienda si realizza di norma il trasferimento di tutti i rapporti giuridici in capo all’acquirente, compresi crediti e debiti non aventi carattere personale. Al fine di evitare facili elusioni, il legislatore ha tuttavia opportunamente introdotto una serie di garanzie a favore dei terzi, che potrebbero essere danneggiati dal trasferimento dell’azienda. Si pensi, per esempio, alla fittizia cessione di un’azienda fortemente indebitata a favore di una persona fisica nullatenente. In tale ipotesi, in mancanza di apposite norme legislative di carattere cautelativo, il venditore si sarebbe liberato dei propri debiti, senza tuttavia averli onorati e senza che i creditori abbiano la possibilità di rifarsi sul nuovo titolare. In quest’ottica, si spiega come l’art. 2560 (primo comma) del codice civile preveda che il venditore sia comunque sempre responsabile dei debiti relativi all’azienda ceduta (sorti naturalmente in epoca antecedente al trasferimento), salvo che i creditori non abbiano dato il proprio assenso alla cessione. Nella prassi tuttavia si assiste spesso a una situazione differente, in cui crediti e debiti rimangono nella sfera patrimoniale del venditore. La normativa consente infatti alle parti di limitare il trasferimento integrale dei rapporti giuridici in capo all’acquirente (art. 2558 cc). Nella cessione di aziende, specialmente di piccole dimensioni, solitamente non viene trasferita l’intera azienda, ma esclusivamente una parte dei suoi componenti. In altri termini, si assiste alla cessione di un ramo di azienda in genere composto da: · immobilizzazioni; · magazzino; · autorizzazione commerciale, con esplicita esclusione dei rapporti di credito e debito, che rimangono rispettivamente a favore e a carico del venditore. Ma, per converso, l’espressa l’esclusione del trasferimento dei debiti non tutela completamente l’acquirente dal dover rispondere per eventuali obbligazioni contratte dal venditore e da questi non onorate. Infatti, a tutela dei terzi che potrebbero essere danneggiati dal trasferimento dell’azienda, l’art. 2560 (secondo comma) del codice civile prevede che l’acquirente risponde in ogni caso in solido con il venditore dei debiti relativi all’azienda trasferita, se i debiti stessi risultano dai libri contabili obbligatori. Ciò si ripete, anche in caso di esclusione del trasferimento dei debiti, che per espressa previsione contrattuale rimangono a carico del soggetto venditore. L’acquirente deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, specialmente se la situazione patrimoniale del venditore non appare rassicurante. Agendo con leggerezza, l’acquirente potrebbe dover rispondere anche di debiti non propri ma contratti dal venditore, che non risulta tuttavia in grado di onorarli. A tal fine appare opportuno chiedere apposite garanzie al venditore, quali per esempio idonee fideiussioni bancarie, che rispondano per un dato tempo e per un dato importo di eventuali somme che l’acquirente è chiamato a corrispondere per debiti contratti dal venditore. Naturalmente, perché sorga una responsabilità solidale per l’acquirente, i debiti devono risultare dalle scritture contabili del venditore. L’acquirente non sarà perciò chiamato a rispondere di eventuali debiti occulti, non figuranti nel bilancio del venditore. Discorso a parte merita la responsabilità solidale in merito ai debiti: a) nei confronti dell’erario; b) nei confronti dei dipendenti. Quanto al primo aspetto, ai sensi dell’art. 14 del dlgs 472/1997, l’acquirente è responsabile in solido con il venditore per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Tale responsabilità trova tuttavia un contemperamento nelle due seguenti considerazioni: · la responsabilità dell’acquirente è sussidiaria, nel senso che vi è il beneficio della preventiva escussione nei confronti del venditore. Solo dopo aver esperito infruttuosamente tale procedimento, l’ufficio potrà rivolgersi, per la somma eventualmente mancante, all’acquirente; · la responsabilità dell’acquirente è limitata al valore dell’azienda trasferita, cos" come accertato dall’ufficio delle entrate, ovvero dichiarato dalle parti in caso di mancanza di accertamento o rettifica. In sintesi, una sorta di paracadute nei confronti di eccessive pretese erariali o di cifre esorbitanti reclamate dagli uffici stessi. Vi è tuttavia un altro mezzo ancor più efficace per tutelare l’acquirente in tal senso. Infatti, gli uffici sono tenuti a rilasciare, su richiesta del venditore, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite, per i quali siano tuttora pendenti debiti per imposte e sanzioni non assolte. Qualora da tale certificato non risultino pendenze a carico del venditore, anche l’acquirente è automaticamente liberato da qualsiasi responsabilità solidale nei confronti dell’erario. Parimenti, il certificato produce un effetto liberatorio qualora non venga rilasciato dagli uffici entro quaranta giorni dalla richiesta. Quanto al punto sub b), particolare attenzione viene dedicata dal legislatore ai diritti dei lavoratori dipendenti, meritevoli di maggior tutela rispetto ai terzi in genere coinvolti nel trasferimento dell’azienda. Ai sensi dell’art. 2112 cc, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

spero di esserti stato utile.....

ciao
 
cmq, consiglio spassionato, in queste delicate operazioni se vi fate seguire dal vs. consulente è meglio..

ciao...
 
vedi gli art.2558, 2559 e 2560 del codice civile.
vedi anche la c.m 180. /e 10/07/1998 (La dichiarazione 730 precompilata)

Attraverso il contratto di cessione di azienda si realizza di norma il trasferimento di tutti i rapporti giuridici in capo all’acquirente, compresi crediti e debiti non aventi carattere personale. Al fine di evitare facili elusioni, il legislatore ha tuttavia opportunamente introdotto una serie di garanzie a favore dei terzi, che potrebbero essere danneggiati dal trasferimento dell’azienda. Si pensi, per esempio, alla fittizia cessione di un’azienda fortemente indebitata a favore di una persona fisica nullatenente. In tale ipotesi, in mancanza di apposite norme legislative di carattere cautelativo, il venditore si sarebbe liberato dei propri debiti, senza tuttavia averli onorati e senza che i creditori abbiano la possibilità di rifarsi sul nuovo titolare. In quest’ottica, si spiega come l’art. 2560 (primo comma) del codice civile preveda che il venditore sia comunque sempre responsabile dei debiti relativi all’azienda ceduta (sorti naturalmente in epoca antecedente al trasferimento), salvo che i creditori non abbiano dato il proprio assenso alla cessione. Nella prassi tuttavia si assiste spesso a una situazione differente, in cui crediti e debiti rimangono nella sfera patrimoniale del venditore. La normativa consente infatti alle parti di limitare il trasferimento integrale dei rapporti giuridici in capo all’acquirente (art. 2558 cc). Nella cessione di aziende, specialmente di piccole dimensioni, solitamente non viene trasferita l’intera azienda, ma esclusivamente una parte dei suoi componenti. In altri termini, si assiste alla cessione di un ramo di azienda in genere composto da: · immobilizzazioni; · magazzino; · autorizzazione commerciale, con esplicita esclusione dei rapporti di credito e debito, che rimangono rispettivamente a favore e a carico del venditore. Ma, per converso, l’espressa l’esclusione del trasferimento dei debiti non tutela completamente l’acquirente dal dover rispondere per eventuali obbligazioni contratte dal venditore e da questi non onorate. Infatti, a tutela dei terzi che potrebbero essere danneggiati dal trasferimento dell’azienda, l’art. 2560 (secondo comma) del codice civile prevede che l’acquirente risponde in ogni caso in solido con il venditore dei debiti relativi all’azienda trasferita, se i debiti stessi risultano dai libri contabili obbligatori. Ciò si ripete, anche in caso di esclusione del trasferimento dei debiti, che per espressa previsione contrattuale rimangono a carico del soggetto venditore. L’acquirente deve pertanto prestare particolare attenzione a tale aspetto, specialmente se la situazione patrimoniale del venditore non appare rassicurante. Agendo con leggerezza, l’acquirente potrebbe dover rispondere anche di debiti non propri ma contratti dal venditore, che non risulta tuttavia in grado di onorarli. A tal fine appare opportuno chiedere apposite garanzie al venditore, quali per esempio idonee fideiussioni bancarie, che rispondano per un dato tempo e per un dato importo di eventuali somme che l’acquirente è chiamato a corrispondere per debiti contratti dal venditore. Naturalmente, perché sorga una responsabilità solidale per l’acquirente, i debiti devono risultare dalle scritture contabili del venditore. L’acquirente non sarà perciò chiamato a rispondere di eventuali debiti occulti, non figuranti nel bilancio del venditore. Discorso a parte merita la responsabilità solidale in merito ai debiti: a) nei confronti dell’erario; b) nei confronti dei dipendenti. Quanto al primo aspetto, ai sensi dell’art. 14 del dlgs 472/1997, l’acquirente è responsabile in solido con il venditore per il pagamento dell’imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell’anno in cui è avvenuta la cessione e nei due anni precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. Tale responsabilità trova tuttavia un contemperamento nelle due seguenti considerazioni: · la responsabilità dell’acquirente è sussidiaria, nel senso che vi è il beneficio della preventiva escussione nei confronti del venditore. Solo dopo aver esperito infruttuosamente tale procedimento, l’ufficio potrà rivolgersi, per la somma eventualmente mancante, all’acquirente; · la responsabilità dell’acquirente è limitata al valore dell’azienda trasferita, cos" come accertato dall’ufficio delle entrate, ovvero dichiarato dalle parti in caso di mancanza di accertamento o rettifica. In sintesi, una sorta di paracadute nei confronti di eccessive pretese erariali o di cifre esorbitanti reclamate dagli uffici stessi. Vi è tuttavia un altro mezzo ancor più efficace per tutelare l’acquirente in tal senso. Infatti, gli uffici sono tenuti a rilasciare, su richiesta del venditore, un certificato sull’esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite, per i quali siano tuttora pendenti debiti per imposte e sanzioni non assolte. Qualora da tale certificato non risultino pendenze a carico del venditore, anche l’acquirente è automaticamente liberato da qualsiasi responsabilità solidale nei confronti dell’erario. Parimenti, il certificato produce un effetto liberatorio qualora non venga rilasciato dagli uffici entro quaranta giorni dalla richiesta. Quanto al punto sub b), particolare attenzione viene dedicata dal legislatore ai diritti dei lavoratori dipendenti, meritevoli di maggior tutela rispetto ai terzi in genere coinvolti nel trasferimento dell’azienda. Ai sensi dell’art. 2112 cc, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

spero di esserti stato utile.....

ciao
ciao ti volevo chiedere qualora il certificato non riporta gli ultimi 2 anni sarei responsabile solo per la somma riportata o anche delle eventuali contestazioni non ancora risultanti e non ancora riportate dal certificato cioe' il fatto che non stanno riportati gli ultimi due anni mi esonera dal essere solidale per un importo maggiore?
 
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