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Cessazione attivita - autofattura

F

FRANCESCO C.

Ospite
Autore: FRANCESCO C. (---.28-151.libero.it)
Data: 04-Dic-2004 10:06

Un promotore finanziario cessa la propria attività; viene quindi emessa autofattura per passaggio dei beni dalla sfera imprenditoriale alla sfera personale. Poiche al momento dell'acquisto dei beni l'iva non e stata detrata in quanto il promotore svolge operazioni solo esenti da iva ai sensi dell'art 10, è corretto secondo voi emettere l'autofattura in esenzione dell'art. 10 27 quinquies.

Grazie a tutti e buon lavoro
 
La detta operazione non costituisce cessione ex art. 2, punto 5) decreto iva; pertanto, viene esclusa dalla fatturazione.
In ogni caso (è ininfluente la vendita ovvero l'autoconsumo) trattasi di operazione oggettivamente esente ex art. 10, primo comma, numero 27 quinquies).
Ciao
T.

[%sig%]
 
...Turi forse volevi dire ex art.2 co.2 punto 5 della legge iva. In ogni caso la cessione di cui parla Francesco C. deve essere necessariamente fatturarta ovvero autofatturata ai sensi della norma dallo stesso citata. L'imprenditore individuale ancor prima di perdere la soggettività d'imposta deve fatturare o autofatturare i beni strumentali.
 
Ah! No, volevo dire quello che ho detto, decreto! La legge iva è un decreto presidenziale e, pertanto, non è errato dire decreto, anzi! Non lo sapevo che per le "non cessioni" bisogna emettere, comunque, la fattura... o l'autofattura magari con Iva al 20%! Perché non vedi di leggere i precisi riferimenti normativi da me richiamati?
Ciao!

[%sig%]
 
l'art.2 c.5 dpr 633/72 è chiaro, è una cessione per autoconsumo per la quale va emessa fattura esente art. 27

per l'operazione va emessa fattura o autofattura ai sensi art. 10 n. 27 cinques che precisa che sono esenti dall’imposta “ le cessioni che hanno per oggetto beni
acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli
19, 19 bis1 e 19 bis2”.
- L’art.10, n. 27-quinquies rimanda, quindi, alle cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta, ai sensi degli articoli 19, 19 bis1 e 19 bis.” L’art. 19 comprende, pertanto, anche le operazioni in relazione alle quali l’Iva non è stata detratta, anche per intero, in virtù del pro-rata. La disposizione citata non fa riferimento all’art.19-bis (Percentuale di detrazione), esclusivamente per il fatto che il suo contenuto è riferito alla modalità di
determinazione del pro-rata e, comunque, l’articolo 19 contiene un “rimando” esplicito al già citato art. 19 bis.

la fattura va emessa per documentare la destinazione del bene, l'esatta applicazione della norma e l'esatta compilazione della dichiarazione iva, in quanto tale operazione ha riflessi anche in essa.

ciao, buon lavoro
 
"per la quale va emessa fattura esente art. 27"... ovvio, intendevo art. 10.. lapsus
 
Re: x Turi

Cara Turi o caro...non riesco dal nome a capire di che genere sei...comunque dovresti leggere meglio quello che scrivi...l'art. 2 punto 5 del dpr 633/72 non esiste, semmai esiste l'art.2, comma 2, punto 5....certo non alludevo al decreto o legge, so benissimo che l'iva è disciplinata da un decreto presidenziale...mi sembri un pò nervosetta...niente male per essere lunedì mattina...
 
Re: x Turi

scusate, essendo lunedi mattina nn capisco se son addormentato o non connetto .. ma sul Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 dell'anno D.C. 1972 in mio possesso, l'art. 2 punto (numero, capoverso...) 5, esiste eccome..

me lo confermate? ao me state a fa venì na crisi esistenziale...

ehhehehe
dai, sto scherzando... buon lavoro
 
Non sono d'accordo! L'art. 2, punto 5) del decreto non le considera esenti (siccome previste dall'art. 10 punto 27- quinquies) ma le esclude dalle cessioni... e le NON CESSIONI,a mio parere, non vanno fatturate...
Ciao
T.

[%sig%]
 
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