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cessazione attività e licenziamento

filbaldi

Utente
Una srl operante nel settore del commercio comunica ai dipendenti di voler chiudere l'attività per difficoltà economiche e, di conseguenza, di dover licenziare tutti i dipendenti.

Non è stata comunicata la modalità di chiusura che intende perseguire, ma pare che l'intenzione non sia quella di dichiarare fallimento.

Siccome la società opera nel settore del commercio ed ha meno di 200 dipendenti, mi pare che per i dipendenti si prefiguri una mobilità priva di indennità.

Da una prima verifica con l'INPS pare che questo tipo di mobilità non necessiti di alcuna comunicazione da parte dell'impresa né che sia necessario il consenso unanime dei dipendenti a richiedere tale procedura.
Nonostante ciò, l'impresa comunica ai propri dipendenti la necessità di una richiesta di procedura di mobilità da parte dell'impresa ed una dichiarazione unanime di consenso da parte dei lavoratori. Inoltre, l'impresa si dichiara disposta a pagare il preavviso ai dipendenti.

Al momento, non è ancora stato comunicato quale tipo di firma venga richiesta ai dipendenti, ma sembra strano che la società paghi il preavviso ai dipendenti che intende licenziare a seguito di una cessazione di attività: non credo sia dovuto, giusto? E quindi non mi spiego quali ragioni possano sottendere a tale decisione. Infine, la società ha evidenziato che il comportamento che intende tenere nei confronti dei dipendenti è dovuto puramente alla buona volontà ed alla sensibilità della stessa, "minacciando" che altrimenti potrebbe procedere alla denuncia di fallimento con conseguente rischio per i dipendenti di non riuscire a rivalersi completamente di quanto dovuto.

Mi rendo conto che le informazioni fornite sono ancora lacunose, ma vorrei chiedervi se intravedete una qualche sorta di inganno in un comportamento del genere.
Di quale tipo di firma consensuale potrebbe avere bisogno? Con quali conseguenze per i dipendenti?
A cosa sarà necessario prestare attenzione in merito ai comportamenti futuri della società? Potrebbe essere un tentativo di estorcere delle dimissioni e continuare l'attività di impresa?

Grazie mille
 
Riferimento: cessazione attività e licenziamento

Salve, la cessazione d'attività, e conseguente procedura di riduzione di personal è disciplinata dalla Legge 223/1991.
La procedura è preventiva rispetto al provvedimento di messa in mobilità.
La procedura consta di una fase sindacale, e una fase amministrativa. Il mancato rispetto delle procedure sopra indicate, potrà essere causa di annullamento del licenziamento successivamente effettuato.
1) l'azienda deve comunicare per iscritto alle r.a.s e alle loro oo.ss; nei successivi 7 giorni dal ricevimento della comunicazione aziendale, le ras e le oo-ss, possono richiedere un esame congiunto, per valutare le cause dell'esubero ed eventualmente trovare soluzioni all'esubero o al licenziamento. Se non c'è stata nessun intesa, la consultazione verra trasferita c/o gli uffici regionali che sono appositamente costituiti.
Poi, ci sono i c. d. criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, criteri che si differenziano a seconda che in sede sindacale sia stato raggiunto o meno un accordo. In mancanza, la Legge indica precisi criteri da seguire.
Pertanto ogni richiesta aziendale, di unanime consenso da parte dei lavoratori, e della sua ( azienda) disponibilità a riconoscere il preavviso, a mio avviso è improponibile.
Vorrai, insieme ai tuoi colleghi seguire gli sviluppi.
Saluti domenico
 
Riferimento: cessazione attività e licenziamento

Beh..sarei d'accordo con l'analisi di Domenico ove trattasi di esubero..ma" sembra di capire che siamo di fronte ad un licenziamento collettivo per...

"giustificato motivo oggettivo" di cui art.3° 604/66 ovvero: cessazione di attività che cmq. in entrambi i casi vi è l'esame congiunto con le oo.ss. come afferma giustamente Domenico.

per quanto concerne il preavviso è dovuto ove vi sia licenziamento per.. giustificato motivo oggettivo art.1°604/66.
detto questo ulteriori delucidazioni del caso li potresti avere dal sindacato anche se presumo ci sia poco da fare laddove vi sia una cessazione di attività


allorquando si rileva che l'azienda sia propensa ad elargire quanto dovuto

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Riferimento: cessazione attività e licenziamento

Salve Marx444, ringrazio per il contributo dato, ma non condivido il tuo ragionamento.
La Legge 223/1991, relativa ai licenziamenti collettivi, si verifica quando il datore di lavoro intende effettuare nell'arco di 120 gg, almeno 5 licenziamenti nell'unità produttiva oppure in più di unità produttive nell'ambito della stessa provincia.
Sono interessati alla normativa di cui sopra i datori di lavoro imprenditori, che occupano più di 15 dipendenti.
Qual'ora non sussista il requisito quantitativo o quello temporale, o in assenza di tutti e due, in quel solo caso si è davanti ad un ipotesi di licenziamento plurimo disciplinato dalla normativa sui licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, di cui all'art. 3 della legge 604/66 da te menzionata, determinata dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto, a cui è addetto il lavoratore.
Ma poichè si è davanti ad un licenziamento collettivo per cessata attività, la normativa di riferimento non potrà essere che quella della Legge 223/1991.
Buona giornata domenico
 
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