La Corte di Cassazione, con sentenza n. 3725/79, ha ritenuto che “il mancato rilascio della dichiarazione attestante l’avvenuta ritenuta da parte di colui che ha effettuato la ritenuta medesima non può comportare per il contribuente (che ha subito la ritenuta) l’obbligo di pagare nuovamente l’imposta”, aggiungendo che “non essendovi solidarietà nel debito le stesse somme non possono essere richieste anche al sostituito stante il divieto di doppia imposizione”.
D’altronde, è pacifico anche in giurisprudenza che la certificazione non è l’unico documento legittimante lo scomputo. Il contribuente sprovvisto di certificazione può, infatti, disporre di altri supporti documentali atti a provare che le ritenute sono state effettivamente operate. A titolo esemplificativo si citano:
-le ricevute o fatture emesse dal contribuente all’atto del pagamento del compenso, dove sono distintamente indicati l’importo lordo spettante, quello della ritenuta operata e quello netto corrisposto (vedi Commissione Tributaria di II grado di Treviso, decisione n. 299/95);
-un estratto conto del libro delle entrate e delle ritenute, dal quale sia desumibile che le ritenute sono state operate (vedi Commissione Tributaria di II grado di Piacenza, decisione n. 72/89);
- la lettera di trasmissione dell’assegno recante il compenso, nella quale viene anche indicato l’ammontare della ritenuta operata (vedi Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sentenza n. 490/98).