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Certificazione ritenuta d'acconto

Riferimento: Certificazione ritenuta d'acconto

Con la risoluzione n. 68 del 19/03/2009, l’ADE ha precisato che nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto, nei termini di legge, la certificazione delle ritenute effettivamente subite, è legittimato allo scomputo delle stesse, se è in grado di documentare l’effettivo assoggettamento a ritenuta con l'esibizione congiunta della fattura e della relativa documentazione, per esempio proveniente da banche, idonea a comprovare l’importo del compenso netto, al netto della ritenuta, così come risulta dalla fattura.

Saluti
Michele
 
Riferimento: Certificazione ritenuta d'acconto

Grazie, quindi basta allegare alle fatture i titoli di pagamento e copia degli estratti di conto corrente bancario, dove risulta versato l'assegno (il netto a pagare).
 
Riferimento: Certificazione ritenuta d'acconto

Grazie, quindi basta allegare alle fatture i titoli di pagamento e copia degli estratti di conto corrente bancario, dove risulta versato l'assegno (il netto a pagare).

si certo, se proprio non si è ricevuto la certificazione e non si riesce neppure a ottenerla, allora occorre dimostrare di aver ricevuto il pagamento al netto della ritenuta subita: così facendo la ritenuta si può scomputare in dichiarazione.
 
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