Locazioni interessate
Con riferimento alle locazioni, l'obbligo previsto dal nuovo comma 2-ter si applica - dice la stessa disposizione - «solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater». Si tratta dei seguenti casi:
- immobili costruiti o radicalmente ristrutturati in base a un titolo richiesto successivamente all'8 ottobre 2005;
- immobili oggetto di trasferimento a titolo oneroso (in particolare ove tale trasferimento sia avvenuto: per «gli edifici di superficie utile superiore a 1.000 metri quadri», dopo il 1° luglio 2007; per «gli edifici di superficie utile fino a 1.000 metri quadri», dopo il 1° luglio 2008; per le «singole unità immobiliari», dopo il 1° luglio 2009);
- immobili per i quali sono stati richiesti, a partire dal 1° luglio 2007, «incentivi» e «agevolazioni di qualsiasi natura», che siano «finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche» degli stessi cespiti o dei loro impianti;
- immobili pubblici, allorché si stipulino o rinnovino, a partire dal 1° luglio 2007, contratti relativi alla «gestione» dei loro «impianti termici o di climatizzazione».
Fonte Il sole24Ore