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Certificazione crediti P.A.!

Gio.

Utente
In attuazione del decreto anticrisi (art. 9, comma 3-bis, L. n.2/09 di conversione del Dl n. 185/2008) il Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto datato 19 maggio 2009, ma pubblicato in Gazzetta Ufficiale soltanto lo scorso 9 luglio, ha previsto e disciplinato una procedura per la certificazione dei crediti nei confronti di regioni ed enti locali finalizzata ad una loro cessione pro soluto (il cedente non garantisce la banca contro il rischio di solvenza della P.A.) a banche ed intermediari finanziari.

Il decreto prevede che, dietro richiesta del creditore - da presentare secondo il modulo allegato al decreto stesso - l'amministrazione debitrice entro 20 gg. possa certificare che il credito è certo, liquido ed esigibile.

La certificazione è limitata dal decreto ai crediti vantati verso regioni ed enti locali. Sarebbe pertanto stata esclusa la sanità. Il punto tuttavia potrebbe non essere di pacifica applicazione considerato che le aziende sanitarie e ospedaliere sono state definite dalla Corte Costituzionale organi strumentali della regione.

La certificazione potrà essere rilasciata da regioni ed enti locali anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di appalto in essere escluda la cedibilità del credito medesimo.

La presentazione della richiesta di certificazione potrà avvenire entro il 31 dicembre 2009.

Al momento del rilascio, le regioni e gli enti locali assoggettati al patto di stabilità interno dovranno indicare nella certificazione il periodo temporale entro il quale procederanno al pagamento in favore delle banche e degli intermediari finanziari dell'importo certificato e le relative modalità.

Si segnala che prima di rilasciare la certificazione, per i crediti superiori a 10mila euro, l'amministrazione debitrice dovrà procedere alla verifica circa l'eventuale inadempienza del creditore all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR 602/73 (riguardante il blocco dei pagamenti della PA). In caso di accertata inadempienza , la certificazione potrà essere resa al netto delle somme ancora dovute.

Parimenti, nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti dell'amministrazione debitrice, il credito potrà essere certificato al netto della compensazione fra debiti e crediti.

Questo meccanismo di certificazione può essere un valido strumento per smobilizzare i crediti vantati e incominciare ad affrontare il problema dei ritardi nei pagamenti, ma sembra scontare alcuni limiti:

quello temporale di applicazione - è uno strumento a scadenza, attivabile fino al termine fissato al 31 dicembre 2009;
quello dell’ambito soggettivo che non comprende tutte le Pubbliche Amministrazioni;
quello di lasciare discrezionalità all’ente sull’applicazione, di non porre cioè un obbligo di certificazione in capo alla P.A., ma solo una facoltà;
quello di non aver chiarito se la P.A., una volta certificato il credito, possa, entro 45 gg. dalla notifica rifiutare poi la cessione, beneficiando di quanto previsto dall’art. 117, D.lgs. n.163/2006 – cd. Codice Appalti.

Una buona serata!:sun:
 
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