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CCNL commercio e imposizione part - time

Lalla1901

Utente
Buongiorno, a seguito del mio rientro al lavoro dopo la maternità, ho usufruito dei permessi per l'allattamento in modo da ridurre l'orario lavorativo a 6 ore al giorno. Mia figlia a breve compirà un anno, e ho chiesto di prorogare il part - time post maternità. Mi è stato detto che posso, ma lavorando 20 ore settimanali, dunque guadagnando la metà. Ho cercato un punto di incontro proponendo 25 ore settimanali dato che ciò si ripercuoterebbe negativamente sul mio budget familiare e mi è stato risposto che la decisione aziendale è di 20 ore settimanali e che debbo indicare la fascia lavorativa che voglio coprire. Posso ritirare la richiesta di part - time post maternità? Possono obbligarmi a fare solo 20 ore?

Grazie, Laura
 
Buongiorno, a seguito del mio rientro al lavoro dopo la maternità, ho usufruito dei permessi per l'allattamento in modo da ridurre l'orario lavorativo a 6 ore al giorno. Mia figlia a breve compirà un anno, e ho chiesto di prorogare il part - time post maternità. Mi è stato detto che posso, ma lavorando 20 ore settimanali, dunque guadagnando la metà. Ho cercato un punto di incontro proponendo 25 ore settimanali dato che ciò si ripercuoterebbe negativamente sul mio budget familiare e mi è stato risposto che la decisione aziendale è di 20 ore settimanali e che debbo indicare la fascia lavorativa che voglio coprire. Posso ritirare la richiesta di part - time post maternità? Possono obbligarmi a fare solo 20 ore?

Grazie, Laura

Salve, nel caso d'interesse ( variazione da full-time a part-time) nulla dice il ccnl indicato riguardo le percentuali (20/25/altro), nel particolare si osserva quanto previsto dal d.lgs. n. 81-2015 ( art.8 c.7) meglio noto come jobs act, che stabilisce quanto segue:

Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo parentale ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purchè con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

Di seguito, si riporta la norma contrattuale:

Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 3 per cento della forza occupata nell'unità produttiva, in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati, la richiesta di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del genitore.

Nelle unità produttive che occupano da 20 a 33 dipendenti non potrà fruire della riduzione dell'orario più di un lavoratore. Il datore di lavoro accoglierà le richieste in funzione della fungibilità dei lavoratori interessati ed in base al criterio della priorità cronologica della presentazione delle domande.

La richiesta di passaggio a part time dovrà essere presentata con un preavviso di 60 giorni e dovrà indicare il periodo per il quale viene ridotta la prestazione lavorativa e avrà decorrenza solo successivamente alla completa fruizione delle ferie e dei permessi retribuiti residui.

Saluti
 
Buongiorno e grazie per le delucidazioni. Tuttavia non ho ottenuto risposta alle mie domande: possono impormi unilateralmente la riduzione oraria? Posso ritirare la domanda di part-time? Inoltre pare che prima di accedere al part-time debbano essere utilizzati tuttii congedi e le ferie...nulla mi é stato detto dal consulente del lavoro del datore di lavoro.
 
Buongiorno e grazie per le delucidazioni. Tuttavia non ho ottenuto risposta alle mie domande: possono impormi unilateralmente la riduzione oraria? Posso ritirare la domanda di part-time? Inoltre pare che prima di accedere al part-time debbano essere utilizzati tuttii congedi e le ferie...nulla mi é stato detto dal consulente del lavoro del datore di lavoro.

Allora, come scritto nella risposta precedente, nel silenzio del ccnl circa la misura della percentuale che potrà essere richiesta, è necessario rifarsi a quanto prescrive la norma di legge ( sopra indicata), che fissa la riduzione dell'orario di lavoro nella misura massima del 50%, punto!

certamente è possibile annullare la richiesta;

sempre nella risposta precedente, si è voluto mettere a conoscenza della prescrizione stabilita dal ccnl relativa alla preventiva utilizzazione delle ferie, ecc, se il consulente non ne ha fatto menzione, non entro nel merito. questo è.
 
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