Ai sensi dell’art. 6 del DM n. 54/2005, le irregolarità di versamento commesse (cioè il ritardato e l’omesso versamento) se la violazione non è ancora stata constatata, possono essere sanate spontaneamente dall’interessato mediante il c.d. ravvedimento operoso, con il pagamento del diritto, degli interessi conteggiati applicando il tasso legale di interesse (attualmente il 2,50%) con maturazione giorno per giorno e beneficiando della riduzione della sanzione amministrativa.
Per effetto del ravvedimento operoso, la sanzione è ridotta ad:
· un ottavo, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario di versamento (c.d. ravvedimento breve);
Ai sensi del comma 4 dell’art. 6 del DM 54/2005, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione “contestuale” (vale a dire, come precisato dalla circolare 3587/C/2005, mediante un unico modello F24 e nel medesimo giorno) del versamento di quanto dovuto per diritto annuale, interessi legali e sanzioni.
I codici tributo che devono essere indicati sul modello F24 sono i seguenti:
Codice tributo
Importo oggetto di versamento
3850
Tributo
3851
Interessi
3852
Sanzione
Tali codici devono essere esposti nella sezione “ICI ed altri tributi locali”, indicando quale anno di riferimento il periodo d’imposta cui si riferisce il versamento (es. 2005, se si sta sanando una violazione dell’anno in corso). Nello spazio relativo al “Codice ente/codice comune” deve essere indicata la sigla della Provincia in cui ha sede la CCIAA destinataria del versamento.
Trascorso un anno dalla scadenza prevista per il pagamento, non è più possibile effettuare il ravvedimento operoso e, quindi, si dovrà versare il solo diritto (senza la maggiorazione dello 0,40%). La sanzione sarà successivamente irrogata dalla Camera di Commercio competente per territorio.
· un quinto, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine ordinario di versamento (c.d. ravvedimento lungo).