Per effetto dell’art. 2, c. 45 della Finanziaria 2004 è ampliato anche l’ambito di applicazione
della definizione prevista al c. 2 dell’art. 9-bis della legge n. 289/2002.
Tale definizione, infatti, già riferita ai ruoli emessi alla data del 23.02.2003, le cui rate non fossero ancora scadute al 16.04.2003, è estesa agli omessi versamenti iscritti in ruoli
emessi all’1.01.2004.
Relativamente ai ruoli emessi entro quest’ultima data, pertanto, gli effetti della definizione rilevanti ai fini della disapplicazione della sanzione si producono sulle rate non ancora scadute alla data del 16.04.2003, a condizione che le imposte, le ritenute e i relativi interessi iscritti a ruolo siano pagati alla scadenza delle relative rate. Al riguardo, l’art. 25 del Dpr n. 602/1973 prevede, per il debitore iscritto a ruolo o per il coobbligato nei confronti del quale si procede, l’obbligo di adempiere al pagamento dello stesso ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
Ne consegue che, in relazione a tale termine, continuano ad essere escluse dalla
sanatoria in commento le cartelle notificate prima del 15.02.2003, le cui rate sono già
scadute alla data del 16.04.2003.
Si ritiene, quindi, che per aderire alla sanatoria di cui al citato art. 9-bis, c. 2, usufruendo dell’estensione della procedura definitoria introdotta dalla Finanziaria 2004, il contribuente interessato possa definire gli omessi versamenti iscritti in ruoli emessi entro la data dell’1.01.2004, qualora le relative cartelle di pagamento siano state notificate in data successiva al 15.02.2003. L’art. 2, c. 45 della Finanziaria 2004 non contiene alcuna disposizione relativa alle modalità di effettuazione della definizione agevolata, le quali, pertanto, restano necessariamente disciplinate dall’art. 9-bis della legge n. 289/2002. Per tale motivo deve ritenersi che per gli omessi o ritardati versamenti delle imposte o ritenute, dovute all’1.01.2004, deve essere presentata la dichiarazione integrativa di cui al c. 3 dell’art. 9-bis. Allo stesso modo, sarà applicabile il c. 4 dell’art. 9-bis, in base al quale le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate, a titolo di interessi, del 3%.
il fisco non sa se hai fatto il condono o meno, era tuo interesse farlo, andare all'esattoria e all'agenzia entrate e farle sgravare...
cosi han spiegato anche all'ultimo convegno formazione permanente...
se mi scappa qualcosa meglio per il relatore del quesito ... ma la cartella non andava fatta scadere... alla sanatoria omessi versamenti si accede a condizione che le imposte, le ritenute e i relativi interessi iscritti a ruolo siano pagati alla scadenza delle relative rate
l'articolo di legge dice cosi... (ma domattina cercherò quell'articolo da te menzionato)
ciao