Scopri il nostro network Home Business Center Blog Site Center

cartella esattoriale non seguita da azioni esecutive

antar

Utente
Salve a tutti ecco il quesito: una cartella esattoriale inerente contribuiti inps ( anni 1999-2000-2001) fù notificata il 2003 , quindi nei termini. La stessa all'epoca non fù impugnata, quindi è diventata definitiva; inoltre ad essa , ad oggi, non ha fatto seguito nè il pagamento nè azioni esecutive da parte del concessionario riscossioni tributi.Il quesito vero e proprio è il seguente: atteso che nelle mani del contribuente non c'è che l'estratto di ruolo richiesto al concessionario della riscossione ( nel caso Equitalia) per chiedere l'annullamento di tale ruolo ( non si può chiedere quello della cartella essendo la stessa definitiva) per intervenuta prescrizione ( sono decorsi 5 anni dal giorno della notifica della cartella senza che ad essa abbia fatto seguito ulteriore atto del creditore) dovrei procedere con atto di citazione ai sensi dell'art. 615 cpc ( opposizione all'esecuzione ) innanzi Giudice di pace impugnando l'estratto di ruolo? Oppure dovrei impugnare con ricorso innanzi il giudice del lavoro, poichè se avessi dovuto impugnare , all'epoca la cartella, l'avrei dovut fare inanzi tale autorità? O ancora dovrei adire la Commissione Tributaria Provinciale? Eviti, chi interviene, di suggerire l'improcedibilità per termine decennale di prescrizione ( è assodato che il termine è quinquennale).Infine sulla possibilità di impugnare il solo estratto di ruolo vi è Giurisprudenza contrastante. Grazie anticipatamente
 
L'atto da impugnare è (o meglio, era) la cartella di pagamento, contenente il ruolo. Non puoi impugnare solo il ruolo, che è un atto interno all'amministrazione e non costituisce manifestazione di una pretesa da parte dell'ente creditore (l'INPS, nel caso de quo).
L'eventuale ricorso contro il ruolo verrebbe dichiarato improponibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Trattandosi di contributi inps l'impugnazione andava fatta davanti al giudice del lavoro.
Accertati altresì che nel corso di questi anni la prescrizione non si sia interrotta.
Saluti.
 
infatti il problema principale Rocco è innanzitutto l'atto da impugnare: se devo far rilevare la prescrizione della pretesa dell'ente , come posso agire? Come è possibile rilevare la prescrizione del diritto dell'ente ad agire? il contribuente resterebbe in una sorta di limbo vita natural durante? mi spiego meglio: se da oggi fino ai prossimi 5 anni , ad es. , non arrivano atti di esecuzione forzata ( tipo atti d'intimazione, fermi amministrativi, etc...) e non potendo impugnare il ruolo , tutto resterebbe sempre, come dire, appeso? Possibile che l'interessato debba per forza di cose restare inerte?La Cassazione, nonostante la pronuncia negativa di marzo 2013, precedentemente si era favorevolmente espressa statuendo in maniera decisa come anche l'estratto di ruolo sia autonomamente impugnabile. inoltre lo stesso atto di ruolo rientra, secondo ex art.19 d.lgs n. 546/92 tra gli atti impugnabili innanzi le commissioni tributarie. Infine alcune pronunce di giudici di pace hanno ritenuto ammissibili tali ricorsi fondati esclusivamente sui ruoli.
ULTIMA CONSIDERAZIONE: E SE IMPUGNASSI IL RUOLO CONGIUNAMENTE ALLE CARTELLE NOTIFICATE ANNI ADDIETRO? MI SPIEGO: LA CASSAZIONE, CON LA PRONUNCIA DEL 2013 HA AFFERMATO CHE IL RUOLO NON E' AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE MA SOLO CON LA CARTELLA CUI SI RIFERISCE: ORA, SE INTENDO FAR VALERE LA PRESCRIZIONE DEL CREDITO INSERITO NELLA CARTELLA NOTIFICATA 7 ANNI FA', POSSO FARLO?
 
Ultima modifica:
Le cartelle sono divenute definitive e non possono più essere impugnate, pena l'inammissibilità del ricorso.
Io non impugnerei l'estratto di ruolo ma solleverei l'eccezione di intervenuta prescrizione solo in seguito ad eventuale opposizione ad un atto successivo che dovesse essere notificato (ad es. intimazione al pagamento).
Inoltre ricordo che l'art. 1 cc. 527-529 della L. 228/2012 ha previsto l'annullamento d'ufficio delle cartelle esattoriali per ruoli resi esecutivi fino al 31/12/1999 e di importo non superiore a 2.000 euro: non so se possa essere il tuo caso.
Saluti.
 
Alto