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Cartella esattoriale imposta di registro

chrisb04

Utente
Salve a tutti.
Ho ricevuto una cartella esattoriale relativa ad un'imposta di registro per una locazione (registrato nel 2004) per annualità successive con scadenza 01/10/2005.
Ora io mi ricordo perfettamente che mi fu fatto lo sgravio su mia richiesta, perchè l'avviso di accertamento era avvenuto oltre i 3 anni.
Pero' non trovo tutta la documentazione.
Se vado all' ade loro devono farmi vedere quando mi hanno notificato l'accertamento, giusto?
In ogni caso anche la cartella che mi è arrivata oggi non doveva arrivarmi entro il secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo? Quindi essendo l'accertamento divenuto definitivo nel 2008 avrebbero dovuto notificarmela entro il 2010?
Un'altra cosa, sulla cartella c'è scritto ruolo reso esecutivo in data 18/03/2013, questo cosa significa? ( non c'è un termino anche per l'iscrizione a ruolo?)
Grazie in anticipo per l'aiuto
 
Se vado all' ade loro devono farmi vedere quando mi hanno notificato l'accertamento, giusto?

Dovresti (uso il condizionale) trovare gli estremi della notifica dell'avviso di liquidazione presupposto nella cartella stessa.

Un'altra cosa, sulla cartella c'è scritto ruolo reso esecutivo in data 18/03/2013, questo cosa significa? ( non c'è un termino anche per l'iscrizione a ruolo?)
Grazie in anticipo per l'aiuto

Una volta reso esecutivo, il ruolo viene trasmesso al concessionario/agente della riscossione, il quale prepara le cartelle di pagamento e le invia al domicilio dei singoli debitori.

Cmq, in presenza di un precedente annullamento in autotutela, di cui dovrebbe (riuso il condizionale) risultare un protocollo, non dovresti aver nessun tipo di problema ad ottenere lo sgravio della cartella.
 
Ciao grazie della rapidissima risposta.
Io spero di trovare traccia di quell'annullamento in autotutela quando andrò all'ade, tuttavia mi chiedevo, in caso non si trovasse nulla o ricordassi male, se in base alle date che ho citato questa cartella esattoriale non risultasse comunque prescritta.

P.s
Per rendere esecutivo un ruolo non c'è un termine?
 
Premesso che se l'atto presupposto è stato annullato in autotutela come scrivi te i successivi atti riscossivi sono illegittimi (nel caso specifico l'iscrizione a ruolo e la cartella di pagamento). Basterebbe presentare la documentazione inerente lo sgravio all'Agenzia delle Entrate e ti annullerebbero la cartella. Ora, te scrivi che non trovi la documentazione e questo potrebbe essere un problema. Prova a recarti presso l'Ade e spiegare tutta la situazione, presentando quello che riesci a trovare in merito allo sgravio ovvero puoi partire dagli estremi dell'atto (sgravato) indicato nella cartella di pagamento.
Con riferimento ai termini di notifica tieni presente che l'art. 78 del DPR 131/86 stabilisce espressamente che "Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni".
Saluti.
 
Ciao grazie della rapidissima risposta.
Io spero di trovare traccia di quell'annullamento in autotutela quando andrò all'ade, tuttavia mi chiedevo, in caso non si trovasse nulla o ricordassi male, se in base alle date che ho citato questa cartella esattoriale non risultasse comunque prescritta.

P.s
Per rendere esecutivo un ruolo non c'è un termine?

Prima dell'introduzione del comma 2-bis* dell'art. 76 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 ad opera dell'art. 8, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012 n. 44, l'imposta doveva essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti dalla scadenza dei 30 gg. utili per effettuare il pagamento dell'annualità successiva.

Nel tuo caso, dunque, il termine era il 01/10/2008 se per 01/10/2005 hai voluto intendere il termine di scadenza del pagamento dell'annualità successiva. In caso in contrario, il termine per la notifica dell'avviso di liquidazione era il 31/10/2008.

In entrambi i casi, l'avviso è divenuto "definitivo" nel corso del 2008. Pertanto, la cartella doveva essere notificata entro il 31/12/2010.

Non vi sono termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo, in quanto il D.L. 17 giugno 2005 n. 106, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 luglio 2005 n. 156, ha altresì abrogato l'art. 17 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 inerente, per l'appunto, i termini di iscrizione a ruolo.

*2-bis. "Salvo quanto previsto nei commi 1 e 2, l'imposta relativa alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe di cui all'articolo 17, nonchè le connesse sanzioni e gli interessi dovuti, sono richiesti, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento".
 
Ultima modifica:
E' esattamente il calcolo che avevo fatto io, pero' non mi è chiara una cosa. Dopo l'accertamento c'è l'iscrizione a ruolo e dopo la notifica dell'agente della riscossione, ma se questa notifica deve avvenire entro la fine del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, l'iscrizone a ruolo andrà fatta prima o no?
 
In entrambi i casi, l'avviso è divenuto "definitivo" nel corso del 2008. Pertanto, la cartella doveva essere notificata entro il 31/12/2010

Non sono d'accordo.
Trattandosi di imposta di registro definitivamente accertata la prescrizione è decennale ex art. 78 DPR 131/86 per cui, teoricamente, la cartella esattoriale è stata notificata nei termini.
Ciao.
 
Non sono d'accordo.
Trattandosi di imposta di registro definitivamente accertata la prescrizione è decennale ex art. 78 DPR 131/86 per cui, teoricamente, la cartella esattoriale è stata notificata nei termini.
Ciao.

In effetti, i termini di decadenza per le iscrizioni a ruolo delle entrate erariali - diverse dalle imposte dirette e dall'IVA - non hanno una loro espressa disciplina nel D.P.R. n. 602/1973, di talchè i termini di decadenza entro i quali l'Amministrazione Finanziaria può esercitare il proprio potere di accertamento e di liquidazione della maggiore imposta sono disciplinati dalle singole leggi d'imposta.

Orbene, ai fini dell'individuazione del termine entro cui la cartella di pagamento può essere notificata al contribuente occorre far riferimento al più generale termine di prescrizione decennale del diritto di credito di cui all'art. 2946 c.c.

Pertanto, ai fini del'imposta di registro, giusta il disposto dell'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, il credito dell'Amministrazione Finanziaria - e, quindi, la possibilità di notificare la relativa cartella di pagamento - dell'imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni.

Tuttavia, mi permetto di osservare, in tale prospettiva, che appare davvero irrazionale - oltre che di dubbia conformità al dettato costituzionale - che il Legislatore abbia previsto solo per le imposte dirette e per l'IVA un termine di decadenza entro cui notificare la cartella di pagamento, non estendendo tale disciplina anche alle altre imposte indirette.

Al riguardo, vorrei richiamare ex pluribus Cassazione 10 marzo 2008 n. 6330, la quale aveva affermato che, il disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3 (nella formulazione vigente ratione temporis) si applica anche alle imposte diverse da quelle sul reddito dal momento che con la nuova normativa il legislatore ha inteso disciplinare unitariamente le procedure di riscossione coattiva dei tributi mediante i ruoli e che, pertanto, ragioni di coerenza sistematica portano a ritenere che il termine fissato, a pena di decadenza, dal D.P.R. n. 602, art. 17, comma 3 (originariamente riferito alle imposte sui redditi) si applichi anche all'IVA e agli altri tributi indiretti... tra cui l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali e l'imposta sulle successioni e donazioni.
 
no scusate: D.P.R. n. 602/1973 art 25 al punto c)

Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore
iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti
dell'ufficio.
 
no scusate: D.P.R. n. 602/1973 art 25 al punto c)

Il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore
iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede , a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre:

c) del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento e'
divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti
dell'ufficio.

La questione verte sulla natura, decadenziale o prescrizionale, del termine di notifica della cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione, con la recentissima sent. 8380/2013, ha stabilito che la prescrizione decennale si applica solo allorquando le somme richieste dall'ufficio fanno riferimento all'esecuzione di una sentenza passata in giudicato. Diversamente, qualora le somme richieste facciano riferimento all'esecuzione di un atto amministrativo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, ecc) perché, ad es., è divenuto definitivo, si applica il termine decadenziale stabilito dall'art. 17 del DPR 602/73 vigente ratione temporis (ora si fa riferimento all'art. 25 del DPR 602/73). In tal caso la prescrizione decennale "entrerebbe in gioco" solo dopo la notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, potresti utilizzare tale sentenza nel caso in cui dovessi essere costretto ad impugnare la cartella.
Ciao.
 
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