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cartella e condono

K

Karpov

Ospite
Buon giorno ,
desidero sapere se si può applicare a una cartella
esattoriale iscritta a ruolo il 18 07 2003
e notificata il 18 02 2004 l art. 15 dei condoni.
I condoni sono stati prorogati al 16 05 2004.


La cartella riguarda un imposta di successione
con errore di calcolo del contribuente che l Ufficio
ha accolto perchè a favore del ufficio e ha negato
l autotutela , il tutto è confluito nella cartella
che comprende interessi e sanzioni .
 
scusa , mi sono collegato solo oggi.
Allora , ne sono stato informato
sul sito fiscale , www.mailgate.it

commercialisti , lo disse
un commericialista
ci sono link su Italia Oggi e
il sito delle Finanze.

Ne ho avuto conferma comprando
la copia di Italia Oggi di Venerdì
16 Aprile .

ciao .
 
a maggio bisogna inviare le dichiarazioni di adesione ai vari condoni...

al 16/04/2004 è chiusa l'adesione a qualsiasi tipo di condono..

in ogni caso la cartella esattoriale non andava fatta scadere, nei 60gg dalla notifica della stessa o: pagavi, facevi ricorso o aderivi all'art. 9 bis.

mi dici cmq a che pagina di italia oggi del 16/04 parla di condoni al 16/05?
ho il giornale ma sinceramente non la leggo da nessuna parte.....(anzi un articolo a pagina 27 dice proprio come prima riga "il condono chiude oggi i battenti)

vedi cmq italia oggi del 15/04

il 17/05 è il termine ove le società di persone devono comunicare ai soci di aver aderito alle sanatorie art. 7c10 e 8c11
 
ciao , a
allora la notizia appariva su I O
in copertina , se a maggio occorre
inviare le dichiare le dixhiarazioni di adesioni
ai condoni è ancora possibile farlo

in ogni caso la cartella esattoriale non andava fatta scadere, nei 60gg dalla notifica della stessa o: pagavi, facevi ricorso o aderivi all'art. 9 bis.

ma non ho detto che l ho fatta scadere
il ricorso o il condono con l art 9 sono cose diverse dal condono in base all art. 15

perciò scusami apparirò ostinato
ma ripropongo il quesito
la cartella è condonabile ?


a presto.
 
sul fatto che fosse art. 15 chiedo venia, ho letto di getto..

sul fatto che per aderire ai condoni occorre aver pagato entro il 16/04 e poi (POI) hai tempo entro il 17/05 per inoltrare le dichiarazioni.. è innegabile..
ma se non hai pagato entro il 16/04 è inutile che mandi la dichiarazione

continuo a non trovare ciò che tu dici..
un conto è: pagare le rate successive alla prima.. un conto è pagare la prima..
non l'hai fatto al 16/04? amen.. no al condono..

non fermarti solo alla prima pagina, vai a pagina 25 del 15/04... che cmq ti allego..

decreto del ministero dell'economia e delle finanze 8 aprile 2004 recante ´Rideterminazione dei termini connessi alle nuove scadenze delle definizioni agevolate degli adempimenti tributari, in attuazione dell'art. 23-decies, comma 5, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47', pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2004


Art. 1

Rideterminazione di termini


1. Le persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, come modificato dall'art. 34, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e da ultimo modificato dall'art. 23-decies, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, avevano già ricevuto la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo, e 8, comma 11, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'art. 5-bis del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, effettuano entro il 16 aprile 2004, il versamento utile per il perfezionamento della relativa definizione; per gli stessi soggetti, sono altresì rideterminati al 20 luglio 2004 e al 18 ottobre 2004 i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo, e 8, comma 3, quinto periodo, della legge n. 289 del 2002 e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

2. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, del citato decreto legge n. 143 del 2003, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 12, 14, 15 e 16 della predetta legge n. 289 del 2002, nonché per i contribuenti che provvedono in base alle disposizioni dell'art. 2, commi da 44 a 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come modificato dall'art. 23-decies, comma 4, lettera a), del predetto decreto legge n. 355 del 2003, ad effettuare, entro la medesima data, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari ivi previsti, è rideterminato al:

a) 21 aprile 2004, il termine per la presentazione della domanda di definizione delle liti fiscali, di cui agli articoli 16, comma 4, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 49, della legge n. 350 del 2003;

b) 23 aprile 2004, il termine per il riversamento da parte dei soggetti convenzionati di quanto dovuto in base alla dichiarazione integrativa riservata, di cui agli articoli 8, comma 4, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002 e 2, comma 44, lettera b), della legge n. 350 del 2003;

c) 17 maggio 2004 i termini per la comunicazione, da parte di società di persone e associazioni, alle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, dell'avvenuta definizione, di cui, rispettivamente, agli articoli 7, comma 10, primo periodo e 8, comma 11, primo periodo, della legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;

d) 16 giugno 2004 il termine per il perfezionamento della definizione, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, da parte delle persone fisiche titolari di redditi prodotti in forma associata; per i medesimi soggetti sono altresì rideterminati al 20 luglio 2004 e al 18 ottobre 2004 i termini per il versamento delle due rate di pari importo, di cui agli stessi articoli 7, comma 5, ottavo periodo e 8, comma 3, quinto periodo, e i relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 giugno 2004;

e) 20 luglio 2004 il termine di versamento della prima rata di cui agli articoli 7, comma 5, ottavo periodo, 8, comma 3, quinto periodo, 9, comma 12, primo periodo, 9-bis, comma 1, secondo periodo e 15, comma 5, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui ai medesimi articoli 7, 8, 9, 9-bis e 15. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 20 luglio 2004, è fissato il termine di versamento della prima rata di cui all'art. 2, commi 44, lettera a), 45, secondo periodo e 48, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003. I relativi importi sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2004. Ferme restando le rispettive decorrenze degli interessi, per i contribuenti indicati nella presente lettera il termine di versamento della seconda rata è fissato al 18 ottobre 2004;

f) 27 dicembre 2004 il termine di versamento della terza rata di cui all'art. 9-bis, comma 1, secondo periodo, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 269 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 9-bis e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003. Alla stessa data del 27 dicembre 2004 è fissato il termine di versamento della terza rata di cui all'art. 2, comma 45, secondo periodo della legge n. 350 del 2003 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2004;

g) 18 aprile 2005, il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo e 2-ter, della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12 e il relativo importo è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

3. Per i contribuenti che provvedono, in base alle disposizioni dell'art. 1, comma 2, primo periodo, del citato decreto legge n. 143 del 2003 a effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 5-quinquies del citato decreto legge n. 282 del 2002, il termine per il pagamento al concessionario della tassa automobilistica erariale in caso di notifica di cartella di pagamento, di cui al comma 2 del medesimo articolo, è rideterminato al 30 aprile 2004.

ciao
 
ed in ogni caso.. sempre cartella è.. dalla notifica della stessa hai 60 gg di tempo... li hai fatti passare? bon..

ciao
 
Si adesso capisco chiedo scusa
non lo faccio di lavoro e si
riesce spesso senza volerlo a fraintendere.

Ti prego di rispondere però a questa domanda
torna come ipotesi a una data
precedente al 16 04 2004 ,
un contribuente riceve una cartella
esattoriale per un imposta di successione.
La questione ridotta all essenziale
si imposta così data una cartella esattoriale
di un imposta indiretta , la cartella
è condonabile?

è importante per me saperlo
 
stai dicendo che per l adesione al
condono art. 15 vale lo stesso termine
temporale stabilito per il ricorso?
cioè
60 giorni dalla notifica?
oppure se la legge dei condoni
è stata portata in avanti
fino al 16 05 2004 una cartella
condonabile , ammesso che lo sia,
è condonabile fino al 16 Maggio?

Quale delle due cose è vera?
lo chiedo perchè non lo so e non per
fare ragionamenti per assurdo con
la volontà di ridicolizzarti eh ,
intendiamoci.
 
la possibilità di aderire al condono, qualsiasi esso sia si perfezionava col versamento della prima rata o dell'unica rata degli stessi entro il 16/04/2004.

Pertanto, ora, non c'è alcun tipo di condono aperto..... non puoi aderire ad alcun condono

ciao
 
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