La Finanziaria 2005 in relazione ai canoni di locazione non "convenzionali" stabilisce che quando il contribuente dichiara, come canone di locazione il 10% del valore catastale dell'immobile, è al riparo da ogni forma di accertamento. La norma non attribuisce valenza di presunzione legale al 10% del valore del fabbricato.
Infatti il comma 1 dell'art. 41-ter del Dpr 600/1973 dispone che l'ufficio non può procedere all'accertamento in relazione ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore a un importo corrispondente al maggiore tra:
- il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del 15%;
- il 10% del valore dell'immobile determinato secondo le regole catastali ai fini dell'imposta di registro.
In presenza invece di affitti non dichiarati o di contratto non registrato, l'ufficio è legittimato, sulla scorta della presunzione di legge, a stabilire l'entità del canone nella misura del 10% del valore del fabbricato.
La nuova normativa vale anche per le locazioni in essere alla data del 1 gennaio 2005.